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Determina Aifa, per l’uso senza ricetta di ulipristal acetato alle minori, in contrasto alla legge Alcune riflessioni raccolte in ambito medico e giuridico

16 Ottobre 2020

La decisione, presa dall’Aifa, di dare la possibilità anche alle minorenni quel che prima della determina 998/2020 dell’8 ottobre scorso non era finora concesso, ossia di recarsi in farmacia e acquistare il farmaco per la contraccezione di emergenza, ulipristal acetato, senza esibire una prescrizione medica, ha suscitato reazioni nell’ambito medico scientifico, giuridico e politico.

Una scelta in contrasto con la legge 194/1978, che norma l’interruzione volontaria della gravidanza e si pone come fine primario la prevenzione e la tutela della maternità nella società, in particolar modo per l’aspetto minorile. Lo affermano Lucia Ercoli presidente dell’Associazione di Medicina Solidale ed Elisabetta Rampelli, presidente nazionale dell’Unione Italiana Forense in una nota odierna: «la legge prevede il consenso dei genitori o l’autorizzazione del giudice tutelare. La decisione dell’AIFA è, dunque, illegale, e fa specie che sia stata avallata dal Ministro della Salute». Infatti l’art. 12 della 194 spiega che in presenza di una minore sotto i 18 anni, «per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela». E se nei primi 90 giorni non sia possibile per diversi motivi avere il consulto delle persone che esercitano la potestà o la tutela, e se queste rifiutano o esprimono pareri contrastanti tra loro, allora il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, «espleta i compiti e le procedure […] e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare». Una seconda osservazione è il rischio di infondere nelle giovani generazioni un atteggiamento sfuggevole alla consapevolezza della propria corporeità e della propria salute. Sollecitano un appello al Ministro della Salute Speranza che «l’accesso diretto alla pillola abortiva potrebbe spingere le adolescenti ad evitare le ordinarie cautele, e potrebbe ampliare i confini di quell’area grigia in cui l’abuso e lo sfruttamento sessuale continueranno a restare sommersi e inaccessibili ad ogni tipo di indagine e ad ogni tipo di intervento». Senza trascurare il fatto che tale accesso possa eludere la denuncia di reato sessuale nei confronti di minori.

Sul fronte dei medici cattolici, per il presidente nazionale dell’Amci Filippo Maria Boscia sul piano etico ciò comporterebbe una banalizzazione del rapporto uomo-donna «a solo sesso e niente amore» e la mancanza del «rispetto della persona, sia dei componenti la coppia che di colui che dal rapporto potrebbe nascere»; sul piano medico, «eliminando l’intervento medico, senza paragoni per ascolto e consiglio, non si comprende come possa essere considerato un farmaco d’uso eccezionale solo per un foglietto informativo, quando si sa bene la scarsa propensione dei giovani a prendere le dovute precauzioni, sia per evitare una gravidanza sia per difendersi dalle malattie a trasmissione sessuale».

Fa emergere la illegittimità della discussa determina Aifa Michela Fenucci, Magistrato con funzioni anche di Giudice tutelare al Tribunale di Pavia in un articolo Determina Aifa su Ellaone a minori, pubblicato il 15 ottobre, sul Centro Studi Livatino. Un primo aspetto è dato dal contrasto con la normativa nazionale espressa sul consenso informato del minore nella legge 219 del 2017, art. 3, c. 1 laddove stabilisce che

la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

E la lettura del foglietto illustrativo in ogni confezione, a differenza di quanto espresso nella determina Aifa descritto come «un opportuno materiale informativo sulla contraccezione» pare contraddire tale comunicazione che non trasmette al minore «le informazioni necessarie alla tutela della sua salute, tale da consentirgli di esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà», spiega Michela Fenucci. Primo perché non è prevista una età minima a partire dalla quale può essere fornito il farmaco, se non quello dall’essere la minore in età fertile, così che è ben ipotizzabile che anche pazienti molto giovani vogliano assumerlo e chiedano quindi di acquistarlo». Secondo perché se è vero che il soggetto minore, pur incapace di agire, può avere una capacità naturale che gli consente di assumere determinate decisioni nei diversi ambiti della sua vita, è altrettanto vero che l’accertamento di detta capacità non è demandato ad alcun soggetto, non certamente al farmacista al quale il minore si rivolge per acquistare il farmaco». La data dei cinque giorni imposti per un effetto “utile” dalla consumazione di un rapporto a rischio, non protetto, potrebbe inoltre, come aggiunge il magistrato, destare nella minore uno stato di agitazione e confusione venendo meno a garantire in tal modo «un consenso informato, consapevole, pieno e libero».

Il secondo aspetto riguarda un consenso informato “viziato” nella forma del foglietto illustrativo in quanto «la paziente non è posta a conoscenza del possibile effetto abortivo». Da un lato la relazione medico – paziente viene sostituita dall’informativa del foglietto sulla contraccezione d’emergenza del farmaco, dall’altro «l’effetto non solo contraccettivo ma anche eventualmente abortivo, là dove non si prescrive che prima dell’assunzione del farmaco sia effettuato un test di gravidanza al fine di escludere la sussistenza di essa», conclude Fenucci. Ellaone spiega che «l’ulipristal acetato agisce ritardando l’ovulazione», senza fornire informazioni ulteriori sul meccanismo d’azione antinidatorio.

Redazione Bioetica News Torino
Sugli stessi temi: Aborto, Contraccezione di emergenza