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Si riparte con il primo allentamento dalle misure restrittive anti-Covid-19: Fase 2 Il nuovo decreto Presidente Consiglio Ministri entrerà in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020

28 Aprile 2020

Con il nuovo decreto DPCM sulle misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, emanato domenica scorsa 26 aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, n. 108 del 27 aprile 2020,  il  presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato inizio alla fase 2 che andrà in vigore da lunedì 4 maggio fino al 17 maggio.

Le novità riguardano:  

–  SPOSTAMENTI:

1.   le persone fisiche possono spostarsi, trasferirsi,  con mezzi di trasporto pubblico o privato, entro i  confini  della Regione  in cui attualmente si trovano.  Tuttavia per muoversi occorrono sempre le motivazioni  precedentemente indicate, ossia per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità valide”, tra le quali viene aggiunta  la necessità o  visita ai congiunti (persone ristrette) con divieto di assembramento, distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di protezione delle vie respiratorie, e “per motivi di salute” .

2. Fuori dalla propria Regione gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o   per motivi di salute.

3. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– ISOLAMENTO/ QUARANTENA

1. Limitato ai contatti sociali per chi ha febbre superiore ai 37,5° che deve  rimanere  presso il proprio domicilio e  contattare il proprio medico curante.

2.  Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o con responso positivo al coronavirus.

LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Divieto di assembramento di persone. Il sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare in qualche modo il rispetto della normativa.

2. Si può accedere a parchi, ville e giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento,  della distanza di sicurezza sociale di un metro, con la possibilità da parte del sindaco di chiudere gli accessi se non assicurano il rispetto delle norme.

3. Le aree adibite per i giochi dei bambini rimangono chiuse.

4. A livello individuale, con un accompagnatore per i minori e non autosufficienti,   è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto purché si mantenga la distanza di sicurezza sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e un metro per le altre.

COMPETIZIONI  ED EVENTI SPORTIVI

1.  Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non, riconosciuti dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni, in vista di partecipazione a giochi olimpici, a manifestazioni nazionali o internazionali, purché sia a porte chiuse e mantenute le distanze sociali ed evitati gli assembramenti.

FESTE PUBBLICHE, PRIVATE ED EVENTI

1. Rimane la sospensione di tutte le manifestazioni di qualunque tipologia compreso, come viene precisato a tipo di esempio, le feste nelle abitazioni private.

CERIMONIE RELIGIOSE

1. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti  fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, con indosso protezioni delle vie respiratorie e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si elaborerà presto  un protocollo per consentire la  partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE

1. Oltre al rispetto della distanza sociale di un metro e agli ingressi  dilazionati il divieto di sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (si veda allegato 1  attività commerciali al dettaglio consentite https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  INDUSTRIALI E COMMERCIALI

1. Riapertura delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso  (escluso autoveicoli e motocicli) (allegato 3: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg) Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

1. Oltre alla consegna a domicilio dei pasti già consentita viene concesso il take away per le attività di ristorazione per il consumo in casa o in ufficio.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. Aggiunta dell’11 punto al decalogo le misure  nell’allegato 6 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg): “è fortemente raccomandato”  in tutti i contatti sociali l’uso di protezioni delle vie respiratorie  come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione igienico-sanitarie.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1.  Obbligatorietà delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

2. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e  coloro che vi  interagiscono.

3. Possono essere utilizzate mascherine di comunità ossia monouso o lavabili, anche autoprodotte in materiale multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. Le mascherine di comunità si aggiungono alle altre misure protettive per la riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene constante e accurata delle mani) che rimangono invariate e prioritarie.

ULTERIORI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità’, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

ULTERIORI MISURE DI ADEMPIMENTI PREVENTIVI  AL PROTOCOLLO  NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FIRMATO IL  14 MARZO 2020  NEL  SETTORE  TRASPORTI, LOGISTICA

Prima viene data sintesi degli adempimenti comuni:
–  prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

–  La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente

– Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

– Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è  necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

– Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità  del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

– Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

– Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività  che richiedono necessariamente tale modalità

–  Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

– Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità ‘ di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà  contemplare l’interruzione del servizio.

– Nel caso di attività ‘ che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi è ‘ preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità  organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Poi le misure riguardano gli specifici settori Aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario, marittimo e portuale, di trasporto non di linea comprese nell’allegato 8 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg).

SU TRASPORTO IN AUTO:  evitare il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori nel rispetto delle distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. Tali disposizioni sono valide anche per i natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO SANITARIO

Due grafici. In uno  sono riportati i criteri di misurazione della qualità di  sorveglianza sanitaria per valutare i diversi passaggi dalla  fase 1, cosiddetta del lockdown,  o chiusura totale,  fino a risalire alla quarta fase  che rappresenta la fine dell’epidemia e con essa la ripresa delle attività del Paese.
Nell’altro sono specificati i requisiti valutativi per passare  a livello regionale  alla fase 2 di transizione comprendendo anche la possibilità in assenza di determinati elementi un ritorno temporaneo alla  fase 1.
Per i due grafici contenuti nell’allegato 10 del DPCM del 26 aprile: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0235201000010110001&dgu=2020-04-27&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&art.codiceRedazionale=20A02352&art.num=1&art.tiposerie=SG

Redazione Bioetica News Torino