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Fine vita. FNOMCeO: No ai medici la consegna del farmaco “letale”, sì all’obiezione di coscienza. SIAARTI: “liberi di agire secondo la propria regola morale”

27 Settembre 2019

La Corte Costituzionale si è pronunciata il 25 settembre sull’aiuto al suicidio medicalmente assistito. In una nota stampa informa, in attesa del deposito della sentenza, che riconosce  «la non punibilità ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita  da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» e lascia al Parlamento di fare una  legge.

Facendo riferimento al dovere professionale di tutelare la vita, la salute fisica e psichica, alleviare la sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana  il presidente Filippo Anelli della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri (Fnomceo), informa in una nota pubblicata il 27 settembre che il Legislatore che normerà tale materia dovrà sollevare i medici dal compito finale affidando la consegna del farmaco a un pubblico ufficiale, un funzionario che va individuato per tale ruolo. «Sicuramente noi medici non esimeremo da quello che è il nostro, di compito, la vicinanza e il sostegno a chi soffre e alla sua famiglia, sino al confine estremo», sostiene  Anelli che  conferma  il rispetto per la sentenza e la futura legge da parte dei medici e altresì  i principi del Codice di Deontologia Medica «che sono in ogni caso coerenti con quelli costituzionali».

Un medico non può collaborare ad un atto eutanasico perché come spiega Anelli in un’intervista di Leone Grotti su Tempi.it del 26 settembre («Non possiamo collaborare al suicidio assistito. I medici tutelano la vita»), «Sarebbe innaturale, la morte non è un presidio terapeutico. Non ci è mai successo né capitato di farlo. È dal 400 a.C., da quando Ippocrate ha scritto quel bel giuramento, che la professione medica è protetta da stravolgimenti di ogni genere. La nostra professione tutela la vita e basta».  Solleva anche  la questione dell‘obiezione di coscienza «che va per forza inserita nella legge, perché bisogna tutelare i colleghi che ritengono l’eutanasia incompatibile con i propri convincimenti racchiusi nella coscienza. Ma se saranno i pubblici ufficiali a fare tutto, non ci sarà neanche bisogno dell’obiezione».

Il prof. Roberto Colombo, responsabile di Biologia Molecolare e Genetica umana per lo studio delle malattie ereditarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, membro del Comitato nazionale di Bioetica e  ordinario dell’Accademia Pontificia per la Vita, spiega nell’editoriale di Avvenire.it del 27 settembre, come dopo tale sentenza si aprono tre vie “percorribili”: una, il Parlamento  riconosca l’obiezione di coscienza del personale sanitario nei confronti di richieste di eutanasia e assistenza al suicidio che è «necessaria, in quanto una lex iniusta non obligat»; seconda, occorre ricostruire una cultura della vita e dell’amore alla vita osando nel portare i temi sul fine vita in un dibattito per un confronto sia nella comunità ecclesiale sia nella società; terzo, la testimonianza di una dedizione incondizionata di famigliari, personale sanitario, comunità e associazioni di volontari alla cura degli ultimi  tra i malati e i sofferenti, testimonianza che «silenziosa grida più forte delle voci della cultura della morte o dello scarto, come ci ha insegnato a chiamarla papa Francesco e dice: l’amore è più tenace della morte e riaccende la speranza nella vita», chiosa il professor Colombo.

È a favore della possibilità di appellarsi all’obiezione di coscienza la  Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva (SIAARTI)che però «lascia liberi i propri iscritti di agire secondo la propria regola morale». Dichiara infatti in una nota del 27 settembre sul proprio portale www.siarti.it  che per chi non obietterà vi sia la possibilità di «non incorrere in sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza» qualora «il Codice deontologico non prevedesse modifiche all’art. 17» e «per qualsiasi medico indipendentemente dalla Specialità di mettere in atto la procedura». Enuncia altri due punti in risposta alla Sentenza della Corte Costituzionale: l’istituzione di una commissione per la valutazione della appropriatezza della richiesta da parte del paziente in coerenza con le caratteristiche necessarie previste dalla Corte costituzionale stessa (si vedano i punti precedenti) e sia il Sistema Sanitario Nazionale non un’organizzazione profit ad effettuare e gestire la procedura.

Redazione Bioetica News Torino