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La nuova bozza del Piano pandemico influenzale 2021-2023 del Ministero della Salute con la modifica sui principi etici e bioetici. In esame alla Conferenza Stato-Regioni In attesa dell'approvazione nella conferenza stato -regioni

21 Gennaio 2021

Il Piano pandemico influenzale 2021-2023 realizzato dalla Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e aggiornato rispetto alla precedente bozza del 31 dicembre scorso, che ha suscitato polemiche riguardo ai principi etici e bioetici applicabili nella cura dei pazienti in presenza di risorse scarse (in riferimento a «in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio», per approfondimenti Quotidiano.sanità.it 20 gennaio; l’intervista a G. Spagnolo a Agensir.it del 20 gennaio), sarà sottoposto all’approvazione nella Conferenza Stato – Regioni di giovedì pomeriggio 21 gennaio.

In questo programma sanitario di piano triennale, quale strumento di prevenzione, contrasto e di coordinamento nazionale per proteggere e tutelare la salute della popolazione nell’affrontare un’emergenza sanitaria di malattie influenzali di livello globale a cui vi è poca o nessuna immunità preesistente nella popolazione generale, come nella pandemia da Sars-CoVo-2 in corso, la parte relativa ai principi etici e bioetici in caso di risorse scarse in sanità è così riformulata richiamando il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (2020) : «… considerata la particolare scarsità creata dall’impatto sul SSN della pandemia attuale, severa e inattesa, medici e operatori sanitari potrebbero trovarsi a dover prendere decisioni cliniche eticamente impegnative. Per approfondire questo tema, si rimanda al Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (PDCM) Covid19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage (pagg. 5-11; 2020). Il medico (o l’operatore sanitario), agendo in scienza e coscienza, valuta caso per caso il bisogno clinico dei pazienti secondo i criteri clinici di urgenza, gravosità e efficacia terapeutica, nel rispetto degli standard dell’etica e della deontologia professionale; gli interventi si basano sulle evidenze scientifiche e sono proporzionati alle condizioni cliniche dei pazienti, dei quali è tutelata la dignità e riconosciuta l’autonomia».

Vi è aggiunta la questione etica sui vaccini a cui rimanda ulteriormente al Parere espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica al riguardo nel documento del 27 novembre 2020 I vaccini e covid-19.: I vaccini sono le misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo, ed hanno un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco di particolare rilevanza. La loro distribuzione deve rispondere a criteri trasparenti, motivati e ragionevoli, e deve rispettare i principi etici e costituzionali di uguaglianza ed equità, bilanciando i rischi diretti e indiretti con specifica attenzione a evitare un impatto negativo per chi è più vulnerabile sul piano bio-psico-sociale. I benefici e gli eventuali limiti della vaccinazione devono essere spiegati con chiarezza ai cittadini, anche sottolineando che i vaccini non sostituiscono la prevenzione mediante altre misure atte a garantire nelle pandemie il contenimento della diffusione e protezione dal virus.»

E si richiamano i doveri etico-deontologici e giuridici del medico dinanzi ad una pandemia espressi nel Codice di Deontologia medica all’art. 9 (Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell’Autorità competente) e al testo delle leggi sanitarie nel Regio Decreto 27-7-1934, n. 1265, in vigore con successive modificazioni negli artt. n. 256 in I doveri dei medici in caso di epidemie: (I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l’obbligo di mettersi a disposizione dell’autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia… omissis) e n. 257 (Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all’esercizio della professione è tenuto a prestare l’opera sua per prevenire e combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l’interno, a seconda che il comune appartenga o no alla provincia nella quale il sanitario risiede… omissis).

L’ultimo piano pandemico nazionale risale al 2006.

redazione Bioetica News Torino