Contro il traffico di organi umani. La Convenzione entra in vigore in 5 Stati
04 Marzo 2018Al 25 marzo 2015 risale la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani (STCE n. 216) firmata a Santiago di Compostela, in Spagna, da 14 Stati: Albania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Spagna, Turchia.
Successivamente hanno aderito alla Convenzione firmandola la Federazione Russa nel settembre 2015, l’Irlanda nell’ottobre 2015, Svizzera nel 2016, Lettonia, Malta e Ucraina nel 2017, l’Armenia e il Montenegro nel 2018.
Si è poi passati alla ratifica, come risulta dai documenti del Consiglio d’Europa (www.coe.int), da parte di cinque Stati: Albania nel 2016, Malta, Norvegia, Repubblica Ceca e Repubblica di Moldavia nel 2017.
Ed è di alcuni giorni fa l’annuncio da parte del segretario generale Thorbjørn Jagland dell’entrata in vigore della Convenzione, il primo marzo 2018, ratificata in 5 Paesi, invitando gli altri stati europei e non ad aderirvi perché «l’abietto traffico di organi umani provoca gravi violazioni dei diritti umani, che dobbiamo prevenire e combattere vigorosamente – come riportato nella nota stampa del Consiglio d’Europa 1.03.2018 – Tali reati sono spesso commessi da gruppi criminali organizzati ed hanno una dimensione multinazionale. I governi devono agire in modo tempestivo e cooperare efficacemente, utilizzando il quadro giuridico offerto dalla convenzione».
Per poter prevenire e lottare contro il traffico di organi umani per trapianti illegali, proteggere i diritti delle vittime, sia esse donatori viventi o decedute, e attuare una cooperazione a livello nazionale e internazionale contro tale traffico nasce la Convenzione che nel Trattato viene riassunta in tre punti: 1. quando il prelievo viene realizzato senza il consenso libero, chiaro e specifico del donatore vivo o deceduto, o nel caso di un donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato in virtù del diritto di un paese; 2. qualora in cambio di un prelievo di organi, il donatore vivo, o una terza persona, ottenga profitti o vantaggi; 3. qualora, in cambio di un prelievo di organi da un donatore deceduto, una terza persona ottenga profitti o vantaggi.
Aspetti peculiari alla base della donazione di organi: gratuità, libero consenso informato e deve essere evitata ogni forma di speculazione.
Riguardo al nostro Paese, l’Italia, il disegno di legge n. 2833 sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione, passato dalla Camera al Senato nel maggio 2017 è dal mese di ottobre dello stesso anno che è in corso di esame in commissione.
Approfondimenti:
– The declaration of Instanbul on Organ Trafficking and transplant Tourism, 2008, bozza 2018 consultazione pubblica:
http://www.declarationofistanbul.org/
brochure informativa sul commercio illegale di organi: http://www.declarationofistanbul.org/images/stories/patient_brochure_legal_lores.pdf
– 63° World Health Assembly, Resolution WHA63.22, Geneva, 2010, Human organ and tissue transplantation. Resolution and decisions: «Committed to the principles of human dignity and solidarity which condemn the buying of human body parts for transplantation and the exploitation of the poorest and most vulnerable populations and the human trafficking that result from such practices», www.salute.gov.it, www.who.int
– Summit on Organ Trafficking and Transplantant Tourism, Pontificia Accademia delle Scienze sociali, febbraio 2017, www.pas.va: introduzione , Dichiarazione dell’Accademia Pontificia – Summit
– Direttiva n. 45/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2010, Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, n. L. 207/ 2010, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Centro nazionale trapianti, www.trapiatni.salute.gov.it
– Traffico illegale di organi umani tra viventi, Comitato nazionale per la Bioetica, 2013, www.bioetica.governo.it
– Yosuke Shimazono, The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information, Bulletin of the World Health Organization, v. 85, n. 12, december 2007, 901-980, www.who.int, http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/