Le novità in ambito sanitario delle misure del pacchetto “Rilancio” del Governo
21 Maggio 2020È Corposo, con i suoi 266 articoli il decreto -legge, detto “Rilancio” (n. 34, 19 maggio 2020) è stato pubblicato il 19 maggio sulla Gazzetta Ufficiale al n. 128, dopo essere stato approvato alcuni giorni prima. Comprende le misure urgenti in tema di sanità, economia, lavoro e politiche sociali da intraprendere in questa fase di allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo fino a pochi giorni fa per contenere e prevenire l’epidemia da Covid-19. In ambito sanitario ecco i provvedimenti da rispettare:
Art. 1 in materia di assistenza territoriale
Fino alla fine dell’anno in corso per poter rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della diffusione da Covid-19 le Regioni e le Province autonome sono tenute a potenziare e a riorganizzare la rete assistenziale.
TERRITORIO. Identificazione e gestione dei contatti; organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva a cura del Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i MMG e pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale con le Unità speciali di continuità assistenziale per un tracciamento precoce dei casi e dei contatti; sorveglianza attiva e monitoraggio presso RSA e altre strutture residenziali anche in collaborazione e con la consulenza di medici specialisti.
Stipulazione di contratti di locazione di strutture alberghiere o altri immobili per la gestione dell’isolamento di contagiati da Sars-Cov-2.
ASSISTENZA DOMICILIARE. Attivazione da parte delle aziende sanitarie tramite i distretti di tali attività in forma integrata o equivalenti per i pazienti in isolamento compreso quelli ospitati in strutture individuate; supporto sanitario adeguato per monitoraggio e assistenza dei pazienti e per attività logistiche di ristorazione ed distribuzione dei servizi essenziali fino al 31 dicembre.
Aumento delle azioni terapeutiche ed assistenziali a livello domiciliare per le accresciute attività di monitoraggio legato al Covid-19, per i servizi ai pazienti in isolamento domiciliare o in quarantena, le persone affette da cronicità, portatrici di disabilità, con disturbi mentali, dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognose di cure palliative, di terapia del dolore e tutte le situazioni di fragilità che rientrano nei Lea.
Si può aumentare la spesa del personale nei limiti per l’anno 2020 riguardo ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 e dal 2021 per realizzare quanto previsto nei commi 4,5 e 8 fino agli importi descritti nella tabella dell’allegato B
Art. 2 riordino rete ospedaliera
aumento delle attività in regime di ricovero in Terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure in considerazione della gestione da Covid nelle fasi successive e in caso di crescita della curva pandemica. Si mantiene il piano organizzativo della legge del 24 aprile 2020 n. 27 riguardo alla separazione e sicurezza dei percorsi. A livello strutturale vi siano almeno 3500 posti letto di terapia intensiva sul territorio nazionale che per ciascuna regione e provincia autonoma l’incremento sia pari a 0,14 posti letto per 1000 abitanti.
Riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva dotati di impiantistica e apparecchiature di ausilio alla ventilazione, fruibili sia in regime ordinario che in trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. Di almeno il 50% di tali posti si prevede, in base all’andamento della curva pandemica la conversione in letti di terapia intensiva con adeguate strumentazioni. Dal 2021 sono in programma le risorse secondo quanto la legislazione vigente stabilisce.
Disponibilità fino al 31 dicembre 2020 di 300 posti letto di terapia intensiva suddivisi in 4 strutture movimentabili ciascuna dotata di 75 posti letto, da situare in aree individuate dalle Regioni e Province autonome. Laddove sono individuate le unità assistenziali in regime di ricovero ospedaliero per pazienti con Covid-19 la separazione dei percorsi viene resa strutturale e i Pronto Soccorso devono avere distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
Possibilità di aumentare i mezzi di trasporto impiegati per i trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19 e assunzione di personale medico dipendente, infermieristico e operatore tecnico per svolgere tale attività dal 15 maggio 2020. Il limite di spesa è riportato nell’allegato C del decreto.
La presentazione del piano va sottoposto entro trenta giorni al Ministero della Salute. La richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero deve essere fatta una sola volta con riscontro delle Regioni entro 10 giorni.
3. Accesso al Servizio sanitario nazionale
Per esigenze straordinarie ed urgenti si può reclutare personale anche tra i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. L’incarico può essere prorogabile fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che si conclude con il conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria mentre percepiscono il trattamento economico previsto dal contratto integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.
4. Avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza da Covid-19
Si è data la possibilità, secondo modalità stabilite, di remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i costi sostenuti per l’allestimento dei reparti e la gestione dell’emergenza e un aumento tariffario per le attività rese ai pazienti Covid entro la fine dell’anno.
5. Borse di studio per gli specializzandi
Per poter aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici viene data una spesa aggiuntiva fino a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno anno 2022,2023 e 2024.
6. Gestione settore informatico per emergenza da Covid-19
Al Ministero della Salute non si applicano per l’anno 2020 le riduzioni di spesa riferita all’art. 1 commi 610 e 611 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
7. Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
Il Ministero della Salute può trattare i dati personali relativi alla salute degli assistiti e i dati reddituali suoi e del nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive suddette.
8. Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
Di ulteriori 30 giorni è valida la ricetta medica per tali medicinali a cui i pazienti sono già in trattamento, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile, non sottoposti a piano terapeutico o registro di monitoraggio AIFA.
Nel caso la ricetta medica sia scaduta e non usata la validità si protrae per 60 giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni da parte del Centro o dello specialista dei medicinali dalla data di validità del decreto la ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire il tempo di 60 giorni e considerato il fabbisogno individuale.
La proroga automatica non si applica quando il paziente presenta un peggioramento della patologia di base, intolleranza o se sottoposti a monitoraggio. In tali casi si deve contattare il centro o lo specialista di riferimento secondo le direttive regionali o delle province autonome.
9. Proroga piani terapeutici
Di 90 giorni per quei piani in scadenza durante l’emergenza sanitaria che comprendono fornitura di ausilii, dispositivi monouso e protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio. Le Regioni dovranno adottare procedure accelerate per dar corso all’autorizzazione di nuovi piani terapeutici.
10. Iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari
L’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di familiari di esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari che sono deceduti durante il loro servizio impegnato nel contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto diretto o “come concausa” del contagio da Covid-19.
11. Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
Il FSE è dato dai dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario della persona assistitaardano la persona assistita riferiti anche al di fuori delle prestazioni offerte dal Ssn. Vi accede il cittadino per i servizi sanitari online secondo le modalità previste tramite il Portale nazionale. È alimentato in modo continuativo e tempestivo dagli operatori delle professioni sanitarie che prendono in cura la persona assistita sia nell’ambito del Ssn e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi e su iniziativa dell’assistito con i dati medici.
12. Accelerazione di acquisizione informazioni delle nascite e dei decessi
Ne inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria dell’economia e delle Finanze le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati relativi a: avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita. Ciò esonera l’invio di tali dati ai Comuni con i relativi documenti cartacei. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili subito senza necessità di registrarli i dati all’Anagrafe nazionale della Popolazione residente (ANPR) tramite PEC, ai comuni non ancora collegati alla ANPR, all’Istat. Saranno poi definiti i dati e i criteri di trasmissione.
13. Rilevazioni statistiche dell’ISTAT legate all’emergenza da Covid-19
Per il tempo dello stato di emergenza dichiarato e per i 12 mesi successivi l’Istat può fino al termine di tale stato emergenziale trattare dati personali, anche riguardanti particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive per effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica. Lo scopo è per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati all’interno del Sistema statistico nazionale. L’Istat fornisce le informazioni agli interessati anche in forma sintetica, pubblicate in modo completo e consultabili sul sito istituzionale dell’Istat. I dati trattati per indagini statistiche privi di ogni riferimento di identificazione diretta delle unità statistiche possono essere comunicati per finalità scientifiche secondo le modalità previste e ai soggetti che partecipano al Sistema statistico nazionale.
14. Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
Aumenta di 1.500 milioni di euro per il 2020 di cui 1.000 milioni da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario e da trasferire sull’apposita contabilità speciale. I termini di scadenza degli stati di emergenza al 31 luglio 2020 sono prorogati per ulteriori sei mesi.
15. Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
Per poter assistere le persone più vulnerabili e ricostruire il tessuto sociale deteriorato dall’emergenza da Covid-19 tale fondo viene aumentato di 20 milioni di euro per il 2020. Evita il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero dei volontari autonomi impegnati nell’emergenza da Covid con l’indennità prevista dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18.
16. Misure straordinarie di accoglienza
I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per non più di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
17. Requisizioni in uso o in proprietà
La possibilità per acquisire strutture al di fuori della proprietà per dare ospitalità a persone in sorveglianza sanitaria e in isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare da parte della Protezione civile, del Commissario straordinario dell’emergenza e delle persone nominate in un’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.
18. Utilizzo delle donazioni
Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari per pagare le spese di acquisto farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento e contrasto al Covid-19.
19. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
Per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 70 ufficiali medici con il grado di tenente o corrispondente, di cui 30 della Marina militare e 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri; 100 sottoufficiali infermieri con il grado di maresciallo di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare. Viene autorizzata la spesa di 4.682845 per il 2020 ed euro 3.962407 per il 2021. Per le attività e il potenziamento dei servizi sanitari militari viene autorizzata la spesa di euro 84.132.000 euro per il 2020.
Le domande di partecipazione sono presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
Il periodo di servizio prestato costituisce titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
20. Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative
Si autorizza una spesa aggiuntiva di 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, per svolgere i compiti di contrasto e contenimento del Covid-19.
66. Dispostivi di protezione individuale
Fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 in Italia per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro devono indossare quali dpi le mascherine chirurgiche reperibili in commercio il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3 della legge del 24 aprile n. 27.
72. In materia di specifici congedi per i dipendenti le modifiche
Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I genitori lavoratori dipendenti nel settore privato che abbiano figli minori di 16 anni e che uno dei due genitori non benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che sia non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il bonus per baby sitting passa da un massimo di 600 euro a 1200 euro e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Passa a 2000 euro anziché 1000 il limite massimo complessivo per i servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
74. Tutela per la sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Si estende il periodo fino al 31 luglio per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita il cui periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza sanitaria primaria che ha in carico il paziente o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
Gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con tali tutele sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di 380 milioni per il 2020.
83. Sorveglianza sanitaria
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario da Covid-19 in Italia i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da Covid-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche devono provvedere a tali attività previste con risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitari si può nominarne uno per il periodo emergenziale oppure può essere fatta richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
Sostegno alle imprese per proseguire le attività in salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro per assumere a tempo determinato non più di 15 mesi di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore ai 29 anni, nei limiti di spesa pari a 20.895.000 per l’anno 2020 e di euro 83.579.000 per il 2021.
101. Assistenza e servizi per la disabilità
Aumenta il fondo di 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Per facilitare i percorsi di accompagnamento di uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento di autonomia il più possibile, per le persone con disabilità grave senza il sostegno familiare, il Fondo per l’assistenza aumenta di 20milioni di euro per il 2020.
Per aiutare le strutture semiresidenziali di tipo socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità che devono affrontare le spese di sistemi di protezione del personale e degli utenti a seguito del Covid-19, viene istituito un “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”. Viene riconosciuta una indennità agli enti gestori per 40 milioni di euro per l’anno 2020 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio da adottare entro
quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.
124. Riduzione aliquota iva per beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Per contenere la diffusione da Covid-19 viene esentata l’iva fino al 31 dicembre 2020 su alcuni beni il cui elenco viene aggiunto all’allegato della tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-ter, “1-ter.1”. L’elenco riguarda:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Viene valutata una minore entrata di 257 milioni di euro per il 2020 e 317,7 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2021. A tali minori entrate si provvede ai sensi dell’articolo 265.
251. Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della Salute
Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro i cui bandi sono pubblicati nella GU del 2019 n. 77 e del 4 febbraio 2020 n. 10 possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all’art. 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
E per le stesse finalità di controllo sanitario presso i principali porti e aeroporti del Paese il Ministero della Salute può assumere mediante concorso pubblico 7 ingegneri biomedici appartenenti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del contingente di 80 unità.