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Fissati i limiti del principio attivo cannabis negli alimenti. Pubblicato in G.U. Decreto Ministero della Salute

16 Gennaio 2020

sativa, il tetraidrocannabinolo (THC) che possono essere contenuti negli alimenti. Fa riferimento specifico solo a: 1.  semi di canapa che possono presentarsi triturati, spezzettati, macinati diversi,  farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 (mg/kg) 2. Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 (mg/kg) 3. Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 (mg/kg). Con il Decreto del 4 novembre del 2019, Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (Thc) negli alimenti  si definiscono  i limiti massimi di residui del principio attivo della cannabis sativa che il Ministero della Salute avrebbe presentato come riportato  nell’art. 5 della legge 2/12/2016 n. 242 (in vigore il 14 gennaio 2017)  sulle disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Il decreto  tiene conto delle diverse normative in materia di sicurezza alimentare emanate dal Parlamento, Consiglio e della Commissione  Europea e italiana, nonché dei diversi pareri scientifici espressi, tra i quali l’Efsa, l’Istituto superiore di sanità e il gruppo di lavoro istituito presso lo stesso Ministero.]]>

Redazione Bioetica News Torino