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News dall'Italia

Le nuove misure anti Covid del Governo su proroga stato di emergenza, “Green pass” e criteri di colorazione delle “zone” regionali

23 Luglio 2021


Annunciato nella conferenza stampa di 22 luglio dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza il nuovo decreto sulle misure preventive dal Sars-CoV-2 (n.105) pubblicato sulla G.U. all’indomani, n. 175/2021, riguarda principalmente tre punti: proroga termini emergenza epidemica, green pass e cambio dei criteri per la colorazione delle “zone” regionali.

La descrizione delle novità è preceduta dall’invito a proseguire l’adesione alla vaccinazione antiCovid-19 nell’intento di proteggersi dall’infezione virale e dagli effetti gravi che il Sars-CoV-2 può causare, in particolar modo oggi dalla temuta, per la sua rapida diffusione, della variante Delta e di poter svolgere attività economiche e sociali allontanando quell’immobilità che l’isolamento forzato aveva portato. «La campagna vaccinale ha permesso all’economia di riprendersi», ha affermato Draghi nella conferenza stampa, mostrando la situazione della campagna vaccinale che sta avanzando con passo spedito e il cui obiettivo, prefissato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Figliuolo, di almeno 60 milioni di vaccino entro il 20 luglio è stato superato: ad oggi circa 2/3 degli Italiani con più di 12 anni ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino e più della metà degli Italiani ha completato il ciclo vaccinale; il 90% degli ultraottantenni e l’80% dei settantenni, la fascia di età più fragile ed esposta al rischio di infezione da Covid-19, sono del tutto vaccinati. Poi sul fronte ospedaliero, la pressione è fortemente diminuita con 1.300 persone ricoverate contro le oltre 30mila di 4 mesi fa e con circa 160 persone in terapia intensiva rispetto alle 3.500 persone ricoverate a fine marzo di quest’anno. Anche i decessi sono diminuiti, al 20 luglio registrando purtroppo 21 decessi mentre quelli di 4 mesi fa sfioravano 400 morti.

«Sono state somministrate fino ad ora oltre 63 milioni di dosi e l’aspettativa è che quindi ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta di ospedalizzazione forte come c’è stato nella fase precedente», ha fatto osservare il ministro della Salute Roberto Speranza.

COSA CONTIENE IL DECRETO LEGGE:

1. Proroga stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza sanitario nazionale è stato protratto dal 31 luglio al 31 dicembre 2021.

2. Parametri per individuare i colori delle “zone” regionali corrispondenti a specifiche misure ristrettive anti-Covid

Da lunedì 1 agosto sarà utilizzato accanto al parametro, attualmente in uso, di incidenza settimanale dei casi di contagio su ogni 100 mila abitanti un nuovo criterio basato sulla ospedalizzazione che prevarrà nella decisione dei colori delle “zone” bianca, gialla, arancione e rossa da attribuire alle Regioni. Consiste di due parametri, quello del tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, sempre per i pazienti Covid-19.

«Oggi il nostro Paese, a differenza di pochi mesi fa, ha somministrato oltre 63 milioni di dosi. L’aspettativa quindi è che ci possa essere anche una maggiore circolazione virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni forte come c’è stato nella fase precedente. Quindi è giusto che in questa fase il driver fondamentale per il cambio di zona sia esattamente costituito dalle ospedalizzazioni», ha affermato il ministro Speranza in conferenza stampa.

SI RIMANE IN ZONA BIANCA

  • se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 per tre settimane consecutive
  • se tale incidenza supera i 50 casi la Regione potrà rimanere in zona bianca se si verificano una delle due condizioni:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid-19 è uguale o sotto il 15%
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid-19 è uguale o sotto il 10%

PASSAGGIO DA ZONA BIANCA A GIALLA

  • se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o supera i 50 casi e sotto ai 150 casi ogni 100.000 abitanti a condizione che

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid superi il 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid superi il 10%

  • se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o supera i 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano una delle seguenti condizioni:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid è pari o sotto il 30%
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid è pari o sotto il 20%

PASSAGGIO DA ZONA GIALLA AD ARANCIONE

  • se l’incidenza settimanale dei casi di contagio è pari o superiore ai 150 casi ogni 100.000 abitanti e i limiti dei posti letto di area medica e terapia intensiva previsti per la zona gialla, rispettivamente il 30 % e il 20% sono superati.

PASSAGGIO DA ZONA ARANCIONE A ROSSA

  • se l’incidenza settimanale dei casi di contagio è pari o supera i 150 casi ogni 100.000 abitanti e si è in presenza di entrambe le condizioni:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid supera il 40%
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid supera il 30%.

3. Il certificato verde, o Green Pass: si estende l’uso

Un documento il cui utilizzo, come ha chiarito il presidente del Consiglio dei ministri Draghi in conferenza stampa, «non è un arbitrio è una condizione per tenere aperte le attività economiche». La nuova individuazione dei parametri prevalenti citati basati sulla ospedalizzazione consente una maggiore estensione di permanenza nella zona bianca usufruendo del Green Pass; si fa osservare come le regioni sarebbero altrimenti passate dalla zona bianca a quella gialla per superamento dei limiti con il sistema attuale di riferimento.

Dal 6 agosto si amplia il ventaglio delle attività a cui si possono accedere esibendo il certificato verde oltre a quello reso d’obbligo finora: visita ai degenti nelle RSA e assistenziali e partecipazione a cerimonie civili e religiose. Si potrà accedere:

– ai servizi per la ristorazione svolti per il consumo al tavolo in luogo chiuso
– agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
– ai musei, luoghi culturali e mostre
– alle piscine, palestre, centri benessere, limitativamente alle attività al chiuso
– a sagre e fiere, congressi, convegni
– ai centri termali, parchi tematici e di divertimento
– ai centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
– alle sale di gioco, scommesse, bingo e casinò.
– ai concorsi pubblici.

Possono accedervi a tali servizi e attività senza certificato verde solo coloro che sono esclusi per età dalla campagna vaccinale e coloro che per motivi sanitari non possono vaccinarsi e sono tenuti ad esibire un certificato medico rilasciato dal Ministero della Salute.

Le certificazioni, green pass ed esenzioni mediche, possono essere sia cartacee che digitali.

Riguardo alle strutture sanitarie, gli accompagnatori dei pazienti non Covid-19 e dei pazienti in possesso di riconoscimento di disabilità, con connotazione di gravità, possono rimanere nei reparti delle strutture ospedaliere oltre che, come era finora previsto, nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e dei reparti di pronto soccorso.

Gli spettacoli ed eventi devono svolgersi con una capienza in zona bianca non superiore al 50% di quella autorizzata all’aperto e al 25% di quella al chiuso con più di 5000 spettatori all’aperto e 2.500 al chiuso mentre in zona gialla la capienza non può essere più del 50% e gli spettatori non più di 2500 all’aperto e 1000 al chiuso per ogni sala.
Le sanzioni sono previste sia per gli esercenti che per gli utenti, variano da 400 a 1000 euro e una violazione ripetuta per tre volte può comportare la chiusura dell’esercizio fino a 10 giorni.

Rimangono chiusi sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tra le modalità di certificazione il Green Pass rilascia l’attestazione per la durata di 48 ore di esito negativo da Sars-CoV-2, dopo tale riscontro, dall’avvenuto test molecolare o test antigenico rapido. Riguardo a quest’ultimo tipo la somministrazione presso farmacie e strutture sanitarie rimarrà a “costi contenuti” fino al 30 settembre 2021.
Inoltre la certificazione viene rilasciata dopo una sola dose vaccinale a coloro che sono guariti da infezione Sars-CoV-2 ma a condizione che la somministrazione avvenga entro sei mesi o al massimo entro un anno. Ha validità dal 15 giorno dopo la prima dose vaccinale.

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A COSA SERVE IL GREEN PASS?

Il documento, come già si sa, è valevole come certificato europeo digitale, nel suo formato cartaceo o digitale, serve per circolare in Italia e nell’Unione europea e dell’area Schengen durante la pandemia da Covid-19.

Viene rilasciato dal Ministero della Salute attraverso una notifica via email o sms. La certificazione è gratuita. Il documento contiene un sigillo elettronico dato da un codice univoco QR e firma digitale del ministero per attestarne la autenticità e la validazione. Gli addetti alla verifica del documento, che sono autorizzati a svolgere tale mansione, possono essere pubblici ufficiali, personale addetto di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai luoghi aperti al pubblico e ai pubblici esercizi, titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi, gestori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Si può  stampare o salvare sul proprio Pc o telefonino; la si scarica tramite il sito https://www.dgc.gov.it/web/ del ministero della Salute mediante la tessera sanitaria o la carta elettronica digitale/identità spid.  Oppure tramite l’App Immuni o IO e prossimamente anche dal Fascicolo sanitario  Elettronico regionale. Se non si usufruisce di un telefonino digitale o Pc è il medico o il farmacista che potranno rilasciare la certificazione.
Per assistenza tecnica call center 800 91 24 91 (8.00 – 20), per recuperare il codice authcode smarrito o non arrivato al numero verde 1500.

IN ITALIA attesta le seguenti condizioni:
– comprova la somministrazione effettiva di almeno una delle due dosi per un ciclo vaccinale completo anti-Covid-19, eccetto una sola dose per il vaccino monodose Janssen. La sua validità parte dopo il 15° giorno dalla prima dose vaccinale.
– comprova la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 con una validità di sei mesi.
– certifica l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido nella ricerca del Sars-CoV-2 con una validità di 48 ore.

IN EUROPA  e ingresso in Italia la certificazione che ha validità di un anno, attesta:
di aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi  o un’unica dose per il vaccino Janssen) da almeno 14 giorni.
di essere guarito da Covid-19 con la validità di 6 mesi  dalla data del primo tampone positivo
di aver eseguito un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I moniri sotto i 6 anni non devono fare il tampone prepartenza.

(aggiornamento 26 luglio 2021, ore 0.51)

redazione Bioetica News Torino