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Nuovo decreto misure preventive da Covid-19: aperture e certificato verde Covid

19 Maggio 2021

Un ripristino graduale dello svolgimento delle attività commerciali e ristorative e della libertà di circolazione previsto da maggio a luglio all’interno delle regioni contrassegnate dal colore giallo. Una novità riguarda la certificazione verde Covid-19.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
la durata di validità è fino a 9 mesi (non più sei mesi) dalla data dell’avvenuta vaccinazione dopo aver completato il ciclo delle dosi somministrate, viene rilasciata già alla somministrazione della prima dose di vaccino ed è riconosciuta la sua validità dal 15° giorno dopo la prima somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Serve in Italia per recarsi o uscire liberamente da una regione di colore arancione o rossa senza spostarsi con in mano il certificato di autodichiarazione richiesto limitatamente per motivi di salute, lavoro e altre necessità rilevanti e specificate dal Governo. Il decreto legge, 65 del 18 maggio, con la firma del presidente della Repubblica Mattarella, presidente del Consiglio dei Ministri Draghi e del ministro della Salute Speranza è entrato in vigore il giorno stesso con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.117.

La certificazione verde Covid-19 dimostra che la vaccinazione anti-Covid19 è stata somministrata, indicando il numero di dosi effettuate richieste per il completamento vaccinale oppure che si è guariti da Sars-CoV-2 ossia si è finito l’isolamento e avuto riscontro negativo dal tampone eseguito oppure la negatività di un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso nelle 48 ore precedenti, la cui validità fa fede per 48 ore, consentendo lo spostamento verso o da una regione rossa o arancione.

Può essere cartacea o digitale, viene rilasciata dalla struttura sanitaria o dal servizio sanitario regionale di competenza presso cui viene effettuata la vaccinazione antiCovid-19 oppure dalla struttura ospedaliera dove il paziente è stato ricoverato per Covid o dall’Asl territoriale o dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta nel caso di guarigione o ancora presso strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate o accreditate o da farmacisti e medici e pediatri di famiglia durante l’esecuzione del test antigenico rapido o molecolare se ha esito negativo per la validità di 48 ore dall’esame.

Non solo per spostarsi ma servirà anche dal 15 giugno, nelle regioni a colore giallo, per partecipare a cerimonie civili o religiose anche al chiuso a condizione di poter esibire il pass, ovvero la certificazione verde Covid-19.

Spostamenti

ZONA GIALLA. Fino a domenica 6 giugno in zona gialla ci si può spostare dalle 5 alle 23 mentre nelle ore successive solo per comprovate esigenze lavorative, per esigenze di necessità o motivi di salute con il documento di autodichiarazione per gli spostamenti.
Da lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno 2021 il limite dell’orario consentito per gli spostamenti in zona gialla è spostato alle ore 24.
Da lunedì 21 giugno non vi saranno più limiti di orario.

ZONA BIANCA. Non ci sono limiti di orario per spostarsi a partire dal 18 maggio

Ristoranti

ZONA GIALLA. Si potrà accedere ai servizi di ristorazione anche al chiuso nel rispetto delle norme anticovid e dei limiti di orario previsti per gli spostamenti.

Attività commerciali

ZONA GIALLA. Anche quelle all’interno dei mercati e i centri commerciali, gallerie potranno da sabato 22 maggio essere aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

Palestre, piscine e centri benessere

ZONA GIALLA. Con il rispetto delle misure di prevenzione – distanza interpersonale, igienizzazione, ricambio d’aria – e linee guida:
dal 24 maggio apriranno le palestre
dal 1 luglio si potrà andare in piscina anche in quelle coperte e nei centri benessere

Eventi sportivi, impianti sciistici

ZONA GIALLA. Da martedì 1 giugno è consentita la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive all’aperto e da giovedì 1 luglio anche al chiuso nei posti a sedere preassegnati. Le strutture non possono accogliere più del 25% della capienza autorizzata e comunque non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Sabato 22 maggio riaprono gli impianti sciistici.

Attività ludiche, intrattenimento, ricreative, culturali e cerimonie

ZONA GIALLA. Da martedì 15 giugno si potrà accedere ai parchi tematici e di divertimento.
Anche dal 15 giugno potranno svolgersi le cerimonie civili e religiose anche al chiuso muniti di certificazione verde covid-19, documento rilasciato in cui viene riportato l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o il risultato negativo al virus del test antigenico rapido o molecolare entro le 48 ore precedenti al test o l’avvenuta guarigione da Covid-19 e che viene rilasciato dall’Asl di appartenenza, presso la struttura sanitaria in cui si è ricoverati o da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Dal 1 luglio nelle sale giochi, bingo e scommesse.
I musei e centri culturali l’apertura al pubblico è consentita con le misure preventive come la distanza interpersonale. Possono aprire il sabato e le festività quelle strutture culturali che nel 2019 hanno registrato un afflusso di oltre un milione di visitatori.
Le sale da ballo, discoteche e simili rimarranno al momento chiuse.

Corsi formativi

ZONA GIALLA. Dal 1 luglio anche in presenza nel rispetto delle linee guida ministeriali, sia pubblici che privati.

Zone di rischio

Bianca, gialla, arancione e rossa sono determinate a livello regionale dall’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione e in base ai posti letto occupati per covid-19 in area medica e terapia intensiva.

BIANCA: nelle regioni in cui i territori hanno un’incidenza settimanale dei contagi meno di 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive

GIALLA: in cui tale incidenza settimanale è uguale o più di 50 casi fino a 150 ogni 100mila abitanti; in cui l’incidenza è uguale o più di 150 casi fino a 250 casi ogni 100 mila abitanti alle seguenti condizioni: il tasso di occupazione posti letto in area medica per pazienti Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; il tasso in terapia intensiva per pazienti covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

ARANCIONE: l’incidenza settimanale dei contagi è uguale o più di 150 casi fino a 250 casi ogni 100mila abitanti a meno che non ricorrano le condizioni appena sopracitate.

ROSSA: nelle regioni in cui i territori presentano in modo alternato: 1. un’incidenza settimanale pari o più di 150 casi e fino a 250 casi ogni 100 mila abitanti; 2. un’incidenza settimanale uguale o più di 150 casi e non oltre ai 250 casi ogni 100mila abitanti e si verificano le seguenti condizioni: 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti covid-19 supera i 40%; 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid-19 supera il 30%.

redazione Bioetica News Torino