Una direttiva su controlli, sanzioni e deroghe agli spostamenti vietati entrata- uscita dalle aree “a contenimento rafforzato”
09 Marzo 2020 Le “zone a contenimento rafforzato” sono le aree nelle quali il nuovo decreto del Governo n. 6 dell’8 marzo 2020 ha posto fino al 3 aprile misure più restrittive per contenere il rischio da contagio da COVID-19 (art. 1) nelle zone più colpite, e più precisamente: Regione Lombardia e 14 province di cui 5 in Emilia Romagna (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini), 1 Marche (Pesaro e Urbino), 5 in Piemonte (Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,) e tre in Veneto (Padova, Treviso, Venezia).
Viene creata così un’unica area che sostituisce le “zone rosse” a cui facevano riferimento i decreti DPCM precedenti del 1 e del 4 marzo 2020 e nella quale si devono applicare con rigore i provvedimenti emanati dal Governo che presentano misure più severe.
Il decreto contiene anche un provvedimento nell’art. 2 con cui si riformulano misure di contrasto e contenimento e nell’ art. 3 misure preventive a livello nazionale.
In queste aree ” a contenimento rafforzato” si deve in particolar modo:
– evitare gli spostamenti in entrata ed uscita da questi territori, salvo quelli motivati per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° ) si raccomanda caldamente di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
– a chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus vi è il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
Con la nuova direttiva datata 8 marzo del Ministero dell’Interno sono adottate procedure di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni riferite agli spostamenti.
L’art. 1 lettera a del DPCM dell’8 marzo recita: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
In riferimento agli spostamenti la nuova direttiva consente che possano avvenire a condizione di esigenze lavorative, anche non indifferibili, o situazioni di necessità (per svolgere un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile) o per motivi di salute (per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio) da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia e della Forza pubblica.
Si fa appello alla responsabilità da parte del cittadino.
Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
I controlli per la verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità imposti saranno effettuati lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema di trasporto:
– Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.
– Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
– Riguardo al trasporto ferroviario la Polizia ferroviaria curerà con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
– Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato” i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle suddette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
– Alle zone di frontiera.
– Nella fascia del confine italo svizzero si verificherà il possesso della documentazione giustificativa che dovrà essere prodotta da cittadini comunitari/cittadini di Paesi Terzi per i loro spostamenti in entrata/uscita dai territori indicati del decreto dell’8 marzo. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.
– Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
– Presso la scalo marittimo di Venezia si adottano le stesse misure, alle stesse condizioni, per consentire lo sbarco/imbarco. I passeggeri delle navi di crociera non potranno sbarcare per visitare la città ma transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nel paese di provenienza.
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola gli obblighi agli spostamenti è prevista nell’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità) qualora non si possa commettere un reato più grave. L’art. 650 c.p. prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Si può anche incorrere in conseguenze più gravi se si commette un reato colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del c.p.).
Per approfondimenti:
– direttiva dell’8 marzo 2020 del Ministero dell’Interno
– Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno
– DPCM dell’8 marzo 2020 n.6 (G.U. n 59 del 08 .03.2020)