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OMCEO di Torino: propone “una traccia” per chi vorrà scrivere una DAT

28 Dicembre 2019

Con un decreto firmato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, si è dato l’avvio ufficiale all’istituzione della banca dati nazionale per la raccolta delle DAT, o disposizioni Anticipate di trattamento, il 10 dicembre scorso; atto che lo stesso Ministro  dai social ne dava annuncio affermando:  «Con questo atto la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più». Ora si attende che  il registro nazionale della Banca dati venga formato secondo le modalità approvate per la conservazione delle dichiarazioni, che  vengono consegnate all’anagrafe del comune di residenza o presso un notaio di fiducia. A Torino l’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri  dà alcune  informazioni utili su come stilare le Dat normate dalla legge 219 del 2017.

Con tale documento, detto Disposizioni Anticipate di Trattamento, un soggetto, capace di intendere e volere, può esprimere anzitempo le proprie volontà  riguardo a trattamenti sanitari (nutrizione e l’idratazione artificiale), rifiuto su accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche qualora venisse a trovarsi in uno stato  incapace di intendere e volere dinanzi a situazioni di fine vita, ad esempio in fase terminale di cancro, in stato vegetativo permanente, demenza irreversibile.  Può  anche  nominare  un fiduciario, o persona di fiducia, che faccia le sue veci e lo  «rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie».
Come espresso all’art. 1 comma 6 della stessa legge,  sul consenso informato,  «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norma di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali». E poi all’art. 4 comma 5 sulle Dat,«il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

La legge richiede, che «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà….». L‘Omceo di Torino ha dedicato un apposito  spazio alle DAT nell’intento di offrire un aiuto nello scriverle contenente  il testo della legge, una nota esplicativa della legge che richiama, tra i diversi punti, il principio di autodeterminazione (art. 1),  il  diritto di esprimere il consenso o rifiuto per eventuali  futuri trattamenti sanitari «nel caso in cui in quel momento  non si fosse in grado di comunicare la propria scelta» (art. 4), il necessario confronto con un medico di fiducia e l’acquisizione di adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie decisioni (che possono essere revocate o modificate in qualunque momento) e il consiglio di nominare un fiduciario  e infine il modello di una proposta di DAT con le minime informazioni.

Il presidente dell’Omceo di Torino, il dottor Guido Giustetto spiega,  in una nota del 21 dicembre u.s. : «Riteniamo, per formulare una disposizione che corrisponda alle proprie volontà, che siano fondamentali il confronto con un medico di fiducia e l’acquisizione di tutti gli elementi utili sulle conseguenze delle proprie decisioni.  Abbiamo quindi pensato di proporre un testo che possa essere una sorta di traccia per chi vorrà effettuare una Dat. La stessa legge, d’altronde, attribuisce grande rilevanza al rapporto sia di cura che di fiducia tra medico e paziente e al consenso informato, quale punto di incontro tra l’autonomia decisionale del paziente e la competenza e la responsabilità del medico».

Nel dare un esempio di come può essere scritta una DAT  l’Omceo propone «una bozza semplice e con le minime affermazioni necessarie che ciascuno potrà arricchire di ogni altra disposizione» che qui pubblichiamo:


Esempio di disposizione anticipata di trattamento (legge 219/2019):

in condizioni di piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, dispongo che:
nel caso mi trovassi in una condizione di salute gravemente invalidante e irreversibile  ed in stato di incoscienza (coma o stato vegetativo permanente) e non fossi pertanto in grado di esprimere le mie volontà,
□ desidero/ □ non desidero essere sottoposto a trattamenti sanitari di supporto vitale (come la respirazione artificiale, la dialisi, l’idratazione o la nutrizione artificiale);
□  desidero/ □  non desidero che siano messe in opera tutte le procedure necessarie per alleviare il mio dolore e le mie sofferenze.
In caso di terapia non risultasse efficace a controllare dolore e/o sofferenze,
□  desidero/□ non desidero venga attuata una sedazione palliativa profonda continua.
Sono consapevole che tali volontà sono persistenti nel tempo futuro, salvo revoca.
Nomino mio fiduciario…
che mi rappresenterà nelle relazioni con medici e strutture sanitarie nel caso diventassi incapace di esprimere ciò che desidero per me.
data …
Firma


Redazione Bioetica News Torino