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Assunzione di Medici specializzandi e Ospedale di Comunità al via dalla Conferenza Regioni e Stato Regioni

21 Febbraio 2020

I medici specializzandi degli ultimi anni potranno essere ammessi alle graduatorie di concorso pubblico per essere assunti presso le  strutture sanitarie del Ssn.  Alla Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, tenutasi il 20 febbraio, si è arrivati a stilare un documento con cui si fa fronte alla carenza dei  medici per gli accordi tra le Regioni e le Università degli Studi validi per la loro assunzione fino al 31 dicembre 2021.  «Si tratta di pochi punti fermi condivisi, necessari, per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento», spiega Bonaccini.

Le  modalità di svolgimento della formazione specialistica per specializzandi assunti è articolata in cinque punti dai contenuti minimi per gli accordi tra le Regioni, le Province Autonome e le Università degli Studi che possono essere ulteriormente  estesi secondo le esigenze.

Assunzione Medici Specializzandi degli ultimi anni di corso

In breve, il primo punto prevede che  le attività formative pratiche del medico specializzando saranno riconosciute dall’Università presso l’azienda sanitaria in cui è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi.

Secondo, le strutture presso cui opereranno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con un orario parziale, devono essere accreditate e inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione.  È anche prevista la possibilità tuttavia di assunzione presso aziende sanitarie le cui strutture operative non siano  accreditate ma in possesso di requisiti, attestati dal direttore sanitario sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso formativo dello specializzando assunto. E ancora laddove la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione in cui è iscritto il medico in formazione soddisfacendo quanto viene  richiesto.

Terzo, le attività assistenziali sono svolte in coerenza con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti e al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.  Si può prevedere che l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità debba essere data periodicamente e  il tutoraggio effettuato dai dirigenti medici della struttura nominati dall’Università in accordo con  la direzione sanitaria.

Quarto, 30-32 sono le ore settimanali che il medico in formazione assunto svolgerà mediante lavoro e  attività formativa pratica. Quella formativa teorica che è obbligatoria per il completamento del percorso curriculare per conseguire il titolo sarà svolta  in modo periodico secondo il programma del Consiglio della Scuola.

Quinto, il trattamento economico corrisponderà alle prestazioni assistenziali effettuate secondo quanto previsto dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del Ssn.

Ospedale di Comunità

Poi all’incontro nella Conferenza Stato-Regioni di giovedì 20 febbraio si è raggiunta l’intesa per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve. È una struttura di ricovero breve, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, le cui attività sono coordinate da un infermiere/a.  Può essere pubblica o privata. Si rivolge a pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica  dopo un episodio di acuzie minori o per il riacutizzarsi  di patologie croniche – che possono essere effettuati presso il domicilio  ma per mancanza di un  domicilio idoneo, di tipo strutturale o familiare, e per necessità di un’assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, vengono ricoverati presso tali strutture.
Consente di stabilire un legame tra  Ospedale, Territorio e Comunità locale.  Viene intravista la possibilità infatti di instaurare una  rete sia con la comunità locale, attraverso le associazioni di volontariato, sia con i servizi sociali per poter soddisfare al meglio i bisogni dei pazienti nella comunità.

La sua realizzazione era prevista nel Piano nazionale della cronicità del Patto per la Salute 2014-2016 e con il decreto del Ministero della salute del 2015 con cui si  definivano le principali caratteristiche. «Una conquista sociale molto attesa che caratterizzerà in meglio il nostro servizio sanitario», ha commentato in una nota il presidente Conferenza delle Regioni Bonaccini. Ha spiegato che sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi.

Ospedale di Comunità-scheda di sintesi
Scheda di sintesi. Ospedale di Comunità,  Conferenza Stato – Regioni 20 febbraio 2020

Può avere una sede propria presso presidi ospedalieri riconvertiti, strutture residenziali o in una struttura ospedaliera sempre riconducibile all’assistenza territoriale.

I numeri dei posti letto oscillano tra 15 e 20  in stanze da uno a 2 letti, con possibilità di estendere fino a due moduli.

Chi può avere accesso? pazienti con situazione di acuzie minori che non necessitano di un intervento in ospedale oppure con cronicità che al riacutizzarsi della patologia necessitano di un completare il processo di stabilizzazione clinica, per un periodo previsto per la risoluzione tra i  15 e i 20 giorni di ricovero. Possono provenire dal domicilio o da altre strutture residenziali, dal Pronto Soccorso o dimessi da presidi ospedalieri per acuti.

Hanno bisogno di un’assistenza infermieristica continuativa e medica programmata o su specifiche necessità.

Le strutture possono ospitare in ambienti predisposti protetti pazienti con demenza o disturbi comportamentali affetti da patologie croniche riacutizzate a domicilio o in dimissione ospedaliera.

Possono sorgere  Ospedali di Comunità per pazienti pediatrici in cui vi è la responsabilità clinica del pediatra e la presenza di assistenza di personale specificamente formato per tali pazienti.

Quali figure sono responsabili dell’OdC?  Le diverse competenze professionali vengono messe a disposizione sia per la gestione che per l’attività mediante una collaborazione che ha alla base un approccio multidisciplinare, multi-professionale ed interprofessionale.

La gestione dell’attività dell’OdC riguarda l’organizzazione distrettuale o territoriale delle aziende sanitarie.

La responsabilità igienico-sanitaria è del medico che viene nominato dalla direzione sanitaria aziendale.

La responsabilità gestionale-organizzativa è individuata anche tra le professioni sanitarie dal territorio aziendale di riferimento.

La responsabilità clinica è di un medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se OdC pediatrico);  o di un medico operante nella struttura scelto tra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN o appositamente incaricato dalla direzione della struttura; per le strutture private un medico incaricato dalla struttura.

La responsabilità assistenziale è di un infermiere/a secondo le proprie competenze.

L’assistenza- sorveglianza sanitaria infermieristica è garantita nelle 24 ore.

In caso di necessità, l’infermiere attiva la figura medica prevista dai modelli organizzativi regionali e per l’emergenza  le procedure di emergenza tramite il Sistema di Emergenza Urgenza territoriale. Nel caso in cui la sede dell’O.d.C sia all’interno di un presidio ospedaliero potranno essere attivate le procedure di emergenza del presidio ospedaliero.

Monitoraggio

I dati dell’attività clinica ed assistenziale devono essere trasmessi per il monitoraggio a livello regionale, poi a sua volta trasmessi a livello nazionale nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della Salute.  Spetta alla Regione la valutazione periodica dell’attività degli Ospedali di Comunità sul proprio territorio.

Requisiti strutturale e tecnologici

La struttura, che dovrà rispettare il criterio di economicità e razionalità, sarà dotata di spazi per il comfort fisico e psicologico del paziente  e di impianti tecnologici tra i quali presidi antidecubito, impianti di erogazione ossigeno stabile o mobile, strumentazione  per garantire assistenza ordinaria e in emergenza.

Requisiti organizzativi

Pur avendo una propria autonomia funzionale  svolge un’attività integrata con gli altri servizi sanitari quali di assistenza specialistica ambulatoriale e i servizi di emergenza – urgenza territoriale.

L’assistenza medica è assicurata nel turno diurno (8-20) per almeno un’ora di presenza settimanale per singolo ospite, sei giorni su sette mentre  nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e prefestivo in forma di pronta disponibilità, anche organizzata per più strutture dello stesso Territorio, con tempi di intervento conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. L’assistenza notturna può essere garantita anche da Medici della Continuità Assistenziale, in rapporto a specifici accordi locali, oppure da medici operanti nella struttura anche ospedaliera in cui l’O.d.C. è situato.

La Federazione che riunisce a livello nazionale gli Ordini professionali infermieristici ha espresso tramite la sua presidente Barbara Mangiacavalli un parere positivo, esprimendo soddisfazione: «È  un modello a prevalente gestione infermieristica che se applicato sul territorio anche per altri meccanismi assistenziali (come ad esempio l’infermiere di famiglia e di comunità) non solo rende più immediata la risposta ai bisogni di salute dei pazienti, ma è in grado anche di essere finalmente filtro e meccanismo di continuità tra territorio e ospedale che consentono cure sempre appropriate e accorciano sensibilmente anche le liste di attesa».

(aggiornamento 22 febbraio ore 20)
Redazione Bioetica News Torino