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Coronavirus. Scuole sospese fino al 15 marzo e altre misure nel nuovo decreto del Governo

05 Marzo 2020

Un altro nuovo decreto per il contrasto e contenimento della diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2 è stato firmato ieri, 4 marzo,  dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, a seguito dell’evolversi dell’epidemia su tutto il territorio nazionale e della crescita dei casi, considerando quanto indicato dai pareri del Comitato tecnico – scientifico nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo.   Il testo, Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale  è pubblicato sulla GU del 4 marzo, n. 55. (si veda https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg)

Dal Bollettino della Protezione civile, diramato alle 18 di ieri 4 marzo risultavano 2706 persone positive al virus, di cui ricoverati con sintomi 1346, 295 in terapia intensiva, 1065 in isolamento domiciliare, arrivando ad estendersi in tutta la penisola italiana, con un crescendo di casi nelle regioni e nelle province già più colpite. La situazione è la seguente per numeri di casi: Lombardia (1820), Emilia Romagna (544), Veneto (360) Piemonte 82, Marche 84. Poi Campania (31), Liguria (26), Toscana (38), Lazio (30), Friuli – Venezia Giulia e Sicilia (18). Ancora Umbria (9), Puglia (9), Abruzzo (7), Provincia Autonoma di Trento (5). In Molise (3), Sardegna (2), Basilicata, Calabria e Provincia Autonoma di Bolzano (1).

Il testo del nuovo decreto-legge prevede:

Sul territorio nazionale

– la sospensione di congressi, riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività congressuale o convegnistica

–   la sospensione di eventi, manifestazioni e spettacoli sia in luoghi pubblico e privato, dove non si possa mantenere il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone

–  la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina mentre rimane consentito lo svolgimento di attività legate a tali eventi (allenamento) senza pubblico con l’obbligo di fare  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione da parte del personale medico delle associazioni e società sportive. Rimangono sempre esclusi  da tale possibilità di svolgimento delle attività i comuni dell’allegato 1 del decreto del 1 marzo 2020 ( nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.

Invece le attività motorie e spor di base, all’aperto  o al chiuso (piscina) sono consentite nel rispetto delle raccomandazioni  delle misure igienico sanitarie espresse nell’allegato 1 accluso all’attuale decreto.

sospese fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, università e istituzioni di Alta formazione artistica musicale e Coreutica, corsi professionali, master e università per anziani.  Sono ammesse le attività a distanza.  Rimane il proseguimento dell’attivazione delle modalità didattica a distanza ove possibile;

Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa

–  la sospensione dei i viaggi di istruzione, uscite didattiche di ogni ordine e grado

–  prosegue la possibilità di adottare la modalità di lavoro agile  (da casa) dai datori di lavoro a ogni rapporto subordinato lavorativo.

si raccomanda ai comuni e enti territoriali, associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreati individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto purché avvengano all’aperto senza assembramenti di persone o svolte presso il domicilio degli interessati

– le procedure concorsuali pubbliche e private dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

–  interventi straordinari di sanificazione dei mezzi richiesti alle aziende di trasporto pubblico a lunga percorrenza

In materia sanitaria: 

–  divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA /PS), a meno che non ci siano diverse indicazioni del personale sanitario preposto

accesso limitato a parenti  e visitatori a strutture di ospitalità a lungo degenza, rsa e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

–  le articolazioni territoriali  del servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione virale da COVID-19 anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e penali per minorenni, soprattutto per i soggetti provenienti dai comuni citati nell’allegato 1 del decreto DPCM 1 marzo 2020 (nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò).

– il personale sanitario deve attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’OMS e all’applicazione  della sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute

si raccomanda alle  persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire da casa o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (vedi allegato 1) tra le misure igienico-sanitarie da rispettare.

–  i cartelli informativi sulle misure di prevenzione igienico sanitaria presso i luoghi scolastici, universitari, ambulatori, pubbliche amministrazioni ed esercizi  commerciali.

– soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani  dovranno essere collocati presso le pubbliche amministrazioni e soprattutto nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e locali aperti al pubblico.

colui che a partire dal 14 giorno antecedente alla data del presente decreto (4 marzo 2020) se ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificato dall’Oms o sia passato  nei comuni della zona rossa citati nell’all.1 del DPCM del 1 marzo 2020 (nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò) è tenuto a dare comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio e al proprio medico di MMG o pediatra di libera scelta.

La modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica è definita  dalle regioni con un provvedimento.  Gli operatori delle centrali del 112 o del numero verde regionali appositamente istituiti per l’emergenza sanitaria da COVID-19, se contattati, devono comunicare loro  generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Si prevede per tali casi  che l’ operatore di sanità pubblica  e i servizi di sanità pubblica che sono competenti per territorio  prescrivano  la  prescrizione di permanenza domiciliare secondo le seguenti modalità:

a) tramite contatto telefonico assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio nei 14 gg per valutare il rischio di esposizione.

b) se si ritiene la messa in atto della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale o il pediatra da cui il soggetto è assistito anche ai fini della certificazione INPS.

c) Accertata tale necessità di certificazione ai fini dell’INPS per l’assenza di lavoro  si rilascia  una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e MMG/PLS riferendo alla quarantena posta alla persona per motivi di sanità pubblica con data inizio e fine.

–  Inoltre all’operatore di sanità pubblica si chiede di:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento e degli eventuali altri conviventi.

b) comunicare alla persona sui sintomi, sulle caratteristiche di contagiosità e modalità di trasmissione della malattia, nonché le misure da attuare per la protezione degli eventuali conviventi

c) informare la persona che deve misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

– Perché tale procedura preventiva sia  efficace si ritiene che vengano date informazioni sul motivo, sulle  modalità e  finalità dell’isolamento domiciliare perché vi sia una massima aderenza e si applichino le seguenti misure:

a) l’isolamento per 14 gg dall’ultima esposizione

b) divieto di contatti sociali

c) divieto di spostamenti e/o viaggi

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica

b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi

c) rimanere nella propria stanza con porta chiusa e ventilazione adeguata naturale in attesa del trasferimento in ospedale se necessario.

– L’operatore di sanità pubblica si informa  ogni giorno sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. Se compaiono i sintomi, dopo il consulto con il MMG/PLS il medico di sanità pubblica procede secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.  5443 del 22 febbraio 2020

–  Su tutto il territorio nazionale si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico -sanitaria di cui allegato 1 del presente decreto:

a) lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

(aggiornamento 6 marzo 2020)
Redazione Bioetica News Torino