Fissati i limiti del principio attivo cannabis negli alimenti. Pubblicato in G.U. Decreto Ministero della Salute
16 Gennaio 2020sativa, il tetraidrocannabinolo (THC) che possono essere contenuti negli alimenti. Fa riferimento specifico solo a: 1. semi di canapa che possono presentarsi triturati, spezzettati, macinati diversi, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 (mg/kg) 2. Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 (mg/kg) 3. Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 (mg/kg). Con il Decreto del 4 novembre del 2019, Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (Thc) negli alimenti si definiscono i limiti massimi di residui del principio attivo della cannabis sativa che il Ministero della Salute avrebbe presentato come riportato nell’art. 5 della legge 2/12/2016 n. 242 (in vigore il 14 gennaio 2017) sulle disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Il decreto tiene conto delle diverse normative in materia di sicurezza alimentare emanate dal Parlamento, Consiglio e della Commissione Europea e italiana, nonché dei diversi pareri scientifici espressi, tra i quali l’Efsa, l’Istituto superiore di sanità e il gruppo di lavoro istituito presso lo stesso Ministero.]]>