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Nuovo coronavirus. Decreto – legge firmato da Mattarella e ordinanze Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte

24 Febbraio 2020

L’insorgenza di due focolai sviluppatisi nel nostro Paese,  uno  in Lombardia  e l’altro in Veneto, con i quali purtroppo  l’Italia occupa la prima posizione in Europa con maggiori casi confermati.  Dal bollettino dell’European Centre for Disease Prevention and Control dell’Unione Europea al 24 febbraio emergono 132 casi (2 decessi) a   confronto con  Germania 16, Regno Unito 13, Francia 12, Spagna 2, Russia 2, Belgio 1, Finlandia 1 e Svezia 1.

Nella conferenza stampa di oggi, 24 febbraio, alle 12,  del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli  la situazione si presenta con 219 casi, di cui 5 decessi, l’ultimo, un uomo originario di Caselle  Landi in provincia di Lodi, e una persona guarita. 167  casi in Lombardia (4 persone decedute) e 27 in Veneto (1  persona morta) e poi 4 in Piemonte, 18 in  Emilia Romagna  e 3 nel Lazio (i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, i primi casi in Italia e una guarita). La situazione si evolve continuamente man mano che si procede con ulteriori accertamenti dei test. Delle persone positive 213, afferma Borelli, 99 sono ricoverate con sintomi, 23 in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.

Ieri Borelli aveva riferito che« sono oltre 3000 i tamponi eseguiti. Al momento sono già disponibili migliaia di posti letto in decine di strutture militari in Italia nel caso fosse necessario mettere i cittadini in quarantena e che l’Esercito ha messo ha disposizione 3.412 posti letto in oltre mille camere, mentre l’Aeronautica ne ha dati circa 1.750. Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi – e siamo pronti ad utilizzarli».

Crescono i casi in Lombardia. Erano 112 ieri, nel pomeriggio dati dalla Regione Lombardia. La maggior parte dei contagiati si trova nella zona del Basso Lodigiano (62). Casi nelle province di Cremona (16), Pavia (6), Milano (3), Sondrio (1), Monza e Brianza (1) e Bergamo (3). Tra questi c’era  una donna anziana, malata oncologica  deceduta all’ospedale di Crema e risultata positiva al test effettuato post-mortem, dopo le morti una in Lombardia e una in Veneto.

Per il Veneto i casi erano 25 secondo i dati dalla Regione Veneto di ieri incentrati  nel comune padovano di Vo’ Euganeo (Padova)  e di Mira in provincia di Venezia.

A seguito della diffusione dei focolai si è tenuta  una riunione del Comitato operativo sul coronavirus presieduto dal presidente del Consiglio Conte sabato 22 febbraio  presso la sede del dipartimento di Protezione civile e successivamente l’incontro  straordinario del Consiglio dei ministri  in cui è stato approvato  un decreto – legge  su misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da Covid-19,  emesso con la firma del  presidente della Repubblica Sergio Mattarella domenica 23 febbraio e uscito  lo stesso giorno sulla Gazzetta ufficiale (n. 45 del 23 febbraio 2020, dl. n. 6 del 23 febbraio 2020).

In cinque articoli il  decreto -legge

firmato da Mattarella, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della Salute e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,   prevede:

Art 1.  misure urgenti per evitare la diffusione del nuovo coronavirus:

1 per evitare la diffusione del COVID-19  nei comuni o nelle aree nelle quali  risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche  le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché  della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività ‘ formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché  dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero,
g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità  sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività  commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell’attività  degli uffici pubblici, degli esercenti attività  di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali,  specificamente individuati;
l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché  di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorita’ competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché  delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 2 Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

1. Le autorità  competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3 Attuazione delle misure di contenimento

–  Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

– Salvo il fatto che non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento presenti nel decreto sarà punibile secondo l’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro).

Art. 4.  disposizioni finanziarie

– per  lo stato di emergenza sanitaria è previsto un ulteriore stanziamento  di 20 milioni di euro per il 2020 sul Fondo per le emergenze nazionali.

Art. 5. entrata in vigore del decreto

a partire dalla sua pubblicazione nella G.U.

Nelle due Regioni Veneto e Lombardia  sono state adottate  delle ordinanze  per contenere e gestire l’emergenza  epidemiologica dal nuovo coronavirus. Ciascuna è  emessa dal Ministero della Salute Roberto Speranza  in accordo con ciascun presidente della Regione,  Attilio Fontana per la Lombardia e Luca Zaia per il Veneto.

Le misure urgenti per limitare il contagio nei comuni colpiti Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini)  e Veneto  (Vo’) emesse nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio  vanno ad  integrare le  ordinanze precedenti del 21 febbraio della Lombardia  e del 22 febbraio del Veneto.

Ordinanza del ministero della Salute con intesa della Regione del Veneto (pubblicata su Facebook Regione Veneto) del 23 febbraio prevede fino al 1 marzo 2020, salvo ulteriori modifiche in base alla situazione epidemiologica e con una punizione per mancata osservanza all’art. 650 del codice penale.

– sono sospese le manifestazioni ed eventi pubblici o privati sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico

–  chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado escluse le attività formative a distanza, dei musei e luoghi di cultura, viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che all’estero

– obbligo di persone che hanno fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate dall’Oms di dare comunicazione  al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente sul territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva

– Il decalogo del ministero della salute con le raccomandazioni di misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria:
1. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luogi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. non toccarsi occhi, naso e bocca  con le mani; 4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti da un medico; 6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol; 7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; 8. i prodotti  Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 9. contattare il numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni; 10. gli animali da compagnai non diffondono il nuovo coronavirus.

– Le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno

– Le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso ai visitatori agli ospiti

– Il personale sanitario si deve attenere alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti

– La disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via area e acqua

– Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Per far fronte alle numerose richieste di informazioni su coronavirus  vi sono specifici  numeri regionali verdi da contattare: 

Veneto:
– Per coloro che temono di  essere entrate in contatto con soggetti contagiati o con il virus, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono rivolgersi al numero verde 800.46.23.40. È il numero attivato per assistere e informare i cittadini sui comportamenti ed eventuali istruzioni da adottare.   Si possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale. I medici di medicina generale  potranno essere contattati telefonicamente dai loro assistiti che percepiscano sintomi, e che non dovranno quindi recarsi in ambulatorio. Il medico effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario effettuare una visita domiciliare o attivare l’intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di emergenza-urgenza.

 –  Per evitare il sovraccarico delle centrali operative che può avere conseguenze sul soccorso a persone che hanno effettiva necessità si raccomanda di chiamare il 118 in caso di difficoltà respiratoria per richiedere l’invio immediato di un’ambulanza.

– Seguire costantemente i canali social regionali https://www.facebook.com/RegionedelVeneto e https://twitter.com/RegioneVeneto
Per altre info vai al sito della Regione Veneto.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Lombardia:

– Tutti i   cittadini, sia  che risiedono nei Comuni lombardi indicati nell’ordinanza del 21 febbraio (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Bertonico, Fombio, Maleo, Somaglia, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) e negli altri comuni lombardi, se riscontrano  sintomi influenzali  o problemi respiratori non devono recarsi in pronto soccorso ma chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e darà spiegazioni su cosa fare.
– Per informazioni generali  contattare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero.

– Altre info sono sul portale della Regione Lombardia.

Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con la Regione Lombardia:   valida per tutto il territorio lombardo fino a 1 marzo 2020 prevede:
–  sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico
–  chiusura dei nidi, servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza
–  sospensione dei servizi di apertura al pubblico – musei, cinema e luoghi di cultura
– sospensione dei viaggi di istruzione su territorio nazionale ed estero
– obbligo di individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico di comunicare al Dipartimento di prevenzione all’attività sanitaria competente per territorio;
–  solo la sospensione  delle procedure concorsuali  e non delle attività degli uffici pubblici
–  per la quarantena  con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali verranno individuate disposizioni successive.
–  per la chiusura delle attività commerciali:  i bar, locali notturni ed esercizi di intrattenimento al pubblico sono chiusi dalle 18 alle 6.00 mentre per gli esercizi commerciali situati nei centri commerciali e dei mercati la chiusura avverrà sabato e domenica eccetto i punti di vendita alimentari
– chiusura delle manifestazioni fieristiche.

In Emilia Romagna  sono  ad oggi 18 le persone contagiate: 6 ricoverati all’ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall’ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive presso cui si trovano anche 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore e un residente nel modenese che ha lavorato per alcune settimane nel Lodigiano e ora è ricoverato al Policlinico di Modena nel reparto di Malattie infettive. Anche l’Emilia – Romagna ha emesso domenica 23 febbraio un’ordinanza per  far fronte alla diffusione del virus firmata dal presidente della regione Stefano Bonaccini e dal ministro Speranza.

Anche la Regione Piemonte adotta il 23 febbraio sera  misure straordinarie per contrastare la diffusione epidemiologica del virus con un’ordinanza di domenica  23 febbraio annunciata lo stesso giorno,  a firma del ministro della Salute e del presidente regionale Alberto Cirio valevoli fino a sabato 29 febbraio 2020.   Presa in conseguenza dei 6 casi diffusi in tre comuni piemontesi con preoccupazione di un ampliamento dei focolai epidemici ad altri territori della regione «in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui  è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi».  Riporta che  per 1 caso  è accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese; per 3 casi si tratta di cinesi rientrati da area toccata dal virus, la Cina, e per 2 casi i cui accertamenti sono in corso per individuarne la fonte di trasmissione.
Tra i provvedimenti presi:
– la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, chiuso o aperto al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;

– la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (che riguarda anche il personale), nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (tirocini compresi), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

– la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

– l’obbligo per le persone che arrivano da zone a rischio epidemiologico di comunicare l’ingresso in Piemonte all’azienda sanitaria competente per l’adozione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L’ordinanza comprende anche limitazioni all’accesso dei visitatori alle aree di degenza degli ospedali, delle case di riposo e delle altre strutture residenziali e semiresidenziali, raccomandazioni al personale tecnico e sanitario per attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.

Inoltre, impone la disinfezione giornaliera dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico locale e sospende i concorsi, ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Insieme ad una serie di misure igieniche da seguire, si ricorda che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus Covid 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le Asl di riferimento e, solo in caso di reale urgenza,  112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

Anche il Friuli-Venezia Giulia ha emesso misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus con un’ordinanza, valevole fino al 1 marzo 2020, del 23 febbraio, firmata dal presidente  Massimiliano Fedriga e dal ministro della Salute Roberto Speranza, in considerazione della contiguità territoriale della Regione a quella del Veneto per timore di un’estensione dei focolai epidemici.
I soggetti che presentano sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere. Per i soggetti asintomatici si raccomanda di seguire le indicazioni delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria come indicato nel sito della Regione. Tra le misure espresse, se si ha la febbre 37,5,  mal di gola e tosse e se si è tornati dalla Cina di contattare il numero unico di emergenza 112, invece per informazioni legate all’ordinanza del ministero della Salute e del presidente della regione contattare   numero verde 800500300 attivo 24 su 24.  Domani verrà proposto alle autorità slovene di avviare controlli di prevenzione sui passeggeri dello scalo aeroportuale di Lubiana. Il problema, come è emerso dalla riunione del Comitato operativo per l’emergenza coronavirus  nella sede della Protezione civile di Udine, è concreto: il rischio di eludere ogni controllo c’è per chi atterra a Lubiana ed entra in Italia attraverso valichi di frontiera confinanti in auto o con i bus di linea.  Il governatore del FVG ha proposto la disposizione in via precauzionale di quarantena per i rintracci di immigrati irregolari intercettati sul territorio regionale.

Sono state prese, il giorno prima di approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio straordinario dei Ministri,  misure preventive emesse dal Ministero della Salute relative a  isolamento obbligatorio  per 14 giorni di permanenza domiciliare per tutti coloro che sono ritornati in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia:
– Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

–   vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.

–  Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.

(aggiornamento 25 febbraio ore 10)
Redazione Bioetica News Torino