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La sospensione può essere revocata per i sanitari guariti da Covid-19 e privi o con il solo ciclo vaccinale primario?

22 Febbraio 2022

Una nota ministeriale, pubblicata da Quotidiano Sanità, chiarisce un quesito posto tre settimane fa dalla Federazione nazionale dei medici e chirurghi (Fnomceo) su come considerare sotto il profilo giuridico lo stato di guarigione dei professionisti sanitari dopo aver contratto il Covid-19 ma che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale primario.

L’art. 4 del dl n.172/2021 obbliga i professionisti sanitari per tutto il tempo dello stato di emergenza pandemica «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza… per la prevenzione da Sars-CoV-2… a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario…La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati». 

Spetta agli Ordini dei medici la responsabilità giuridica di accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale. Il comma 3 dell’art. 4 sopracitato, come per l’articolo 4, comma 5 del dl 44 del 2021 richiamato dal ministero della Salute nella nota, chiede all’ordine professionale di verificare i dati dalla piattaforma digitale DGC e qualora non risulti di invitare l’iscritto ad esibire entro cinque giorni dall’invito la documentazione dell’avvenuta vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione. Se si accerta l’inadempimento scatta la sospensione.

Il ministero della Salute risponde che la sospensione è valida fino a quando l’iscritto non comunica all’ordine dei medici di aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi). E riporta anche il caso dei professionisti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario e la cui sospensione dall’albo in caso di positività rimane fino alla comunicazione dell’avvenuto richiamo vaccinale (booster).

Il ministero spiega che: «Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che invece consegue esclusivamente:

  • per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest’ultimo;
  • per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose.

(aggiornamento 22 febbraio 2021 ore 12.56)

redazione Bioetica News Torino