Si prorogano le misure di contenimento del Governo fino al 3 maggio. Ammesse lievi riaperture
15 Aprile 2020Fino al 3 maggio le misure restrittive di contenimento della gestione epidemiologica del Covid-2 già prima adottate su tutto il Paese proseguiranno consentendo solo lievi aperture verso la normalità, laddove le Regioni per motivate esigenze sanitarie non hanno conservato le restrizioni fino a ieri vigenti o più restrittive in determinate aree, con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, 10 aprile.
Le Regioni che hanno deciso, come consentito dal DPCM, di adottare misure più stringenti, sono Piemonte (decreto 43 del 13 aprile 2020 – rimangono chiuse librerie, cartolibrerie, negozi di abbigliamento per infanzia ma prevede la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche), Campania (ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 – proseguono le misure adottate il 3 aprile a fino al 3 maggio ) Sardegna (e Trentino.
Attività commerciali di carta e cartone, cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati hanno riaperto, dopo la sospensione, oggi 14 aprile. Vengono ad aggiungersi alle precedenti attività commerciali al dettaglio ammesse: generi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, medicali e ortopedici specializzati, igienico-sanitari, ferramenta, tabaccai, giornalai etc. (si veda allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale, www.gazzettaufficiale.it, pubblicato GU 11 aprile c.m.). I mercati saranno invece chiusi eccetto dove si vendono generi alimentari a patto che la distanza di sicurezza sociale (almeno un metro) sia rispettata.
Le ferie e i congedi retribuiti vanno incentivati.
Aumentano le attività produttive e industriali legate all’agricoltura concernenti legno, sughero – escluso i mobili – , paglia e materiale da intreccio, e poi commercio all’ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici. Riprendono le attività di conservazione dei boschi (silvicoltura) e di utilizzo delle aree forestali. Sono reintrodotte le fabbricazioni di componenti e schede elettroniche e di computer e unità periferiche. Riaprono le attività di agenzie di lavoro temporaneo (interinale) «nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3» dell’attuale decreto.
Rimangono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Proseguono le norme ristrettive per gli spostamenti sul territorio italiano: consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e, comunque non si deve rasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza o per motivi di salute. Permane il divieto di spostamento verso le case diverse da quella principale compresa la seconda casa per le vacanze.
Per l’ingresso in Italia via aerea, marittima, lacuale, ferroviario o terra per l’imbarco occorre consegnare la dichiarazione dando motivo del viaggio, rispettando quanto richiesto sugli spostamenti (art. 1, comma 1, lettera a), indirizzo completo dell’abitazione o dimora in Italia presso cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il tipo di mezzo usato per recarvi, recapito telefonico per ricevere informazioni durante tale periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario. Sta ai vettori e agli armatori verificare la documentazione prima dell’imbarco, provvedere alla misurazione della temperatura dei passeggeri e vietarne l’ingresso per coloro che manifestassero sintomi febbrili o se la dichiarazione fosse incompleta e infine assicurarsi, tra le misure organizzative, che la distanza interpersonale sia di almeno un metro e vengano usati i dispositivi di protezione individuali.
Le persone asintomatiche hanno l’obbligo di dare comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e di essere sottoposte a sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 gg presso l’abitazione o la dimora indicata al momento dell’imbarco mentre nel caso di insorgenza sintomatica di Covid-19 le persone sono tenute a darne subito segnalazione all’Autorità sanitaria tramite il servizio telefonico dedicato al Covid-19. Dopo che la sorveglianza e l’isolamento sono avviati l’operatore di sanità pubblica dà informazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito per la eventuale certificazione ai fini dell’Inps. All’accertamento della presenza/assenza di febbre o altri sintomi anche per le altre persone conviventi i soggetti vengono informati riguardo a sintomi, contagiosità, modalità di trasmissione della malattia, misure da adottare in caso di comparsa di sintomi, della misurazione della febbre due volte il giorno e mantenere lo stato di isolamento per 14gg dall’ultima esposizione, divieto di contatti sociali e di spostamento e viaggio con obbligo di rimanere a disposizione per le attività di sorveglianza.
All’insorgenza dei sintomi la persona dovrà: avvertire il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica; indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dalle altre persone conviventi, rimanere nella propria stanza, fornita di un’adeguata ventilazione, con porta chiusa mentre attende il trasferimento in ospedale. La persona in sorveglianza viene contattata ogni giorno sulle sue condizioni di salute mentre se compaiono i sintomi, il medico di sanità pubblica attiverà la procedura stabilita dal Ministero della Salute (22 febbraio 2020 n. 5443).
Tali disposizioni non sono applicabili (da comma 1 a 8 art. 4): all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente a imprese, aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per svolgere attività professionali, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto dell’art. 1, comma 1, lettera a) dell’attuale decreto.
Possono essere previste deroghe per esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei incluso quelli per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi.
Per transiti e soggiorni di breve durata in Italia facendo ingresso per via aerea, marittima, lacuale, ferroviaria, terrestre, occorre consegnare una dichiarazione all’atto dell’imbarco per “comprovate esigenze lavorative” e per “un periodo non superiore a 72 ore”, a meno che non vi sia una motivata proroga per esigenze specifiche di ulteriori 48 ore. Si segnala la durata della permanenza e indirizzo di destinazione con indicazione del mezzo privato usato per i trasferimenti. Se non si lascia il Paese al termine della permanenza si inizia il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 gg con l’obbligo di segnalazione. L’isolamento è d’obbligo se si hanno sintomi da Covid-19 che vanno comunicati all’Asl del territorio.
Se si entra nel Paese con un mezzo di trasporto privato per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, che possono essere prorogate a 48 per esigenze specifiche, si è tenuti a darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL del territorio. Se si transita via terra nel Paese per raggiungerne un altro con un mezzo privato si è tenuti ugualmente di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl territoriale rimanendo nel territorio per non più di 24 ore, prorogabili a ulteriori 12, e in caso di sintomi da Covid-19 occorre darne subito segnalazione così come se si rimane più a lungo avviando la procedura di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.
Non si applicano tali disposizioni per i lavoratori transfrontalieri in ingresso e uscita dall’Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora nel rispetto della normativa sugli spostamenti interni citati all’art. 1, comma 1 lettera a).
Il testo contiene il decalogo delle misure igienico sanitarie: (vedi poster):
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
E quello per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Dare informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.