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Alla Camera approvato testo unico “base” per i lavori sul ddl suicidio assistito

08 Luglio 2021

Adottato martedì 6 luglio dalla Camera dei Deputati, il testo unico di base in tema di Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia proseguirà l’esame presso le Commissioni riunite di Giustizia e Affari sociali. In esso sono presenti le proposte dell’iniziativa popolare n. 2, Zan (C. 1418), Cecconi (C. 1586), Rosta (C. 1655), Sarli (C. 1875), A. Pagano (C.1888), Sportiello (C. 1982) e Trizzino (C. 3101).

Cosa dice il Testo unificato approvato?

Il testo ha un titolo specifico, Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Comprende 8 articoli:
Il primo riguarda chi può farne richiesta e a quali condizioni. Deve trattarsi di una «persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta» e il suo scopo sia quello di «porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2,3,13 e 12 della Costituzione, dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e degli articoli 1, 3, 4, 6, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea».

Il secondo definisce il significato di “morte volontaria medicalmente assistita“, ovvero una morte dovuta ad «un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio sanitario nazionale».

Il terzo dà ulteriori descrizioni dello stato di salute del richiedente e determinati requisiti necessari per la richiesta. Innanzitutto il richiedente deve essere «maggiorenne, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili».

Deve trovarsi in una situazione in cui presenta «una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile» ed è «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale» e ancora è «assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale».

Il quarto concerne la modalità della comunicazione. La comunicazione va fatta al medico di medicina generale o al medico presso cui si è in cura o di fiducia. Sono necessarie le seguenti caratteristiche: «informata, consapevole, libera ed esplicita». Va riferita in forma scritta e in quelle previste dall’art. 602 del codice civile. Se lo stato di salute impedisce la persona di farne richiesta, essa può esprimere la sua volontà con qualunque dispositivo adatto a manifestarla in modo inequivocabile.
Si può cambiare la propria volontà in qualunque momento revocandola senza dover ricorrere a requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo ad esprimerne la volontà.

Il quinto descrive la procedura della richiesta che può venire approvata o respinta dal Comitato per l’etica nella clinica territoriale competente. Si sottolinea che la morte deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata senza provocarle ulteriori sofferenze ed evitando abusi. Possono venirne a conoscenza ed essere presenti nel momento della sua morte solo quei familiari o amici indicati dalla persona stessa.

Non appena il medico riceve la richiesta redige un rapporto sulle condizioni cliniche e sulle motivazioni che lo hanno portato a ciò, descrivendo se la persona ha ricevuto informazioni della propria condizione di salute clinica, sulla propria prognosi, sui trattamenti sanitari «ancora attuabili e di tutte le possibilità terapeutiche, del diritto di accesso alle cure palliative e se lo è a carico presso una rete assistenziale o le ha rifiutate. Invierà poi il rapporto al Comitato per l’etica nella clinica competente sul territorio accludendovi copia della richiesta e documentazione sanitaria.

Questi poi entro sette giorni esprimerà un parere che trametterà al medico richiedente e alla persona interessata. In caso di riscontro positivo il parere sarà anche trasmesso alla Direzione sanitaria dell’ASL o dell’ASO di riferimento cui spetta la verifica delle modalità presso il domicilio o una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

I dati vengono inseriti nella cartella clinica sanitaria o nel fascicolo elettronico sanitario se è già attivato. Uno psicologo dovrà accertarsi se sussistono volontà e condizioni per il suicidio assistito. Secondo la normativa italiana questo tipo di decesso verrà considerato al pari di quello che avviene per cause naturali.

Il sesto riguarda l’istituzione e la disciplina dei Comitati per l’etica nella clinica, multidisciplinari, autonomi e indipendenti presso le Asl entro i 180 giorni dall’approvazione della legge, che saranno regolamentati dal Ministero della Salute. Sono richieste competenze in campo psicologico, clinico, sociale e bioetico.

Il settimo esclude la punibilità con gli articoli del codice penale 580 e 593 per i medici, personale sanitario e amministrativo coinvolto nella procedura e quanti ne abbiano in qualche modo contribuito a portarla a termine. Ha anche un effetto retroattivo di non punibilità per chiunque sia stato condannato «per avere agevolato la morte volontaria medicalmente assistita prima della entrata in vigore della presente legge» a condizione che vi fossero all’epoca dei fatti i tre requisiti seguenti:

a) «la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata»;

b) «la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»;

c) «la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219».

L’ottavo riguarda i compiti del Ministero della Salute a cui spetterà entro i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge individuare i requisiti delle strutture del Ssn per l’accoglienza di tali persone, definire i protocolli e le modalità di assistenza con il sostegno psicologico per la persona e i suoi familiari, nonché la custodia e l’archiviazione delle richieste e documentazioni relative. Darà conto una volta all’anno con una relazione sulla situazione trasmessa alle Camere.

Excursus storico

La Corte costituzionale è stata coinvolta di recente in un pronunciamento sulla legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, che prevede il reato di incitamento o agevolazione al suicidio, nel caso di Marco Cappato. Esponente radicale dell’Associazione Luca Coscioni, fu incriminato per aver aiutato A. Fabiano, che versava in condizioni di gravissima disabilità a causa di un incidente stradale, ad accompagnarlo in Svizzera in una clinica per sottoporsi al suicidio assistito. Il 24 ottobre del 2018 la Corte decise per la sospensione rimandando la sentenza al 24 settembre del 2019 lasciando che nel frattempo il Parlamento potesse provvedervi a legiferare in materia. Cosa che per diverse ragioni non fu fatto.

Nella sentenza depositata il 22 novembre 2019 la Corte richiama ad una illegittimità parziale: da un lato stabilisce la continua punibilità penale per il reato di istigazione e di aiuto al suicidio, in quanto «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»; dall’altro, in continuità con la legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (219/2017) ne ammette la inammissibilità della sanzione penale per la persona che si trova «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

(aggiornamento 08 luglio 2021)
CCBYSA

redazione Bioetica News Torino