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Professioni sanitarie: vaccino anti-Covid e sospensione Una circolare ministeriale chiarisce l'obbligatorietà vaccinale e l'applicazione della sospensione per effetto della normativa attualmente in vigore

24 Settembre 2021

Ha lo scopo di «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» in tempo di pandemia virale da Sars-CoV-2 l’obbligatorietà vaccinale anti-covid-19 introdotta per le professioni sanitarie e tutti gli operatori che svolgono attività legata al mondo della sanità espressa nell’art. 4 del d.l. n 44/ aprile 2021, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante obblighi vaccinali …, convertito a maggio in legge n. 76/2021.

Lo stesso articolo 1 prosegue affermando: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». E in caso di inosservanza la normativa prevede la sospensione dall’attività lavorativa e nessun compenso a meno che il datore di lavoro non riesca a trovare alla persona un’altra mansione anche inferiore, ma che non implichi contatti interpersonale e il rischio di diffusione del contagio, senza dover ricorrere in tal caso alla decurtazione della retribuzione. La sospensione rimane applicata fino alla fine della pandemia, indicata per ora al 31 dicembre 2021.

Alcune settimane fa il presidente della Federazione italiana dei medici, Fnomceo, Filippo Anelli, in un comunicato, incalzava le Asl perché applicassero la normativa per accertare il personale sanitario non ancora vaccinato e dare comunicazione agli ordini, lamentando che vi era ancora un migliaio di camici bianchi non vaccinati.

Il Ministero della Salute, a fronte di ogni dubbio al sopraggiungere di diversi interrogativi, ha inviato alle diverse federazioni degli ordini professionali sanitari – medici, veterinari, infermieri, psicologi, ostetrici, radiologi, biologi – una circolare di chiarimento sull’obbligatorietà vaccinale e sospensione dall’attività lavorativa riferita all’art.4, datata il 23 settembre.

Il principio delineato dal legislatore, nel comma 1 art. 4, quello di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza diventa, spiega il Ministero della Salute, «un requisito imprescindibile perché i medesimi (i professionisti sanitari ndr) siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica». Dunque l’obbligatorietà vaccinale è una condizione che, precisa «deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione».

Dopo che l’Asl ha accertato l’inosservanza vaccinale è tenuta a dare comunicazione al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. Quest’ultimo, a sua volta informa l’interessato della sospensione «derivante ex- lege dall’atto di accertamento dell’Asl», ossia per effetto della norma in vigore, e riporta l’annotazione relativa nell’albo.

Considerando il principio di requisito essenziale della vaccinazione per la tutela della salute pubblica e per lo svolgimento dei servizi di cura e assistenza è l’accertamento dell’Asl sull’inosservanza normativa, viene spiegato, da cui dipende la sospensione di un professionista sanitario ex lege (per effetto di quella norma) dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court. Ossia, la mancata vaccinazione comporta la sospensione che non è determinata dallo svolgimento di un’attività a contatto con le persone.

Infine annuncia pertanto che un ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) non potrà avere effetto, non comporterà l’impedimento della sospensione, in quanto non si tratta di sanzione disciplinare. .

redazione Bioetica News Torino