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Fine vita. Discussione di suicidio assistito in Parlamento e udienza su referendum eutanasia alla Corte Costituzionale

08 Febbraio 2022

Martedì 8 febbraio alla Camera proseguirà la discussione dell’Assemblea del testo unificato Bazoli (C2) sulla proposta di legge in materia di disposizioni di morte volontaria medicalmente assistita.

Il testo norma la possibilità di richiesta volontaria da parte di chi malato – come viene descritto – si trova nelle seguenti condizioni: maggiorenne, capace di intendere e volere e prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, informato in modo adeguato, è stato già coinvolto in un percorso di cure palliative e le ha rifiutate, è tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione lo porterebbe al decesso ed è affetto da una patologia in modo irreversibile, con prognosi infausta oppure è portatore di una condizione clinica irreversibile, causa di sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili. La verifica avviene da parte di Comitati per la valutazione clinica presso le asl territoriali che dovranno essere istituite e disciplinate.

L’esame parlamentare sul suicidio assistito medicalmente fa riferimento alla legge n. 219/ del 2017 su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento riguardo al rifiuto di cure e dei trattamenti sanitari di sostegno vitale e alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 con cui pronuncia la depenalizzazione ( reclusione da cinque a dodici anni) per il suicidio assistito volontario a determinate condizioni – che il testo Bazoli riprende – per le quali concede la delegittimazione dell’art. 580 del codice penale su Istigazione o aiuto al suicidio. La Corte prevede che condizioni e modalità siano verificate presso strutture pubbliche del ssn previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Parallelamente è stato attivato un referendum sull’eutanasia legale per l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale sul reato di omicidio del consenziente da parte del Comitato promotore promosso dall’Associazione Luca Coscioni, che si è concluso ad ottobre 2021. Sono state depositate in Cassazione 1 milione e 239.423 mila firme tra cartacee e digitali. Il Comitato ha depositato il 7 febbraio le memorie difensive sull’ammissibilità del referendum in Corte Costituzionale la cui udienza è prevista il 15 febbraio difesi dagli avvocati Filomena Gallo e Massimo Clara dell’Associazione Luca Coscioni.

Il referendum chiedeva «Volete voi che sia abrogato l’art- 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con RD 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “si applicano”?». Nel sito del Referendum si spiega che «con questo intervento referendario l’eutanasia attiva, potrà essere consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni».

All’udienza del 15 di febbraio presso il Tribunale della Corte Costituzionale comparirà invece contro l’ammissibilità del Referendum l’Associazione Pro Vita & Famiglia difesa dall’avv. Tommaso Politi del Foro di Roma. In un’intervista di Pro Vita & Famiglia (26 gennaio 2022) il magistrato Alfredo Mantovano, vice presidente del Centro Studi Livatino porta l’attenzione sull’art. 579 del Codice penale chiamato in causa per il fine vita nel referendum che riguarda, secondo le sue parole, «la possibilità di togliere la vita a una persona sulla base della disponibilità della vittima e dell’espressione del suo consenso» e che è del tutto differente dal testo unificato alla Camera che si propone «di dare attuazione alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale che ha avuto per oggetto l’articolo 580 del c.p., cioè l’aiuto al suicidio». Sempre di fine ma come sottolinea Mantovano sotto prospettive non sovrapponibili.

Pur ammettendo che non si sa come si pronuncerà la Corte Costituzionale nell’udienza del 15 febbraio sull’ammissibilità del referendum Mantovano redarguisce dall’approvare in fretta il testo Bazoli per evitare di accogliere il referendum, perché entrambi si riferiscono a norme del Codice penale diverse. Il quesito in sé, spiega, è qualcosa di sbagliato. E poi, se il testo in Parlamento venisse rifiutato non si è obbligati ad approvare una legge in risposta alla sentenza costituzionale n 242/2019. La sentenza della Consulta chiarisce il magistrato fa un verifica se ci sono le condizioni per una legge che modifichi l’art. 580 del Codice penale e non disciplina l’aiuto al suicidio. Pertanto si può dare piena attuazione «al primo intervento coerente con la decisione della Corte Costituzionale», quello di «una legge varata ormai dodici anni fa», la legge 36/2010 che disciplina le cure palliative.

redazione Bioetica News Torino