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Ulteriori misure anti-covid-19: sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, divieto spostamenti nel nuovo Decreto del Governo

23 Marzo 2020

Divieto di spostamenti delle persone da un comune all’altro e la  chiusura di attività produttive non essenziali o strategiche rimanendo aperti  alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali. Sono i due nuovi punti del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è entrato in vigore in  data odierna, 23 marzo, ed è valevole fino al 3 aprile. Firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza è stato pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. Serie Generale n. 76.

Nel dettaglio le misure adottate riguardano:

A. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI eccetto quelle indicate nell’allegato 1 DPCM n. 6, 22 marzo 2020 (vedi Allegato 1  DPCM 22 marzo 2020).
Tra le attività non sospese tratte da questo elenco vi sono: i servizi postali e attività di corriere,   attività finanziarie e assicurative, attività legali e contabili, attività di direzione aziendali e consulenza gestionale, attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari, di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza, attività di pulizia e disinfestazione, assistenza sanitaria, servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale,  attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, attività di organizzazioni economiche di datori di lavoro e professionali,  attività di riparazione elettrodomestici, articoli per la casa, telefoni e  computer.

Il testo riferisce  poi:

1.  non  sono sospese le attività  professionali  a patto che rispettino  le stesse raccomandazioni previste dal Decreto precedente dell’11 marzo all’art. 1, punto 7, che riguarda:

– lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
–  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
–  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

2. Le Pubbliche Amministrazioni continuano a mantenere l’osservanza dell’art. 87 (lavoro agile ed esenzione di servizio e procedure concorsuali) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 sulle misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico  per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19:

3.  Per le attività commerciali si mantiene l’osservanza decreto DPCM dell’11 marzo 2020 n. 6 e  ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 (GU, S.G. n. 73, 20 marzo 2020).

L’ordinanza del Ministero della Salute riguarda la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, escluso quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

B. DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO
il divieto di spostamento riguarda sia con mezzi di trasporto pubblici o privati.

Non è più valido il motivo, né consentito,   di “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Le eccezioni riguardano solo più  i seguenti motivi:

1. comprovate esigenze lavorative
2. assoluta urgenza
3. motivi di salute.

C.   SE SI FA USO DI MODALITÀ A DISTANZA O LAVORO AGILE  LE ATTIVITÀ  PRODUTTIVE SOSPESE CITATE  NELLA LETTERA A DEL DCPM  n. 6, 22 MARZO 2020 POSSONO PROSEGUIRE IL LORO LAVORO.

D. SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ  FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ NON SOSPESE  NELL’ALLEGATO 1 DEL DPCM n. 6, 22 MARZO 2020,  E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESSENZIALI (PUNTO E)  PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DOVE HA SEDE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

Il Prefetto può anche ritenere di sospendere tali attività.

E.  TRA I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESSENZIALI RIMANGONO SOSPESI I SERVIZI DI MUSEI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA;  DI  ISTRUZIONE A MENO CHE NON SI SVOLGANO NELLA MODALITÀ A REMOTO NEI LIMITI CONSENTITI

F. CONTINUANO LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI NONCHÉ DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.
SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI  PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA.

G. PREVIA COMUNICAZIONE E RICEVUTA CONFERMA DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA IN CUI SI SITUA L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA LE ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO LA CUI INTERRUZIONE POSSA COMPORTARE UN PERICOLO DI INCIDENTE O PREGIUDIZIO GRAVE ALL’IMPIANTO SONO CONSENTITE.

Non deve invece dare comunicazioni al Prefetto l’attività di quegli impianti che è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

H. ANCHE PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’INDUSTRIA AEROSPAZIALE, DELLA DIFESA E ALTRE DI RILEVANZA STRATEGICA PER L’ECONOMIA NAZIONALE SI PREVEDE IL CONSENSO PURCHÈ PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO SITUATE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Infine il testo richiama al Prefetto che dovrà informare delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi al Presidente della Regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’Interno, dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.  E che le attività non sospese devono seguire i protocolli relativi alle misure anticontagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro condivise tra Governo e parti sociali mentre le imprese sospese completano le loro attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

Redazione Bioetica News Torino