Sostieni Bioetica News Torino con una donazione. Sostieni

News dall'Italia

Da oggi in vigore il nuovo decreto del Governo con misure prevenzione e gestione emergenza COVID-19

02 Marzo 2020

Sono distinte per aree geografiche di intervento le misure preventive per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica dalla malattia virale causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 nel nuovo decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) Giuseppe Conte  del 1 marzo e  pubblicato nello stesso giorno sulla G.U.  (n. 52). Sono introdotte alcune novità  (artt. 3, 4) per poter dare uniformità a livello nazionale al piano di interventi di profilassi in programma ed elaborati in sede internazionale ed europea, dovuto all’estendersi del  fenomeno epidemico sia in diverse aree del  territorio nazionale sia nello scenario internazionale.

Fa seguito al decreto-legge n. 6 del 25 febbraio scorso in cui sono state prese  misure urgenti  preventive e di contenimento in modo più rigoroso e restrittivo per evitare e limitare il più possibile il diffondersi del virus Sars-CoV-2 rispetto al primo del 23 febbraio n. 6,  ora il nuovo decreto n. 6 (01 marzo 2020) intitolato Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che aggiorna e sostituisce i due precedenti, entra in vigore  da oggi, 2 marzo fino all’8 marzo 2020, escluso le diverse  previsioni  contenute nelle singole misure.  Tiene conto le indicazioni formulate dal Comitato tecnico -scientifico e viene adottato su proposta del Ministro della Salute con l’approvazione dei ministri competenti e dei presidenti delle Regioni.

Esso contiene 6 articoli con le seguenti misure (per il testo integrale si veda GU n. 52 1 marzo 2020):

Art. 1. Per gli 11  comuni nella Regione Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerin) e del Veneto (Vo’)

prosegue a) il divieto di allontanamento e b)  di accesso in tali comuni;  c) la sospensione di manifestazioni o eventi di ogni forma pubblici o privati, in luoghi chiusi o all’aperto, culturali, sportivi, ludici, religioso;  d) la chiusura delle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado, istituzioni superiori, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica eccetto la formazione a distanza; i) la chiusura delle attività commerciali eccetto quelle di pubblica utilità e dei servizi  commerciali di beni di prima necessità secondo le direttive del prefetto; g) la sospensione delle attività degli uffici pubblici ad eccezione dei servizi essenziali secondo le indicazioni del prefetto; h) la sospensione  dei concorsi pubblici e privati, (f) dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti culturali; (e) la sospensione dei viaggi di istruzione, di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche fino al 15 marzo 2020; j) l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità con indosso dispositivi di protezione individuale o adottando misure di cautela indicate dall’azienda sanitaria competente; k) la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, per via terra, ferrovia, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea eccetto per beni di prima necessità e deperibili salvo altre direttive della prefettura; l) la sospensione delle attività lavorative per imprese eccetto per servizi essenziali e pubblica utilità come veterinaria o svolte a domicilio o a distanza e al prefetto viene lasciata la facoltà di individuare misure specifiche per garantire le attività essenziali per l’allevamento degli animali e produzione di beni alimentari e attività legate al ciclo biologico di piante e animali; m) la sospensione di attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati nel comune o nell’area interessata anche se si svolgono fuori dai suddetti comuni.

L’articolo 2 prevede:

1) Per le Regioni Emilia -Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province Pesaro e Urbino, Savona

le misure urgenti di contenimento del contagio sono le seguenti:

a)  la sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina fino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici e privati. Sono consentite le attività per il loro  svolgimento e sedute di allenamento a porte chiuse eccetto nei comuni citati dall’art. 1.  La trasferta ai tifosi residenti nelle suddette regioni e province (art. 2) per la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive è vietata;

b) le attività nei comprensori sciistici  sono consentite a condizione che il gestore provveda a limitare l’accesso agli impianti di trasporto  chiusi  e  far entrare al massimo un numero di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie  etc.);

c) la sospensione di eventi e manifestazioni non ordinarie, in luoghi pubblici e privati, di tipo culturale, ludico, sportivo e religioso, chiusi ma aperti al pubblico come cinema, grandi eventi, discoteche, teatri, cerimonie religiose fino all‘8 marzo 2020;

d)  l’apertura dei luoghi di culto è condizionata dalle misure organizzative adottate per evitare assembramenti, secondo le dimensioni del locale e dal rispetto della possibilità di avere una distanza di almeno un metro da una persona all’altra;

e) i servizi presso le  scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado, le attività scolastiche e di formazione superiore comprese Università e istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master e per le professioni sanitarie e università per anziani sono sospesi fino all’8 marzo 2020. Fanno eccezione i corsi per i medici in formazione specialistica e di formazione specialistica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e attività formative a distanza;

f) l’accesso ai musei e luoghi di cultura è ammesso a condizione che l’accesso sia contigentato o da evitare assembramenti di persone considerando le dimensioni dei locali e la distanza tra un visitatore e l’altro sia di almeno un metro.

g) i concorsi pubblici e privati  sono sospesi a meno che la valutazione non sia data da curricula o in via telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, gli esami di stato e abilitazione all’esercizio della professione medica e di quelli per il personale della protezione civile se non vi sono disposizioni diverse dal Ministero per la pubblica amministrazione (direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020).

h)  le attività di ristorazione, bar e pub possono svolgersi prestando servizio per i soli posti a sedere e, considerando le dimensioni dei locali, nel rispetto della distanza tra i clienti di almeno un metro.

i) Le attività commerciali diverse da quelle precedentemente citate nel punto h possono essere aperte se adottano misure di accesso contingentate o adeguate a non formare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.

j) l’accesso dei visitatori alle aree di degenza va limitato dalle direzioni sanitarie ospedaliere.

k) l’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti va rigorosamente limitata.

l) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, del personale le cui attività sono necessarie a gestire lo svolgimento di attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

m) si raccomanda di privilegiare in incontri o riunioni le  modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

2.  Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Si applica  la  seguente  misura:

a) al sabato e alla domenica la chiusura di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati eccetto farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari.

3. nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza

Si applica anche:

a) la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Fanno eccezione le attività che riguardano le prestazioni relative ai Lea, ai centri culturali, sociali e ricreativi.

4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di Appello cui appartengono i comuni della Regione Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerin) e del Veneto (Vo’)

sino al 15 marzo 2020 si prevede la possibilità di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblica  da parte dei Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi,  in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

Art. 3 riguarda le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio

1. sul territorio nazionale:

a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione appropriate per la diffusione delle infezione per via respiratoria previste dall’OMS e applica le indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previsti dal Ministero della Salute.

b) nelle scuole di infanzia e di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte negli ambienti aperti al pubblico o di maggior transito e affollamento le informative sulle misure preventive emanate dal Ministero della Salute che concernono le misure igieniche: 1 lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 5. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico. 6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. 8 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

c) soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani sono messe a disposizione degli addetti nelle pubbliche amministrazioni e soprattutto nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico (direttiva del Ministero della pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020).

d) le stesse  informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario presso gli esercizi commerciali citate nel comma b vengono promosse dai  sindaci e dalle associazioni di categoria.

e) gli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi vengono adottati dalle aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza.

f) laddove i concorsi pubblici e privati possono svolgersi vanno adottate misure organizzative mirate a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e rispettare la distanza di almeno un metro tra i candidati.

g) coloro che sono entrati  in Italia dal 14giorno precedente alla pubblicazione dell’attuale decreto, dopo aver soggiornato nelle aree a rischio epidemiologico come identificate dall’Oms o siano transitati o abbiano sostato negli 11 comuni della zona rossa, quelli della Regione Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerin) e del Veneto (Vo’), sono tenuti a comunicare tale passaggio al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio e al proprio medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS).

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle Regioni con un provvedimento contenente  i nominativi di riferimento e i contatti dei medici di sanità pubblica. Gli operatori delle centrali devono informare generalità e recapiti per la trasmissione di sanità pubblica territorialmente competenti qualora venga chiamato il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde istituito dalla regione.

I dettagli sono indicati nei seguenti punti:

2.  l’operatore di sanità pubblica  e i servizi di sanità pubblica che sono competenti sul territorio per coloro che sono entrati in Italia (rif. al punto precedente g) da 14 giorni dalla data del decreto, 1 marzo 2020, e sono entrati nelle aree a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’Oms o negli 11 comuni della zona rossa, in base alle loro comunicazioni sono tenuti a prescrivere  la permanenza domiciliare secondo le seguenti modalità:

a) tramite contatto telefonico assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio nei 14 gg per valutare il rischio di esposizione.

b) se si ritiene la messa in atto della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario ne danno informazione alla persona interessata sull misrue da adottare con modalità e finalità.

c) Accertata tale necessità (punto b)  l’operatore di sanità pubblica dà comunicazione al MMG o PLS che assiste la persona – anche per fini INPS)

d) Se occorre la certificazione ai fini Inps per assenza di lavoro si rilascia una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e MMG/PLS riferendo alla quarantena posta alla persona per motivi di sanità pubblica con data inizio e fine.

3. Altri adempimenti per l’operatore di sanità pubblica:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento e degli eventuali altri conviventi.

b) comunicare alla persona sui sintomi, sulle caratteristiche di contagiosità e modalità di trasmissione della malattia, nonché le misure da attuare per la protezione degli eventuali conviventi

c) informare la persona che deve misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

4. Perché tale protocollo sia efficace si ritiene che vengano date informazioni sul motivo, sulle  modalità e  finalità dell’isolamento domiciliare perché vi sia una massima aderenza e si applichino le seguenti misure:

a) l’isolamento per 14 gg dall’ultima esposizione

b) divieto di contatti sociali

c) divieto di spostamenti e/o viaggi

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza adeve:

a) avvertire il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica

b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi

c) rimanere nella propria stanza con porta chiusa e ventilazione adeguata naturale in attesa del trasferimento in ospedale se necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica si informa  ogni giorno sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. Se compaiono i sintomi, dopo il consulto con il MMG/PLS il medico di sanità pubblica procede secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.  5443 del 22 febbraio 2020
7. Le misure di prevenzione riguardo alle misure igienico -sanitarie si applicano su tutto il territorio nazionale:

Misure igieniche:
–  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

–  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

– g usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Art. 4. prevede ulteriori misure su tutto il territorio nazionale

a) per tutto il tempo dell’emergenza la modalità di lavoro agile, normata nel 2017, può aver  luogo  dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti.

b)  la sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di gemellaggio o scambio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.

c) la certificazione medica per l’assenza dalle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado dovute a malattia infettiva soggetta alla notifica (d.m. 15 novembre 1990; GU 8 gennaio 1991) per oltre 5 gg, è necessaria per la riammissione fino al 15 marzo 2020.

d) l’attivazione della modalità didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità da parte dei dirigenti scolastici nelle cui scuole l’attività didattica è sospesa per l’emergenza sanitaria.

e) i termini delle prove d’esame sono prorogati previo un provvedimento da parte dei dirigenti scolastici per i candidati che non hanno potuto sostenerle a causa della sospensione.

f) la formazione a distanza è consentita anche nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica laddove vi è la sospensione delle attività didattiche o curriculari per l’emergenza sanitaria.

g) gli studenti che non possono partecipare alle attività didattiche e curriculari  presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica a causa dell’emergenza sanitaria possono svolgerle, ove possibile, tramite la modalità a distanza.  Sono previste recupero delle attività formative e curriculari e il calcolo per le assenze maturate  non viene tenuto conto per l’eventuale ammissione ad esami finali e  per le relative valutazioni.

h) il  supporto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 da parte delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, per  garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni con particolare riguardo ai comuni nella Regione Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerin) e del Veneto (Vo’) sino al concludersi dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 Art. 5 riguarda l’esecuzione e il monitoraggio delle misure

È il Prefetto di competenza territoriale ad assicurare l’esecuzione delle misure urgenti preventive e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 previste  negli 11 comuni della zona “rossa” (si veda art. 1) e monitorare sulle misure rimanenti da parte  delle amministrazioni. Può avvalersi delle forze di polizia, del corpo dei vigili fuoco, delle forze armate.

Art. 6  disposizioni finali

Entra in vigore in data odierna, 2 marzo, e rimane efficace  fino all’8 marzo,  a meno che non vi siano previsioni diverse nelle singole misure.
I decreti precedenti del PCDM del 23 febbraio 2020 e del 25 febbraio 2020 cessano ogni effetto.


Provvedimenti del Governo in vigore correlati all’emergenza sanitaria internazionale:

–  decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;

– decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;

– delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

 

Redazione Bioetica News Torino