Maternità surrogata. In Commissione di Giustizia inizia l’esame di due proposte di legge La legge italiana persegui il reato anche all'estero commesso da cittadino italiano
27 Settembre 2020Pur mostrando alcune differenze i due testi presentati mercoledì 23 settembre in esame alla II Commissione di Giustizia, quello di Meloni (306 FdI) e di Carfagna (2599 FI), entrambi propongono di estendere la punibilità della maternità surrogata, attualmente vigente sul territorio italiano, anche all’estero quando viene commessa da cittadino italiano. Le due proposte di legge riguardano entrambe la modifica all’art. 12 della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita che riguarda appunto al comma 6 la pena di reclusione prevista da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro «per chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».
La relazione presentata spiega che mentre in Italia la maternità surrogata – quando una donna gestante porta avanti una gravidanza per conto di una coppia committente donatrice di gameti – è vietata con la legge 40 è consentita all’estero in alcuni paesi. Ciò ha portato ad ovviare al divieto della maternità surrogata, o utero in affitto, nel nostro paese scegliendo mete al di fuori dei confini, laddove la pratica è consentita, e l’ordinamento italiano si è trovato e si trova ad affrontare questioni di legittimità o meno sulla perseguibilità giuridica nei confronti dei cittadini italiani che sono ricorsi ad essa all’estero nel rispetto della normativa straniera ma in contrasto con quella italiana. Un esempio, quando viene richiesta in Italia la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato con maternità surrogata oppure se l’atto di nascita redatto all’estero, che attribuisce la genitorialità del minore nato con maternità surrogata alla coppia committente può essere trascrivibile in Italia nei registri dello stato civile. Viene citata poi recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha accesso un ampio dibattito politico e bioetico, con la quale si è riconosciuta la legittimità della fecondazione eterologa mediante “donazione” di gameti mantenendo sempre il divieto per la maternità surrogata.
«Il ricorso a queste pratiche è in vertiginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business che, tanto per fare un esempio, in India vale oltre 2 miliardi di dollari l’anno», spiega la proposta di legge Meloni: «Nella surrogazione di maternità le donne che “prestano” il proprio corpo non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo e non sono neanche considerati i diritti dei bambini, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto (un evento assolutamente traumatico) e che si chiederanno per tutta la vita chi sia la loro madre biologica». Ritiene che «la normativa nazionale sanzioni simili pratiche, esattamente come sono sanzionate se commesse in Italia, con ciò ribadendo in modo chiaro la nostra contrarietà allo sfruttamento e alla commercializzazione di fatto di donne e di bambini.».
Tale testo in esame, riporta la relazione, «consentirebbe incondizionatamente la perseguibilità dello straniero che commette all’estero un fatto considerato reato in Italia, anche in assenza di coinvolgimento di cittadini italiani o di interessi dello Stato italiano. La punibilità delle condotte di surrogazione di maternità e di commercializzazione dei gameti sarebbe dunque configurabile anche nei confronti dello straniero che abbia realizzato le suddette condotte in un Paese che le considera legittime».
Differisce lievemente dal testo Carfagna che stabilisce che, come riporta la relazione alla Camera, «il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano pur avendo il medesimo titolo ed esprimendo nelle relazioni illustrative la medesima volontà di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano». Accomunate da un medesimo titolo e da un unico articolo i due testi, prosegue la relazione, «presentano una diversa formulazione, dalla quale deriva una diversa portata dell’intervento normativo [e che …] con un lavoro corale della Commissione queste ultime potranno essere agevolmente superate».
Una difficile gestione e con risvolti sociali, economici e giuridici presenti anche in Italia, dove è vietata, per cui si rende «necessario – spiega il testo Carfagna – attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e per tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione e porre fine a questa moderna forma di schiavitù. In questa prospettiva, si è consapevoli che il contrasto di questo fenomeno deve situarsi in una dimensione globale, o quantomeno internazionale, atteso che esso si sviluppa in una dimensione spesso transnazionale». E riporta l’esempio di come già nel 2015 il Parlamento europeo intravide la problematica futura e giunse ad approvare la condanna di tale pratica « che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani».