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Si rafforza l’impegno contro la violenza sulle donne. Approvata dalla Camera la rilevazione statistica su violenza di genere”

02 Maggio 2022

Dalla Camera la proposta di legge del Senato sul provvedimento di statistiche in tema di violenza di genere, a firma di Valeria Valente (Pd) e altri cofirmatari, ha ricevuto l’approvazione definitiva a pieni voti dai partecipanti dell’Assemblea riunitisi per la discussione nei giorni 26 e 27 aprile scorso: il provvedimento è stato accolto con 309 pareri favorevoli su 309 presenze e votanti. Anche dal Senato il testo (1762) trasmesso alla Camera il 25 novembre 2020 era stato approvato all’unanimità con 243 pareri favorevoli su 243 votanti. Si attende la promulgazione in legge.

Assegnato alle Commissioni di Giustizia e Affari sociali e sanità il testo approvato, articolato in 7 articoli, predispone un nuovo sistema di monitoraggio statistico per l’Istat (Istituto nazionale di statistica) e il Sistan (Sistema statistico nazionale) per la raccolta dei dati sulla violenza di genere contro le donne che, per l’urgente attenzione posta al fenomeno per prevenirlo e contrastarlo con adeguate politiche, necessita di un’indagine più ampia di quella attuale, capace di catalogarne i reati ed essere più ricco di informazioni per proteggere le vittime e punire i colpevoli. Vi attingerà ai sistemi di raccolta ed elaborazione dati condivisi tra i diversi ministeri Pari opportunità e politiche sociali, Salute, Giustizia e dell’Interno. Raccolta che questo testo norma per comprendere il fenomeno nella sua complessità integrando alle categorie di competenza per ciascun ministero quelle relative alle informazioni sull’autore dei reati e sulle vittime.

Dinanzi ad un fenomeno che dilaga in modo inquietante nella società, seppure diametralmente opposto all’espressione della cultura del nostro tempo che vige sul rispetto reciproco dei generi, il testo vuol dunque essere a fianco di altre normative in materia (L. 69/2019, L. 4/2018 in favore degli orfani per crimini domestici, Piano nazionale 2022 ) ed essere aderente a quanto la Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013, propone al fine di poter dare strumenti idonei sia per una disamina approfondita della realtà su questa violenza di genere sia provvedervi per cercare di fermarla, rispondendo al contempo, seppure in parte, alla criticità postaci dall’Unione Europea sul ritardo nella rilevazione del fenomeno in modo più completo a causa della mancanza di banche dati allineate fra loro.

Un rinnovo del sistema informativo dei dati migliora l’operato da parte degli organi preposti alla vigilanza e al contrasto.

Quali sono le novità

Disciplina la raccolta dei dati sulla violenza contro le donne comprensiva di una serie di informazioni relative all’autore del reato e alla vittima da parte dei diversi ministeri coinvolti. Il flusso continuo e omogeneo permette di avere una rilevazione statistica più spesso aggiornata, accurata e specifica del fenomeno.

Le indagini campionarie dell’Istat e del Sistan anziché a cadenza triennale, saranno elaborate almeno ogni due anni. Potranno essere integrate da altri aspetti oltre a quelli minimi indicati nel testo che il Dipartimento per le Pari opportunità potrà aggiungere se riterrà necessari. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica conterranno domande sulla presenza dei figli minori e della presenza in ambito domestico.

Vi sarà inserita una serie minima di campi informativi su autore del reato e vittima da integrare per le indagini statistiche:

  • coniuge/convivente
  • fidanzato
  • ex coniuge/ex convivente
  • ex fidanzato
  • altro parente
  • collega/datore di lavoro
  • conoscente/amico
  • cliente
  • vicino di casa
  • compagno di scuola
  • insegnante o persona che esercita un’attività di cura e/o custodia
  • medico o operatore sanitario
  • persona sconosciuta alla vittima
  • altro
  • autore non identificato

Le strutture sanitarie pubbliche e i Pronto Soccorso predisporranno entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge l’aggiornamento del loro sistema informativo per i dati e le notizie conforme a quanto viene richiesto per il nuovo monitoraggio statistico. In particolar modo riguarderà la rilevazione della tipologia di violenza – fisica, sessuale, psicologica o economica esercitata sulla vittima; se è commessa in presenza di figli da chi commette violenza o di figli da chi la subisce e se è legata ad atti persecutori; del grado di rischio di reiterazione del reato (“revittimizzazione”).

Anche il Ministero dell’Interno vi provvederà all’aggiornamento adeguando il Centro elaborazione dati entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con riferimento particolare anche a: età e genere degli autori e delle vittime; informazioni sul luogo in cui è avvenuta la violenza; tipologia di arma eventualmente usata; se la violenza è commessa in presenza di figli di autori del reato o delle vittime; e se la violenza è commessa insieme ad atti persecutori.

Ha lo stesso periodo di tempo il Ministero della Giustizia per individuare modalità e informazioni per il monitoraggio del fenomeno per i reati:

  • di omicidio anche tentato riferito all’art. 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate (art. 576, primo comma n. 2, 5 e 5.1 e art. 577 primo comma numero 1 e secondo comma del c.p.
  • di percosse riferito art. 581 del c.p.
  • per lesioni personali riferito art. 582 del c. anche nelle ipotesi aggravate (artt. 583 e 585 del c.p.)
  • di violenza sessuale riferito all’art. 609-bis del c.p anche nelle ipotesi aggravate riferito all’art. 609-ter del c.p. e violenza sessuale di gruppo riferito all’art. 60- ocites del c.p.
  • per atti sessuali con minorenne riferito all’art. 609 quater del c.p. e corruzione di minorenne riferito all’art. 609 -quinquies del c.p.
  • per maltrattamenti contro familiari e conviventi riferito all’art. 572 del c.p.
  • per atti persecutori riferito all’art. 612-ter del c.p.
  • per diffusione illecita di immagine o video sessualmente espliciti riferito all’art. 612-ter del c.p.
  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa riferito all’art. 387-bis del c.p.
  • costrizione o induzione al matrimonio di cui art. 558-bis del c.p.
  • di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili riferito al art. 583-bis del c.p.
  • di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso riferito all’art. 583-quinquies del c.p.
  • interruzione di gravidanza non consensuale riferito all’art. 593-ter del c.p.
  • di sequestro di persona riferito all’art. 610 del c.p.
  • di violazione di domicilio riferito all’art. 614 del c.p.
  • di violazione degli obblighi di assistenza familiare riferito all’art. 570 del c.p. e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio riferito all’art. 570-ter del c.p.
  • per prostituzione minorile riferito all’art. 600-bis del c.p.
  • di abbandono di persona minore o incapace riferito all’art. 591 del c.p.
  • di danneggiamento riferito all’art. 629 del c.p.
  • di estorsione riferito all’art. 629 del c.p.
  • di minaccia riferito all’art.612 del c.p.
  • di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione riferito all’art. 75 del 1958
  • di circonvenzione di incapace riferito all’art. 643 del c.p.
  • di tratta di persone riferito all’art. 601 del c.p.

I dati provenienti dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio distinti tra accreditamento e non e per regioni devono riportare:

  • caratteristica delle persone che si rivolgono garantendo l’anonimato dei dati
  • tipologia di violenza subita e se in presenza di figli degli autori o della vittima
  • numero e tipo di assistenza fornita

Viene aggiunta tra i campi informativi obbligatori la voce relativa alla violenza alle donne con disabilità, approvata nell’ordine del giorno e votata.

(aggiornamento 03 maggio 2022 ore 15.25)

redazione Bioetica News Torino