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La Camera dà il via definitivo al disegno di legge su misure Covid, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici

27 Maggio 2021

Dopo l’esame del Senato il testo del disegno di legge n. 44 /2021 sulle disposizioni urgenti per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di vaccinazioni anti-SarsCoV-2, di giustizia e concorsi pubblici (AC 3113), approvato un paio di settimane fa, il 13 maggio, alla Camera ha avuto il via definitivo il 25 maggio con 311 voti favorevoli e 47 contrari e 2 astenuti, dopo aver considerato in esame alcune proposte emendative parlamentari e una questione pregiudiziale sollevata per la mancanza di omogeneità dei contenuti, alcuni aggiunti frettolosamente, che è stata respinta da larga parte della maggioranza dei votanti, sulla base per lo più del principio di omogeneità dello scopo di emergenza e necessità nel decretare misure urgenti legate alla situazione pandemica.

Il decreto consta di 11 articoli.

Articolo riguarda le misure preventive e contenitive applicate dal 7 aprile al 30 aprile 2021 con riferimento alle diverse zone colorate, nelle regioni e province autonome; per la zona rossa quando l’incidenza cumulativa dei contagi è superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti, con possibilità da parte dei presidenti regionali e delle province autonome di stabilire ulteriori misure restrittive nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi supera i 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Per gli spostamenti nella zona arancione in ambito comunale è consentito una volta al giorno tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori a quelli già conviventi nella casa in visita, portando con sé i minori di 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Si confermano le sanzioni. .

Articolo 1 bis riguarda l’accesso di familiari e visitatori presso strutture sanitarie residenziali assistite, hospice, residenziali, riabilitative, socio-assistenziali muniti di certificazioni verdi Covid-19 e il rispetto delle linee guida ministeriali per la prevenzione di contagio da Covid-19 da parte delle direzioni sanitarie.

Articolo 2 in materia di attività scolastica e didattica dal 7 aprile al 30 aprile si assicura a livello nazionale in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado. Disposizione che può essere modificata dalle regioni e sindaci nei casi di eccezionale e straordinaria necessità per la presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o delle sue varianti nella popolazione scolastica. In zona rossa le attività del secondo e terzo anno della superiore di primo grado e di secondo grado si prevede che siano svolte a distanza. Nelle zone gialla e arancione in presenza per la secondaria di primo grado per il secondo e terzo anno mentre l’adozione di formule flessibili nell’attività didattica per la secondaria di 2 grado con la presenza ad almeno il 50% fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca e il restante con la didattica a distanza.
Rimane garantito in presenza se necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Articolo 3 prevede la responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2: la punibilità secondo il codice penale agli artt. 589 e 590 è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionali del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Articolo 3 bis introduce la punibilità durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in riferimento agli artt. 589 e 590 del codice penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario solo quando si è commessa colpa grave. Nella valutazione del grado di colpa il giudice considera tra i fattori che possono escludere la gravità quello della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-CoV-2 e sulle terapie appropriate, quello della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, quello del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

Articolo 4 riguarda la prevenzione da contagio Sars-CoV-2 con l’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario e modalità di segnalazione e sospensione dell’attività professionale o con mansioni diverse in caso di inosservanza. Prevede nel quadro di stato emergenziale in cui ci si trova, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita contro tale virus per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’offrire prestazioni di cura e assistenza da parte dei professionisti sanitari e degli operatori di interesse sanitario operanti nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
La vaccinazione può essere omessa o differita solo nel caso di accertato pericolo per la salute in base a documentazione presentata attestata dal medico di medicina generale.

Entro i 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni ordine professionale sul territorio competente comunica l’elenco degli iscritti con i riferimenti di residenza e i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario operanti nelle citate strutture comunicano l’elenco dei propri dipendenti. Al verificarsi dello stato vaccinale entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi si dà segnalazione all’asl di residenza i nominativi che risultano non vaccinati che provvederà a richiedere la documentazione della vaccinazione avvenuta o dei presupposti insussistenti all’obbligo vaccinale entro cinque giorni dal ricevimento dell’avviso. Se non giunge alcuna documentazione l’Asl invita entro 3 giorni alla vaccinazione con modalità e termini stabiliti ed invita in caso di presentazione del documento di richiesta di vaccinazione di comunicare l’avvenuta vaccinazione esibendo entro tre giorni la relativa certificazione.

Allo scadere dei termini e accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale l’Asl dà informazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale e la sospensione dà luogo a non svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. Il datore di lavoro se riesce lo inserisce in una mansione diversa anche inferiore che non implichi il rischio di diffusione del contagio senza decurtarne la retribuzione; altrimenti vi è la sospensione dell’attività nel cui periodo non si riceve retribuzione, compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per coloro che non possono vaccinarsi per pericolo di salute nell’esercizio dell’attività libero -professionale adottano le misure di prevenzione igienico sanitarie indicate dal protocollo di sicurezza ministeriale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 5 riguarda il consenso alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2 per chi si trova in condizioni di incapacità naturale. Se la persona non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o analoghe le funzioni di amministratore di sostegno sono svolte per il solo caso in questione dal direttore sanitario dell’Asl di assistenza o delegato.

Dall’Articolo 6 all’Articolo 9 sono stabilite le disposizioni di misure preventive in materia di giustizia durante l’emergenza epidemiologica, fino al 31 luglio 2021, per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali; per le elezioni degli organi dell’ordine professionale da svolgersi in via telematica, lasciando il tempo per l’adeguamento dei sistemi per lo svolgimento in tale modalità un differimento fino a 180 giorni dall’entrata in vigore dell’attuale decreto; per la specifica elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori di Stato – Avvocatura di Stato; in materia di lavoro e del terzo settore con la proroga fino al 31 luglio e delle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori impegnati nella pubblica utilità, con un onere previsto pari a 10 milioni di euro per 2021; per la proroga dei termini in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale nell’anno 2021 il termine dei 30 aprile slitta al 15 giugno e quello del 31 maggio al 15 luglio.

Gli Articoli 10 e 11 riguardano la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale e altre disposizioni urgenti. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale sono previste una sola prova scritta e orale con gli strumenti informatici e digitali e eventualmente in videoconferenza la prova orale nel rispetto dei requisiti di sicurezza delle comunicazioni, identificazione dei partecipanti, tracciabilità delle comunicazioni, protezione dei dati e dei limiti delle risorse disponibili. Per i profili qualificati valutazione dei titoli adeguati al profilo richiesto, esperienza professionale concorrono in misura non superiore a un terzo nel punteggio finale. Il titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni produce gli stessi effetti del possesso del titolo magistrale in scienze storiche, filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia. Dal 3 maggio 2021 si consente lo svolgimento di procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalla pubbliche amministrazioni.
Si prevede per il 110° e 111°Corso formativo iniziale per accedere alla qualifica di commissario di Polizia di Stato la durata di 14 mesi, superato l’esame finale si ha l’idoneità per mezzo della quale si può svolgere il tirocinio operativo di 10 mesi per la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva.
Inoltre prevede le disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali.
Infine le modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario.



redazione Bioetica News Torino