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“La non punibilità disciplinare del medico” si allinea a quella penale della sentenza della Consulta su illegittimità costituzionale del suicidio assitito Oggi espressa all'unanimità al Consiglio nazionale Fnomceo. I nuovi indirizzi applicativi dell'art.17 al Codice di Deontologia Medica

06 Febbraio 2020

D’ora in poi saranno «i consigli di disciplina a valutare ogni caso nello specifico, per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. Se così sarà il medico non sarà punibile dal punto di vista disciplinare»: lo annuncia in una nota il presidente della Fnomceo Filippo Anelli dopo l’unanimità espressa al Consiglio nazionale questa mattina, nella sede romana, per gli indirizzi applicativi dell’art. 17 del Codice Deontologico, aggiornandolo in base a quanto definiva la sentenza  n.  242/2019 depositata il 22 novembre scorso che dichiarava la illegittimità costituzionale della punibilità dell’art. 580 nel caso di aiuto al suicidio assistito in  circostanze determinate.

Ecco i nuovi indirizzi dell’articolo 17 del Codice di Deontologia Medica (2014, aggiornato 2017) riferito agli  Atti finalizzati a provocare la morte: «La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare».

La  Corte Costituzionale pronunciava «non punibile  ai sensi dell’articolo 580 del codice penale  a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita  da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

«Abbiamo scelto di allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale  in modo da lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza», spiega Anelli. Il principio dell’articolo 17 sulla tutela della vita da parte del medico rimane tale: «Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte», secondo quanto anche la stessa Consulta, ritiene al di fuori delle situazioni limite indicate.  Infatti, la Consulta nel considerare l’aiuto al suicidio reato afferma, cita Anelli:  «non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificat⌈o⌉ da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».

«Il Consiglio, composto da 106 presidenti degli Ordini territoriali ha così voluto aggiornare il Codice», spiega il presidente Anelli.   A seguito della sentenza della Corte, preceduta da un acceso  dibattito sul fronte bioetico, tra prospettive diverse, si è cominciato un lungo lavoro da parte della  Consulta deontologica coordinata da Pierantonio Muzzetto che ha portato tali indirizzi applicativi all’approvazione da parte del Comitato Centrale il 23 gennaio scorso, orientamenti che da ora in poi, dopo il parere ottenuto dal Consiglio nazionale  faranno parte integrante del Codice di Deontologia Medica.

Redazione Bioetica News Torino