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Green Pass per università e personale scolastico, su mezzi di trasporto a lunga percorrenza

06 Agosto 2021

Il Governo ha presentato il nuovo e atteso decreto-legge in tema di scuola, università e trasporti. Approvato all’unanimità giovedì 5 agosto e in continuità con quello del 23 luglio, ne hanno descritto in sintesi le misure, che saranno applicate dal 1 settembre e dureranno fino al 31 dicembre, in conferenza stampa i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Scuola

Si prevede lo svolgimento in presenza per l’anno 2021-2022 (art. 1) per tutti i gradi di scuola dall’infanzia all’università.

Vi potranno esserci dei cambiamenti, come modalità a distanza, che potranno essere decisi dalle regioni, dai sindaci o dai presidi solamente per la specifica struttura scolastica o area territoriale, di loro competenza, presso cui si è sviluppato un focolaio infettivo o per precauzione in caso di alto rischio di diffusione virale del Sars-CoV-2 e delle varianti.

Il Certificato verde, o Green Pass, costituirà il documento per poter accedere alle strutture scolastiche da parte del personale scolastico, universitario e degli studenti universitari. Viene esclusa tale obbligatorietà per i bambini e gli scolari degli altri gradi e per il personale che per motivi di salute è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Coloro che dovranno avere il Green Pass se non sono in possesso di tale documento non potranno svolgere l’attività lavorativa che sarà ritenuta assenza ingiustificata e dal quinto giorno di assenza scatterà la sospensione dal lavoro senza retribuzione o alcun compenso.

Le università potranno attuare misure diverse solo per le attività dove partecipano studenti vaccinati o guariti.

Viene data inoltre una maggiore tutela legale al personale scolastico e universitario qualora le misure previste dalle linee guida di prevenzione anti Covid-19 per le scuole e lle università siano rispettate.

Le misure di prevenzione continueranno ad esserci. C’è l’uso obbligatorio di indossare nella scuola le mascherine di protezione, eccetto per i bambini sotto i 6 anni e per chi è affetto da patologie o ha disabilità che per motivi di salute non può indossarle e quando si fa attività sportiva (art. 2). Anche qui vi possono essere delle deroghe alle misure restrittive descritte nelle linee guida se vi partecipano solo vaccinati o guariti. Si continuerà a prendere la temperatura corporea, a casa e/o a scuola, la cui soglia entro i 37,5° ne stabilisce l’accesso.

Trasporti

Si dovrà utilizzare la certificazione Green Pass se si viaggia: in aereo, sulle navi e sui traghetti per trasporto interregionale eccetto quelli marittimi per lo stretto di Messina, nei treni a medio-lunga percorrenza come Intercity, Intercity Notte e alta velocità, nei bus con percorso continuativo o periodico che attraversa più di due regioni, nei bus con servizi di noleggio con conducente eccetto quelli impiegati come servizi aggiuntivi nel trasporto pubblico locale e regionale.

Le misure di prevenzione vanno sempre mantenute.

Il Green Pass non è obbligatorio per le persone di età inferiore ai 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale, e per chi per motivi di salute o a quanto previsto dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico non può vaccinarsi.

Repubblica di San Marino

Il provvedimento sul Green Pass (art. 6) non entrerà in vigore fino al 15 ottobre per le persone che sono già sottoposte a ciclo vaccinale diverso da quello riconosciuti nel territorio nazionale; vi sarà una circolare ministeriale per loro con indicazioni del nuovo percorso vaccinale compatibile da parte dell’Ema.

(aggiornamento 07 agosto 2021)

redazione Bioetica News Torino