Ulteriori limitazioni nel nuovo decreto anti COVID-19 dal 12 al 25 marzo
12 Marzo 2020«Siamo, lo ricordo, il Paese che per primo, in Europa, è stato colpito più duramente dal coronavirus, ma siamo anche quelli che stanno reagendo con la maggior forza e con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri» sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione di ieri sera in diretta video che preannunciano un passo ulteriore al cambiamento di abitudini, a cui non eravamo soliti, intrapreso con coerenza su tutta Italia martedì 10 per poter contenere ma anche debellare la diffusione del virus Sars-CoV-2. Un nuovo decreto da lui firmato ieri, mercoledì 11 marzo, che sarà in vigore dal 12 al 25 marzo 2020. Annuncia anche la nomina di Domenico Arcuri a commissario delegato per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. 57 anni, dal 2007 è ad Invitalia, agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, presso la quale ha seguito i piani di reindustrializzazione di aree di crisi Termini Imerese e la bonifica dell’area di Bagnoli.
«Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli Italiani», spiega Conte. Il nuovo DPCM dell’11 marzo 2020 per il contrasto e la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 con il quale si andrà aggiungere altre limitazioni: chiudono le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie; negozi, bar, pub, ristoranti lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Industrie, fabbriche continuano la loro attività produttiva ma adottando protocolli di sicurezza adeguati per la protezione dei lavoratori dal contagio da COvid-19 mentre rimangono chiusi i reparti aziendali non indispensabili. Regolazioni di turni di lavoro, ferie anticipate, congedi retribuiti per i dipendenti.
Le nuove disposizioni riguardano:
1. sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccetto di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1* del decreto (sotto riportate), facenti parte degli esercizi commerciali di vicinato e della media e grande distribuzione, anche presenti nei centri commerciali. I mercati chiudono eccetto le vendite di generi alimentari. Le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie rimangono aperte. La distanza interpersonale di un metro va garantita.
2. sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – eccetto le mense e il catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di un metro. La consegna a domicilio per la sola ristorazione è consentita se si rispettano le norme igienico-sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo strade, autostrade, presso stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e ospedali gli esercizi di somministrazione bevande e alimenti rimangono aperti se rispettano la distanza consentita tra una persona e l’altra.
3. Parrucchieri, barbieri, estetisti sospendono le loro attività mentre rimangono aperti tra i servizi alla persona indicati nell’allegato 2 del decreto : lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.
4. Continuano ad offrire il loro servizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, banche, istituti finanziarie, assicurazioni e svolgere le loro attività il settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza può disporre di ridurre o sopprimere garantendo il minimo essenziale i servizi dei Trasporti pubblici locali, anche non di linea, per raggiungere l’obiettivo di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.
Lo stesso per i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, mantenendo il minimo essenziale, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministro della salute.
6. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle legate alla gestione di emergenza dovuto al nuovo coronavirus, assicurano al personale dipendente lo svolgimento dell’attività nella modalità di lavoro agile anche in deroga agli accordi individuali e individuano le attività che possono essere svolte in presenza.
7. Le attività produttive e professionali devono consentire la possibilità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza o nel proprio domicilio. Si incentivino ferie, congedi retribuiti per i dipendenti e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le attività non indispensabili alla produzione dei reparti aziendali si sospendono. Protocolli di sicurezza anti-contagio e se la distanza interpersonale è inferiore a un metro di adottare strumenti di protezione individuale. Sanificazione dei luoghi di lavoro e ammortizzatori sociali previsti per tale fine.
8. Per le attività produttive gli spostamenti devono essere limitati il più possibile all’interno dei siti e l’accesso contigentato agli spazi comuni.
9. Si predispongano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per le raccomandazioni ai nn. 7 e 8 per le sole attività produttive.
10. Si consiglia vivamente l’utilizzo del lavoro agile laddove le attività non sono sospese.
Allegato 1 del decreto:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici