Parlamento. Lamorgese risponde su chiusura porti e immigrazione. Commissioni lavoro e Sanità su schema decreto Protezione lavoratori
22 Aprile 2020Le procedure di screening sanitario ai migranti sbarcati clandestinamente sono state applicate sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 unitamente alle misure preventive di sorveglianza minima di 14 giorni e tra le persone sbarcate solo una, facente parte dei 37 migranti in autonomia giunti a Lampedusa, è stata posta in isolamento perché risultata positiva al Covid-19. È quanto afferma la ministra dell’Interno Lamorgese alle interrogazioni a risposta immediata poste in Senato questa mattina da Candiani (L-Sp) alla questione di sicurezza sanitaria nella gestione dell’immigrazione durante la misura governativa di contenimento del contagio da Covid-19 intrapresa con la chiusura dei porti.
Questa mattina le Commissioni parlamentari riunite Lavoro e Sanità hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo n. 153 di attuazione della direttiva europea (2017/2398), presentato il 31 gennaio scorso e con scadenza il 31 marzo, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione di agenti cancerogeni e mutageni.
Sono poste modifiche all’art. 242 del d.l. 81/2008 :
al comma 6, così sostituito nel comma 1 da: «Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche».
e agli allegati XLII relativi all’elenco di Sostanze, miscele e processi e XLIII sui valori limite di esposizione professionale del d.l. 2008, n. 81 sostituiti da I e II incrementando il numero di agenti cancerogeni e dei valori limite di esposizione professionale come spiegato nel dossier relativo.
Nel primo allegato all’elenco viene aggiunto un sesto punto relativo ai «Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione». Lo precedono: produzione di auramina con il metodo Michler; i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone; lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate; processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico; il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
Nel secondo allegato si conferma il valore limite del benzene (3,25) mentre quelli per le polveri di legno duro e cloruro di vinile monomero sono sostituiti con quantità più basse: per le prime da 5 a 2 mg/m3, per il secondo da 7,77 a 2,6 mg/m3. Sono poi aggiunti valori per 11 nuovi agenti: composti di cromo VI; ceramiche refrattarie; polvere di silice cristallina respirabile; ossido di etilene; epossipropano; acrilammide, nitropropano; toluidina; butadiene; idrazina; brometilene.