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In Gibilterra l’interruzione volontaria di gravidanza diventerà legale

28 Giugno 2021

Nel territorio oltreoceano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, passerà, tra meno di un mese, la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza dopo che la scelta a favore è stata del 62% contro il 36% sui 12.300 circa votanti al referendum svoltosi il 24 giugno scorso. Vi hanno preso parte anche giovani che hanno diritto al voto, dai 16 ai 18 anni.

Con questo esito del referendum viene sancita l’entrata in vigore dell’emendamento parlamentare che fu approvato il 12 luglio del 2019, Crimes (Amendement) Act 2019, con cui si prevedeva la modifica alla legge attuale aggiungendo le sezioni 163 da A a E del Crimes Act 2011 e la cui introduzione legislativa sarebbe però dipesa dai risultati del referendum.

Quest’ultimo si sarebbe dovuto tenere nel marzo 2020 ma poi è slittato, a causa della pandemia da Covid ,ad alcuni giorni fa. La domanda infatti sottoposta ai partecipanti è stata: Il Crimes (Amendment) Act 2019 che definisce le circostanze entro cui verrebbe consentito l’aborto in Gibilterra dovrebbe entrare in vigore? Sì o no?

Cosa prevede la legge attuale al momento del referendum?

La legge attuale proibisce l’interruzione di gravidanza prevista nel Crimes Act 2011 in quanto «l’eliminazione di un bambino è un’offesa commessa quando una persona ha l’intento di eliminare la vita di un bambino capace di nascere vivo e intraprende un atto che gli causa la morte prima che abbia un’esistenza indipendente da sua madre» (section 161 in part 10 Offences Against the Person). Riconosce che «nessuna trasgressione giuridica è commessa quando l’atto che gli causa la morte è fatto in buona fede e per il solo scopo di preservare la vita della madre». Il reato è punibile con una condanna a vita. E chi fornisce gli strumenti con un’intenzione illecita nel procurare l’aborto viene condannato a 5 anni di prigione.

Quali sono i cambiamenti della legge che entreranno in vigore in materia di “interruzione medica di gravidanza?”

La sezione 163 A concede l’interruzione quando due medici presso l’Autorità sanitaria di Gibilterra riscontrano che si è dinanzi a tali circostanze:

  • si è entro le dodici settimane di gravidanza e la continuità comporterebbe un rischio, più grande di quello se la gravidanza fosse terminata, per la salute mentale o fisica della donna
  • quando l’interruzione è necessaria per prevenire un danno permanente grave alla salute mentale o fisica della donna
  • quando la continuità della gravidanza comporterebbe un rischio per la vita della donna, maggiore di quello della gravidanza se fosse interrotta
  • se c’è un rischio sostanziale che il feto possa soffrire a causa di un’anomalia letale

Non c’è una prescrizione di limite di tempo per gli ultimi tre casi.

La sezione 163 B prevede che il ministro della Salute preveda e informi delle procedure di interruzione.

La sezione 163 C riguarda l’obiezione di coscienza, prevedendo che una persona possa rifiutarsi di partecipare ad un’interruzione di gravidanza consentita dalla legge ma non può rifiutarsi, quando si trova nell’atto di dover agire, salvare la vita o prevenire un danno permanente grave alla salute mentale o fisica della donna.

La sezione 163 D chiarifica che l’interruzione è legale solo se è autorizzata nei casi previsti indicati nella sezione 163 A e fissa i parametri di consenso nel caso di una donna che porti nel grembo più di un feto.

La sezione 163 E definisce i termini usati.

Nel Regno Unito

In Inghilterra, Galles e Scozia l’interruzione volontaria della gravidanza è prevista legalmente entro le 24 settimane. Nell’Irlanda del Nord non è più reso un crimine dal 2019 con una normativa del Parlamento britannico.

redazione Bioetica News Torino