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Nuova proposta di legge: pena ridotta per aiuto al suicidio, obiezione di coscienza e idratazione e nutrizione sostegni vitali

20 Giugno 2019

Mitigazione della pena su aiuto al suicidio prevista dall’art. 580 c.p. in determinate  condizioni, riconsiderazione di nutrizione e idratazione come sostegni vitali, obiezione di coscienza sulle Dat ed esenzione dell’applicazione delle Dat  per le strutture religiose,  sono alcuni dei punti di una nuova proposta di legge, n. 1888 del 5 giugno 2019, presentata a firma di Alessandro Pagano (Lega) e assegnata il 13 giugno scorso alle Commissioni di Giustizia e Affari sociali.

Prende spunto da quanto espresso dalla Corte costituzionale il 24 ottobre 2018 nel rinviare il giudizio al prossimo 24 settembre sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale che prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, sollevata  dalla Corte di Assisi di Milano nell’ambito del procedimento a carico nei confronti di Marco Cappato nella vicenda di Fabiano Antoniani.  Il  giovane dj Fabo a causa di un incidente stradale nel 2014 rimase tetraplegico, affetto da cecità,  con ausilii per nutrizione e respirazione.  Il 25 febbraio del  2017 Cappato lo accompagnò in auto –  “agevolando l’aiuto al  suicidio” –  da Milano ad una clinica svizzera dove Fabo aveva ottenuto il “benestare” al suicidio assistito. La incostituzionalità dell’art. 580 che la Corte di Assisi milanese fa emergere  è nella parte in cui  «incrimina le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima» e nel contestare «il trattamento sanzionatorio riservato a tali condotte, dolendosi del fatto che esse siano punite con la severa pena prevista per le più gravi condotte di istigazione» (C.C. ordinanza n. 207/2018).  La Corte Costituzionale  ritiene che «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione» in quanto tutela le persone soprattutto le più deboli e vulnerabili da una «scelta  estrema e irreparabile come quella di togliersi la vita» da un lato e dall’altro protegge  «coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». Tuttavia  sottolinea e ammette che vi sono ora  «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».  Fa riferimento all’ipotesi  in cui «il soggetto agevolato si identifichi in una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» e nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale non più voluto e che egli ha deciso di rifiutare  in base all’art. 32, II comma della Cost.»  e  alla legge sul fine vita n. 219 del 22 dicembre  2017.

L’iniziativa presentata da  Alessandro Pagano è composta di 8 punti riguardanti Modifiche all’articolo 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017 n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative.

Il primo articolo è sulla modifica all’articolo 580 del codice penale in riferimento a situazioni nuove che gli sviluppi della scienza e della tecnica hanno portato. Si aggiunge il seguente comma: «Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l’autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».
Pur mantenendo  il divieto a condotte che portino a scelte suicide  viene qui introdotta una «forma attenuata di reato» quando vi è un rapporto di convivenza con il malato e avvengono due condizioni: una riguarda l’autore del fatto «la cui condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda concerne  l’ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza».

Dal secondo all’ottavo articolo il riferimento è alla legge 219/2017.

Il secondo articolo è sull’idratazione e alimentazione.  Anche quando  avvengono per mezzo di ausili tecnici non sono considerati trattamenti sanitari a differenza di quanto citato nella legge 219/2017 sul consenso informato e DAT, precisamente il  comma 5 dell’art. 1.  E aggiunge che «la somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve comunque seguire i criteri dell’appropriatezza medica».

Il terzo articolo prevede per  medici e operatori sanitari la possibilità di obiezione di coscienza. Riformula   il comma 6 della legge 219 nell’art. 1 con tale facoltà spiegando «qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all’art. 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali».  E aggiunge la modalità della dichiarazione: «La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall’immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l’esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione».

E al comma 5 dell’art. 4 in tema di DAT, «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso» viene aggiunto «se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 1, comma 6» prima di «in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente…..».

Il quarto articolo nell’ambito di applicazione della legge 219/2017 esenta le strutture sanitarie private, nel rispetto di quelle che hanno manifestato difficoltà per motivi religiosi, omettendo al comma 9 dell’art. 1 «privata» e lasciando «Ogni struttura sanitaria pubblica».

Il quinto articolo concerne  terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita».  Pone l’enfasi sul Ssn che garantisce sempre  la presa in carico del paziente per la  prescrizione di un’appropriata terapia del dolore (comma 1, art. 2) e sulla presenza di esperti in cure palliative  sostituendo nel  comma 2  «…In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente»   con «… In presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, accertati e monitorati dagli esperti in cure palliative che hanno preso in carico il paziente, il medico….».

Il sesto articolo in tema di informazione ai minori .  Per  le scelte che riguardano la  salute  di minori e incapaci le informazioni devono essere date in modo consono «alla loro età» (aggiunta all’art. 2 comma 1) oltre che, come cita lo stesso comma  «alle  sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà».

Il settimo articolo concerne le situazioni di emergenza. Con un comma aggiunto, 5 bis art. 3,  si vuol «far prevalere le ragioni della vita, sulla base della scienza e della coscienza del medico», citando:  «Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, che impediscono di attendere la pronuncia del giudice tutelare di cui al comma 5, il medico e i componenti dell’equipe sanitaria garantiscono i trattamenti e le cure necessari».

L’ottavo articolo riguarda la revoca delle DAT.  Nei casi di emergenza e urgenza non sono necessari  per la revoca,  come riporta invece  l’art.4, comma 6 «l’assistenza di due testimoni». Rimangono la dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico.

Redazione Bioetica News Torino