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113 Giugno 2025
Bioetica News Torino

Riflessioni biogiuridiche sulla τέχνη

In breve

L’articolo propone una riflessione sul ruolo della τέχνη nel dibattito biogiuridico contemporaneo, prendendo le mosse da un caso emblematico: l’utilizzo della tecnologia CRISPR per trattare una rara malattia genetica in un neonato. Più che soffermarsi sull’ultimo risultato raggiunto dalla tecnica medica, il testo suggerisce un metodo di lavoro: partire dal caso concreto per astrarre principi generali, utili a sviluppare un’analisi giuridica e bioetica lucida, non ideologica, ma radicata nella realtà. È proprio nel ritorno al concreto che questo processo trova il suo senso più autentico. Il compito di giuristi e bioeticisti è, infatti, un autentico «compito di realtà»: l’astrazione ha valore solo se orientata a produrre giudizi fondati sui singoli casi, affinché la riflessione teorica diventi davvero uno strumento per comprendere e valutare criticamente le molteplici applicazioni della tecnica.

Scrivere per una rivista mensile rende impossibile commentare tempestivamente ogni sviluppo tecnico che presenta delle implicazioni biogiuridiche. Ma, a ben vedere, sarebbe difficile riuscirci anche se si trattasse di una pubblicazione quotidiana.

Le scoperte tecnico-scientifiche che emergono ogni giorno, frutto di lunghi anni di ricerca, sono numerosissime. Né i giuristi né i bioeticisti possono realisticamente analizzarle tutte. Ciò che appare ragionevole è selezionare, di mese in mese, una notizia particolarmente significativa, capace di offrire validi spunti di riflessione. 

Riteniamo, ad esempio, che una notizia recente, proveniente dagli Stati Uniti, meriti attenzione. Infatti, per la prima volta al mondo, un bambino affetto da una rara malattia genetica è stato curato con una terapia di editing genetico personalizzato, basata sulla tecnologia CRISPR1. Il trattamento, sperimentato al Children’s Hospital di Philadelphia, ha corretto con successo il difetto genetico responsabile della malattia metabolica (potenzialmente letale), consentendo al piccolo paziente di migliorare senza manifestare effetti collaterali. Si tratta di un avanzamento notevole nell’ambito della medicina di precisione.

Sia la tecnologia CRISPR2 sia la medicina di precisione3 sono temi che sono già stati oggetto di approfondimenti, anche in questa rubrica, avviando riflessioni di natura sia giuridica sia bioetica sull’impiego di tali innovazioni. Tuttavia, occorre evidenziare che nel mondo contemporaneo, si tende a fare affidamento alla tecnica ogniqualvolta sembri che ciò possa offrire un vantaggio, senza prestare sufficiente attenzione alle implicazioni biogiuridiche.

A fronte di questa fiducia illimitata nella tecnica, è lecito chiedersi – prescindendo dal singolo caso – quale posizione debbano assumere giuristi e bioeticisti dinanzi al suo sviluppo.

Formulata in questi termini, però, la domanda presenterebbe un vulnus. Tentare di rispondere, infatti, porterebbe a supporre che sia possibile giudicare la τέχνη in quanto tale, esprimendo su di essa un giudizio etico o giuridico. Ma ciò sarebbe fuorviante. Non perché si debba rinunciare a ogni forma di critica, bensì perché la tecnica, in quanto tale, non può essere valutata né positivamente né negativamente senza cadere in posizioni ideologiche e, dunque, sterili.

Il compito di giuristi e bioeticisti è, piuttosto, quello di giudicare le applicazioni della tecnica, analizzando i casi concreti. D’altronde, la scientia iuris nasce proprio con l’obiettivo di applicare razionalmente il diritto a casi concreti, e, al contempo, anche la bioetica si è sempre misurata con la realtà fattuale. Solo attraverso un’analisi rigorosa dei singoli casi si può superare l’approccio dicotomico che divide il pensiero tra «apocalittici» e «integrati».

La tecnologia CRISPR, in sé, non è biogiuridicamente connotabile. Ma lo è il caso specifico in cui essa viene utilizzata. Intervenire geneticamente per curare un neonato affetto da una patologia rara e potenzialmente letale è cosa ben diversa dal farlo per soddisfare i desiderata estetici dei genitori (occhi azzurri, capelli biondi, etc.).

Solo dotandosi di adeguati strumenti giuridici e bioetici e superando le letture superficiali della realtà, sarà possibile offrire interpretazioni significative degli eventi. Solo così le analisi condotte da giuristi e bioeticisti potranno rappresentare un valore aggiunto autentico per la comunità scientifica e per la società civile. 

Oggi più che mai, se vogliamo davvero «costruire ponti verso il futuro», abbiamo bisogno di idee, non di ideologie.


Note
  1. Si veda in tal senso: Redazione Salute, «Il primo bambino curato con editing genetico CRISPR personalizzato», in Corriere Salute, 15.05.2025, <www.corriere.it/salute/malattie-rare/25_maggio_15/il-primo-bambino-curato-con-editing-genetico-crispr-personalizzato-f63d0864-17c2-45e3-8552-2d67bedbbxlk.shtml> (ultima visita: 25.05.2025)
  2. Si veda in tal senso: AA.VV., «Giocare a fare Dio è pericoloso», in Il Foglio, 21.03.2015, <www.ilfoglio.it/cultura/2015/03/21/news/giocare-a-fare-dio-e-pericoloso-82108/> (ultima visita: 25.05.2025)
  3. Si veda in tal senso: Luca Caci, «Verso una “Nuova Medicina” – Tra Scienza, Teologia, Bioetica e Diritto», in Bioetica News Torino, 18.05.2025, <www.bioeticanews.it/verso-una-nuova-medicina/> (ultima visita: 25.05.2025)

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