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News dall'Italia

Nuovo Decreto del Governo 8 marzo: provvedimenti validi fino al 3 aprile

09 Marzo 2020

Per limitare l’estensione della diffusione virale epidemica della Sars-Cov-2 che si sta estendendo in tutto il territorio nazionale ma con un crescente e continuo preoccupante aumento in alcune regioni e aree  e gestione del rischio sanitario il Governo ha deciso di ricorrere a  misure ancora più stringenti con un nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore a partire da 8 marzo fino al 3 aprile. Stilato considerando quanto espresso dal Comitato tecnico -scientifico e sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e per i profili di competenza i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto.  Sono ampliate le zone maggiormente colpite da COVID-19 e interessate dai provvedimenti specifici, cosiddetti “eccezionali”. Riguardano Regione Lombardia e altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Il DPCM n. 6  dell’8 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19» e  pubblicato nella G.U nella stessa data,  è leggibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg  Sostituisce i decreti precedenti DPCM del 1 e del 4 marzo 2020.

Raccomandazioni PREVENTIVE CONTRO IL NUOVO CORONAVIRUS - ministero Salute _opuscolo
Fig.1 Raccomandazioni di prevenzione contro le infezioni e per contenere il contagio  e da Nuovo coronavirus, opuscolo – Fonte Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

È una posizione forte assunta dallo Stato dinanzi al crescente dilagare dell’epidemia in tutta Europa e alla situazione di emergenza attuale che aumenta  di giorno in giorno nel nostro Paese. Viene chiesto un impegno altrettanto risoluto, un sacrificio da parte della cittadinanza a rispettare tali provvedimenti e raccomandazioni preventive diffuse per poter ritornare alla normale quotidianità il prima possibile.  «Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire. Questo è il momento dell’auto-responsabilità ⌈…» tutelare la salute dei nostri cari, dei nostri genitori e soprattutto dei nostri nonni perché abbiamo scoperto che sono proprio loro, le persone anziane che sono  esposte ai rischi e alle insidie chi questo virus» spiega  il Presidente Giuseppe Conte dal suo profilo Facebook di ieri.

Riguardo al divieto di  spostamenti nelle zone circoscritte e indicate nel presente nuovo decreto sono previste sanzioni pesanti per chi non osserva le regole. La punibilità riguarda l’articolo 650 del codice penale sulle contravvenzioni riguardo la polizia di sicurezza con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro  206.  Se si ricorresse all’autocertificazione falsa per motivare lo spostamento ammesso (esigenze lavorative, casi di necessità e di salute)  si rischia un’ulteriore sanzione penale (Ansa,  9 marzo 2020, Coronavirus, Conte: seguiamo le regole e l’Italia si rialzerà).

Sui provvedimenti presi dal Governo italiano  il direttore dell’Oms in Europa Hans Kluge ha espresso «un pieno sostegno» durante un colloquio telefonico di ieri mattina con il ministro della Salute Roberto Speranza. Dai social Kluge (tweet 8 marzo) scrive: «l’Italia ha perso una decisione coraggiosa per contenere e mitigare il rischio da Covid-19 per la sua popolazione. @who sostiene del tutto l’impegno del governo a livello nazionale e regionale, alla popolazione tutta, ai dottori, infermieri, equipe sanitaria in prima linea».

Tab. 1 Situazione epidemiologica CODIV-19 Italia fino a 8 marzo Ministero Salute
Tab. 1 Situazione epidemiologica CODIV-19 Italia aggiornamento a 8 marzo 2020 ore 17.00 – Fonte: Ministero Salute

 

Come si vede anche il Piemonte è maggiormente colpito dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; rimangono fuori dalle disposizioni cosiddette “eccezionali” le sole province di  Torino, Biella e Cuneo.  Dal bollettino dall’Unità di Crisi del Piemonte 8 marzo ore 18 risultano positive al test 373 persone mentre i ricoverati sono 295, 45 dei quali in terapia intensiva e in isolamento fiduciario sono  69. I morti con conferma di positività al virus  sono, con gli ultimi quattro,  settantacinquenni e più,  avvenuta nell’ospedale di Tortona (3) e in quello di Alessandria (1)  tra sabato 7 e domenica 8, salgono in totale a 9.  Un irrigidimento delle misure affinché il Piemonte non si venga a trovare nella stessa situazione della Lombardia  come spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che tra l’altro è in isolamento domiciliare, risultato positivo al nuovo coronavirus («sto bene e non ho sintomi»).

Le regole per i territori più colpiti dall’infezione Covid-19, Regione Lombardia e altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Evitare gli spostamenti

evitare gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative (specificato dalle interviste di ieri,  che si richiede certificazione per lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro e autocertificazione per lavoratori autonomi n.d.r.), situazioni di necessità o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi con sintomatologia da infezione respiratoria  è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. È consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza.

Quarantena: vietato uscire di casa

Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

Stop a eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato. Restano consentite le attività per lo svolgimento di tali eventi  e competizioni,  sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali,  all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.  In tal caso le associazioni o società sportive devono tramite il proprio medico personale  effettuare i controlli idonei  al contenimento del rischio di diffusione del virus tra tutti i partecipanti.

Favorire congedo ordinario o ferie
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi tipo. Chiusi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Chiuse scuole e università. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 1 lettera d DPCM 8 marzo). Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza. I gestori devono provvedere alla pulizia degli ambienti e agli adempimenti amministrativi e contabili riguardo i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istitutivi comprensivi.

Sospese cerimonie e funerali
Luoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali.

Musei chiusi
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario)
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza e in alternativa mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18

Durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività.

Negozi aperti solo a un metro di distanza
Le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.

Congedi ordinari sospesi per personale sanitario e tecnico
Sono sospesi nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale.

Riunioni in collegamento da remoto soprattutto con riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie
Laddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni   la modalità di collegamento da remoto, in particolar modo con strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Chiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.

Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie e 
Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro con sanzione in caso di violazione.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri ricreativi, culturali e sociali.

Stop agli esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori. Chi non ha potuto sostenere le prove di esame a causa della sospensione la proroga dei termini (artt. 121-122 d.l. 30 aprile 1992, n. 285)

Sul territorio nazionale:

Stop ai congressi medici

Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Chiusi cinema, teatri e musei

Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, in luoghi sia pubblici che privati. Chiusi anche tutti i musei e gli altri luoghi della cultura.

Chiusi pub, discoteche, sale bingo

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione, l’attività viene sospesa.

Nei bar e ristoranti solo a un metro di distanza

Attività di ristorazione e bar consentita solo se il gestore garantisce distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, l’attività verrà sospesa.

Nei negozi a un metro di distanza 

Il gestore deve garantire anche qui la distanza di protezione di almeno un metro tra i frequentatori e accessi contingentati. Lo stesso vale per le attività commerciali all’aperto.

Stop a eventi e competizioni sportive

Confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato aperte al pubblico. Restano consentiti tuttavia gli eventi e le competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni o società sportive devono però  tramite il proprio medico personale  effettuare i controlli idonei  al contenimento del rischio di diffusione del virus tra tutti i partecipanti.

Palestre, piscine e centri sportivi

Le attività sportive all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Sospesa l’attività didattica nelle scuole e università

Fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a quella data, il rientro in classe dopo un’assenza per malattia infettiva superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

Sì ai corsi per professioni sanitarie

Esclusi dallo stop i corsi post universitari per le professioni sanitarie, compresi quelli per i medici in formazione specialistica, quelli in medicina generale e le attività dei tirocinanti.

Stop ai viaggi d’istruzione

Restano sospese le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Soste vietate nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  pronto soccorso  per parenti e accompagnatori

Divieto per gli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso. Limitato inoltre l’accesso dei visitatori  a meno che non vi siano specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. A parenti  e visitatori presso strutture di lungo degenza, rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti   e non, l’accesso è limitato secondo i soli casi espressi dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.

Favorire lavoro agile, congedo ordinario e ferie

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via automatica, anche in assenza di accordi individuali. Si raccomanda inoltre di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie.

Colloqui video o al telefono per i detenuti

È previsto un rafforzamento sanitario per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video. In  casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza di due metri. Viene raccomandato di limitare permessi e libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

Sospese cerimonie e funerali

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. L’apertura ai luoghi di culto è concessa solo se è possibile garantire distanza di protezione di almeno un metro.

Divieto assoluto di spostarsi per chi è in quarantena

Divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus.

Uscite limitate per anziani, malati cronici e immunodepressi 

Si chiede alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire di casa se non strettamene necessario, di evitare di frequentare luoghi affollati dove non è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

Muoversi solo se necessario

Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

Chi ha la febbre resti in casa

Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di limitare al massimo i contatti sociali e di chiamare il proprio medico curante.

Soluzioni disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici

Nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario  e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie nei luoghi pubblici

Nel Dpcm è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche nelle palestre e negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati).

Concorsi pubblici e privati a un metro di distanza

Durante le procedure concorsuali pubbliche e private va garantita ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.

Sanificazione dei mezzi pubblici

Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Obbligo di comunicazione alla Asl per chi ha soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico

Chi è tornato in Italia, a partire dal 14 ° dalla pubblicazione di tale decreto dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identificate dall’Oms) deve comunicarlo alla Asl e al proprio medico di base o al pediatria di libera scelta (Per ulteriori approfondimenti si vada del decreto dell’8 marzo 2020 all’art. n. 3 dedicato all’informazione e prevenzione sul territorio nazionale, lettera m). Se si ritiene la necessità di attivare una sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa o il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito. L’Operatore di sanità è tenuto a: accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). Occorre massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria informando sul significato, modalità e la finalita’ dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e applicazione delle seguenti misure:
– mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
– divieto di contatti sociali;
– divieto di spostamenti e viaggi;
– obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Se compaiono i sintomi la persona in sorveglianza deve:
– avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
– indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
– rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Prevenzione. Misure igienico-sanitarie da rispettare per tutti:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.

 (Aggiornamento 09 marzo 2020 agg. 21.17)

Redazione Bioetica News Torino