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Una battuta di arresto per il DDL Zan in Senato alle votazioni in Assemblea

28 Ottobre 2021

Al Senato il ddl “Zan” sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità” (2005), dopo due anni di passaggio dalla Camera, portato alla discussione in Assemblea da luglio, dopo i lavori della Commissione di giustizia, si è fermato perché non ha ottenuto l’approvazione per il prosieguo degli esami per il passaggio di legge.

È accaduto ieri, mercoledì 27 ottobre nella seduta dell’Assemblea durante la quale in un’unica votazione, a scrutigno segreto, sono state sottoposte le due proposte di Calderoli (L-Sp-PSd’Az) e La Russa (FdI) di non passare all’esame degli articoli del ddl 2005 per l’incidenza che alcuni articoli nel Testo unificato hanno sulla Costituzione (artt. 13, 16, 21, 24, 25 e 27) e della Carta Costituzionale (artt. 20 e 30). Su 287 votanti (288 erano presenti) hanno espresso parere favorevole 154 deputati mentre i contrari sono stati 131 e 2 astensioni.

Il testo unificato del ddl, articolato in 10 punti, comprende le proposte dei disegni di legge a firma di Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi. Propone di tutelare da ogni forma di violenza verbale o fisica e di ideologia l’individuo, in particolare contro le discriminazioni di genere e contro la omolesbotransofobia, modificando l’art. 604 bis del codice penale, che al comma a, punisce chi fa propaganda ideologica «fondata sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» e al comma b chi « istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziale, etnici, nazionali o religiosi.» E l’art. 604 ter successivo punisce anche chi commette reati non soggetti alla pena dell’ergastolo, che hanno dunque «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» ovvero intende agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi » che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

I proponenti del testo unificato hanno aggiunto negli articoli del codice penale 604 bis e ter accanto alle discriminazioni citate, all’art. 5, quelle su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità; espressioni il cui significato, a parte quello della disabilità, che vengono definite nell’art. 1 (si veda testo n. 2005).

Poi il testo del ddl comprende l’articolo 4 su cui si è acceso un forte dibattito da tempo, ampiamente e fortemente contestato, relativo al pluralismo delle idee e libertà delle scelte che recita: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.». Le motivazioni di contrasto sono molteplici; in sintesi c’è paradossalmente il rischio di una riduzione della libertà confinata alla difesa esclusiva di ogni forma di espressione, di pensiero, o di attività organizzativa aderente alla cultura omosessuale, lesbica, bigender e transgender. E poi, come è stato più volte sottolineato, non vi è alcun vuoto normativo.

Nell’articolo 7 del testo del ddl viene chiesta l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia allo scopo di «promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione». Una giornata dedicata che nella sensibilizzazione nelle scuole verrebbe ad inficiare il rispetto per le diversità di tutti e di ognuno.

Tutti e tre punti sono nodi giuridici importanti. Così proposto il testo andrebbe a ledere il diritto alla libertà sancito dalla Costituzione, alla pluralità di espressione e di opinioni, di fede (a proposito, la Santa sede ricordò in una lettera il Concordato con lo Stato sulla libertà di culto), della Chiesa cattolica nella missione della trasmissione della fede nelle scuole, dei genitori per l’indirizzo educativo dei propri figli e non obbligati all’insegnamento della fluidità dell’identità di genere a prescindere dal sesso (oggi mi sento femmina e domani mi sento uomo) e della scuola.

I punti contestati creano perplessità già emerse in sede di esame alla Camera, riguardo alla Costituzione, che già considera i rapporti dei cittadini con lo stato, delle istituzioni religiose e sull’insegnamento dei figli.

  • art. 13 afferma che «la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  • art. 16 sulla libertà di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, eccetto motivi di sanità e sicurezza, e su nessuna restrizione per motivi politici
  • art. 21 afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a  sequestro  soltanto  per  atto  motivato dell’autorità  giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla  stampa  espressamente  lo  autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa  prescriva per l’indicazione dei responsabili ……Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»
  • art. 24 afferma «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimenti»
  • art. 25: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
  • art. 27: «la responsabilità penale è personale».

Sulla libertà di religione l’art. 20 stabilisce che «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».

E in fatto di educazione e di istruzione dei figli l’art. 30 nella parte relativa alla regolamentazione dei rapporti etico-sociali, scrive che: «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio».

(aggiornamento 28 10 2021 ore 21.44)


Per approfondire l’argomento puoi leggere i nostri articoli

ddl Zan: sarà discusso in Assemblea il 13 luglio, 300 docenti scrivono con la proposta Zan 12 luglio 2021

Lettera di Polis Pro Persona, settanta associazioni scrivono ai senatori contro il ddl Zan, 3 luglio 2021

Invece documenti provenienti da altre fonti:

Incompatibilità tra identità di genere promossa dal ddl Zan e la dottrina cattolica, richiamata in Esortazione apostolica Amoris Letitia di Papa Francesco al par. 56 riferita come ideologia gender che  «nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo».

Coscienza cristiana dei cattolici nell’impegno della vita politica, in Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II.

Ddl Zan: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale, vaticanews.it, 28 10 2021

Ass. Pro Vita e Famiglia, Ddl Zan /vaticano, da papa Francesco chiara riprovazione del Gender. Politici cattolici votino secondo il Magistero, 27 ottobre 2021

Lettera 150, appello di accademici contro ddl Zan

Concordato tra Stato e Santa Sede: Testo integrale della Nota Verbale, 17 giugno 2021 su vaticannews.it

redazione Bioetica News Torino
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