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PMA: il diritto del figlio a nascere Da una sentenza. Avvenuta la fecondazione dell'ovulo la volontà dei genitori non può essere revocata

26 Febbraio 2021

«La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura …Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo». È quanto sancisce la legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, all’art. 6, c. 3, riguardo al consenso informato.

«La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha escluso che la volontà del coniuge separato possa impedire l’impianto dell’embrione nell’utero dell’ex moglie, si instrada alla logica della Legge 40», afferma in una nota dell’agenzia Sir il giurista Alberto Gambino, presidente dell’Associazione nazionale di Scienza & Vita, che prosegue facendo riferimento alla possibilità della revoca solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo e non dopo, espressa dalla legge sopracitata.

La sentenza del Tribunale riguarda – come si apprende dall’Ansa il 26 febbraio 202 -, in sintesi, una coppia sposata che ricorre alla procreazione medicalmente assistita durante la quale si hanno complicanze e un fallimento di un primo tentativo di impianto. Gli embrioni in sovrannumero sono stati crioconservati in vista di un successivo tentativo. La successiva separazione della coppia non spegne il desiderio di maternità della donna come donna sola di ricorrere ad un successivo reimpianto nonostante la contrarietà dell’ex- coniuge, in quanto: «creati in un contesto d’amore, io non me la sono sentita di abbandonarli in una provetta, e ho deciso almeno di provare a metterli al mondo lo stesso, anche come donna single», afferma la donna. Qualora in futuro si realizzasse la maternità e la nascita il neonato acquisisce lo stato di figlio, (nato nel matrimonio) o riconosciuto della coppia (art 8 legge 40) mentre all’uomo non potrebbe venir meno della paternità giuridica. Il legale della donna, Gianni Baldini, spiega all’Ansa: «una decisione importante per i molteplici profili giuridici ed etico sociali implicati e per il potenziale impatto sulle tante coppie che si separano e hanno embrioni crioconservati per trattamenti di PMA».

Nella tecnica riproduttiva si incorre, come spesso accade, ad avere un sovrannumero di ovociti fecondati, quindi di embrioni non trasferiti, rispetto alla necessità e o all’opportunità del trasferimento, che possono essere eliminati o crioconservati con la metodica del slow-freezing (lenta di congelamento), o la vitrificazione (rapida di congelamento) e successivamente il loro destino potrà essere di scongelati e trasferiti per un ulteriore reimpianto, eliminati o donati per adozione o utilizzati in ricerca. Per migliorare il successo della Pma vengono trasferiti più embrioni ma se attecchisce più di uno si può eseguire la metodica della «riduzione embrionale, ovvero la soppressione selettiva di uno o più embrioni, in utero, per evitare – in caso di attecchimento multiplo – che la donna vada incontro ad una gravidanza plurigemina con i conseguenti rischi di perdita fetale che questa comporta», paragonabile ad un aborto procurato. Oppure un’altra via, quella appunto del congelamento, con la finalità di conservare più o vite umane in attesa di un reimpianto ma il cui destino è precario ed incerto che pone tante questioni partendo da se entrambi i genitori muoiono, se si separano, da chi li tiene in custodia, dalla durata dell’ibernamento e da un eventuale guasto di iperefrigerazione, da eventuali anomalie a distanza di tempo dalla nascita (Salvino Leone, Bioetica e Persona 2020).

Il diritto è verso il miglior interesse del figlio/della figlia e non verso la realizzazione del desiderio materno e paterno ad ogni costo. «Prima del diritto della coppia ad avere un figlio esiste il diritto del figlio a vivere nella pienezza della sua esistenza», spiega il prof. Gambino, ossia nel far proseguire il suo progetto di vita dallo stadio embrionale in cui si trova.

Orfani, ritenuti un mero prodotto biologico, destinati alla ricerca in alcuni stati, a manipolazioni sono soggetti a cui viene loro sottratta ogni dignità di essere umano (Dignitas Persona) per la quale la Chiesa cattolica ne è contraria. Sul destino di quegli embrioni crioconservati, “sacrificati”, rimasti in attesa, il Magistero non si è ancora pronunciato. Il bioeticista Giuseppe Zeppegno descrive nel suo recente volume Il dibattito bioetico (2020), sull’argomento le diverse proposte sopraggiunte al riguardo dall’uso nella ricerca al lasciarli morire dopo lo scongelamento alla conservazione per un determinato tempo o all’adozione per nascita. E che quest’ultima fu condivisa nel documento del Comitato nazionale di Bioetica (2005), in cui Francesco D’Agostino scrisse: «il diritto alla nascita non può che prevalere su ogni considerazione etica e giuridica». Allora, spiega Zeppegno, Bompiani, Maria Di Pietro ed Elio Sgreccia invece si astennero dal voto precisando «il dibattito sul tema non ha ancora fornito elementi sufficienti per una adeguata valutazione etica». Riporta poi Sgreccia che nel suo manuale del 2007 suppose la necessità di «per evitare poi il perpetuarsi del congelamento di embrioni soprannumerari, dove la legge non vietasse tale pratica, è bene non iniziare ad adottare embrioni crioconservati prima che siano vietati ulteriori congelamenti».

(aggiornamento 01 marzo 2021 ore 8.43)
redazione Bioetica News Torino