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Chi non è soggetto all’obbligatorietà del Green Pass?

09 Agosto 2021

Dal 6 agosto con il decreto del 23 luglio 2021 n. 105 sulle misure urgenti di prevenzione da Covid-19 è entrato in vigore l’uso del Certificato Verde Covid-19 necessario oltre, come da decreto di giugno, agli spostamenti in Italia per entrare ed uscire dalle zone regionali o comunali contrassegnate dal colore giallo, arancione e rosso delimitanti l’accesso e le attività economiche e sociali, quali misure governative di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, anche in zona bianca per l’accesso ad alcuni servizi ed attività al chiuso.

Autenticato con un codice digitale dal Ministero della Salute che lo rilascia nella forma cartacea o digitale, il Certificato verde o Green Pass certifica in Italia:

  1. l’avvenuta vaccinazione anti-Covid-19, rilasciato già dopo la prima dose e al completamento del ciclo vaccinale o dopo 15 giorni dal vaccino monodose Janssen; ha una validità di 9 mesi dalla seconda somministrazione o da quella vaccinale monodose
  2. il completamento vaccinale con una sola dose delle due effettuata entro l’anno dall’esordio della malattia a coloro che sono guariti da Covid-19; viene rilasciato dopo 15 giorni dalla somministrazione con validità 9 mesi
  3. la negatività ad un test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore presso le strutture abilitate
  4. la guarigione da Covid-19; ha validità per sei mesi

Chi sono esenti dall’obbligo del Green Pass

  • i bambini sotto i 12 anni di età, la soglia da cui inizia la campagna vaccinale
  • individui che per motivi di salute documentati il vaccino anti Covid è controindicato o per precauzione in via temporanea o permanente, come da circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Per loro è rilasciato un certificato di esenzione valido fino al 30 settembre 2021, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei servizi sanitari regionali o dai medici di famiglia o pediatri di libera scelta.

Dinanzi ad una controindicazione e una precauzione, la raccolta accurata dell’anamnesi e la valutazione di rischio delle reazioni avverse alla somministrazione del vaccino sono effettuate ogni volta che si deve somministrare un vaccino anche dopo la prima somministrazione.
La circolare riporta che l’elenco delle controindicazioni segnalate non è esaustivo per cui presso i centri vaccinali o altri di riferimento i casi dubbi verranno presi in carico da un gruppo tecnico regionale di esperti in campo vaccinale il cui referente si confronterà con altri di altre regioni in un tavolo nazionale attivato dalla Direzione Generale della Prevenzione.

Le controindicazioni si riferiscono a: quelle indicate nel foglio “Riassunto delle caratteristiche del prodotto” (RCP) di Cominarty, Spikevax, Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen; ad una reazione allergica grave dopo una dose vaccinale o ad un componente del vaccino.

La vaccinazione non è controindicata in gravidanza né durante l’allattamento. Può essere però rimandata qualora il medico lo ritenesse opportuno rilasciando un certificato di esenzione temporaneo.

Per la sindrome di Guillain-Barré, che è insorta in casi molto rari nelle 6 settimane dalla somministrazione di Vaxzevria, si raccomanda di non effettuare lo stesso tipo di vaccino per completare l’immunizzazione. Lo stesso per coloro che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose di Pfizer o Moderna, dopo una consulenza cardiologica e valutazione rischio-beneficio, per completare l’immunizzazione va preso in considerazione, se ritenuto opportuno, un tipo di vaccino diverso per la seconda dose.

  • coloro che hanno ricevuto il vaccino ReiThera – una o due dosi – in via sperimentale viene rilasciato un certificato di esenzione alla vaccinazione con validità fino al 30 settembre 2021 dal medico del centro di sperimentazione (circolare del Ministero della Salute, 5 agosto 2021).

CCbySa

redazione Bioetica News Torino