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Il nuovo decreto – legge sulle misure anti-Covid-19. Sanzioni e modulo di autodichiarazione nuovi

27 Marzo 2020

Da giovedì 26 marzo con l’entrata  del nuovo decreto – legge (n. 19 del 25 marzo 2020, www.gazzettaufficiale.it) sono previste  sanzioni molto più severe per chi trasgredisce l’osservanza delle misure ristrettive di contenimento e contrasto alla diffusione da contagio da Covid-19 contenute nel testo, pubblicato sulla G.U. n. 79 nello stesso giorno.  Le  28 misure urgenti  sono raccolte in un elenco che  riprende  quelle già adottate nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  (Dpcm 8 marzo, 9, marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020) tuttora vigenti.  Le ordinanze, ancora valevoli a tale data, manterranno la loro efficacia per ulteriori 10 giorni.

Il testo disciplina anche l’iter procedurale  per estendere su tutto il territorio o su alcuni parti, in base alle eventuali necessità, una o più tra le misure elencate  da adottare  in uno o più periodi, ciascuno  della durata massima di 30 giorni,  fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Il termine di quest’ultima, fissato al 31 luglio con una delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso, potrà variare, anticipando o posticipando la data,  a seconda di come evolverà la situazione.

Inoltre dà potere alle Regioni di disporre ulteriori provvedimenti limitativi sul territorio o  in aree circostanziate se lo ritenessero opportuno qualora si venissero a trovare in situazioni che lo esigessero per l’aggravarsi del rischio di contagio (art. 3, D.L.  19, 25 marzo 2020), «esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale» mentre i sindaci non potranno adottare ordinanze in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti suddetti.

Nel resoconto di ieri mattina  al Senato delle misure intraprese per far fronte all’epidemia da  Covid-19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte espresse come ci si è trovati dinanzi ad un  evento epidemiologico di tipo straordinario ed eccezionale, «suscettibile di porre  in grave e immediato pericolo la salute dei cittadini», che ha posto una sfida delle stesse dimensioni  nella quale si è dovuto, per motivi precauzionali preventivi, limitare persino le  libertà fondamentali costituzionali quali libertà di circolazione, di riunione, di pratiche religiose, il lavoro.  È sentita  «la necessità di un doveroso coinvolgimento del Parlamento, che esprime, al massimo grado, il carattere democratico, la democraticità del nostro ordinamento». E per tale ragione,  aggiunse,  che «abbiamo anche introdotto una più puntuale regolamentazione dell’iter procedimentale nell’adozione dei DPCM, prevedendo, tra l’altro, l’immediata trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle Camere, e il vincolo per il sottoscritto o per un Ministro da lui delegato, di riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate».

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle misure di contenimento,  salvo che il fatto costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa di pagamento che può variare da 400 euro a 3000 euro  e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se si trasgredisce con  l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

L’inosservanza del  divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione  o dimora per le persone sottoposte in quarantena perché positive al virus  è punibile con l‘arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5000 (art. 1, comma 2, lettera e, d.l.  25 marzo 2020 n. 19).

 2. Per i pubblici esercizi, attività produttive o commerciali si applica la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.  Si applica per le attività previste dall’art.1, comma 2, lettere i), m), p), u), v) z) e aa):

– cinema, teatri, sale da concerto e  da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e bingo, centri culturali, centri sociali e ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

– palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;

– servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;

– attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

– attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

– altre attività di impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;

– fiere e mercati.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le sanzioni amministrative, che  vengono a sostituire  quelle penali con tali disposizioni,  si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dell’attuale decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

3. Quarantena.  La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

4. I controlli sono svolti dalle Forze di polizia e Forze Armate.  Al personale delle Forze armate impiegato, su provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti aggiornato al nuovo testo (d.l. n. 19, 25 marzo 2020):

È scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno: https://www.interno.gov.it/it

Per gli spostamenti occorre dichiarare in sei punti:

1. di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie)

2. che lo spostamento è iniziato da (inserire indirizzo) e  destinazione

3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale

4. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione ………. (di partenza) e del Presidente della Regione …… (di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti (indicare quale) 

5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

6. che lo spostamento è determinato da: 

– comprovate esigenze lavorative

–  assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020

– situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere)

– motivi di salute

 

 28 Misure urgenti restrittive  e adottabili successivamente

a)  limitazione della circolazione delle persone compreso l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale

d)  applicazione della misura di quarantena per chi ha avuto stretti contatti con casi confermati di malattia infettiva diffusa o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per i soggetti in quarantena perché positivi al test Covid-19

f)  limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative  di qualsiasi natura, eventi o riunione in luogo pubblico o privato, anche di tipo culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e bingo, centri culturali, centri sociali, ricreativi o altri luoghi simili di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, convegnistica o congressuale a meno che si svolga con modalità a distanza

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma la possibilità di svolgersi in modalità distanza;

q) sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche sul territorio nazionale e all’estero

r) limitazione o la sospensione delle attività dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e altri istituti di cultura

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche se non per attività indifferibili e per i servizi essenziali mediante il ricorso a modalità di lavoro agile

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati a meno che la valutazione avvenga con modalità a distanza

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio eccetto quelle necessarie per fornire generi agricoli, alimentari e di prima necessità da svolgersi in modo da evitare assembramenti di persone e con la distanza interpersonale per la prevenzione dal rischio di contagio dal virus

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti compresi bar e ristoranti

z) limitazioni o sospensione di altre attività di impresa, professionali e di lavoro autonomo con esclusione dei servizi di pubblica utilità richiedendo l’adeguata applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, a distanza interpersonale e uso di strumenti protettivi individuali

aa) limitazione a fiere e mercati eccetto per i generi di prima necessità o agricoli e alimentari

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di chi transita o sosta in zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS o dal Ministro della Salute

ee) adozione di misure di prevenzione e informazione sul rischio epidemiologico

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile anche in deroga alla disciplina vigente

gg) prevedere che le attività consentite si svolgano nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e di distanza interpersonale e con strumenti protettivi individuali

hh) la possibilità di affidare alle autorità pubbliche la eventuale esclusione dalle limitazioni alle attività economiche.

(Aggiornamento 27 marzo 2020 h. 14)
Redazione Bioetica News Torino