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90 Luglio - Agosto 2022
Speciale Disabilità e bioetica Tra vecchie e nuove fragilità

A proposito del cognome da attribuire ai figli Nella recente sentenza della Corte Costituzionale

Abstract

Note a margine della sentenza n. 131 in data 31 maggio 2022 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 262, primo comma del codice civile, e delle norme consequenziali, «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto»


L’articolo 262 del codice civile è intitolato: «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio» e, al primo comma, dispone(va) quanto segue: «Il figlio assume il cognome  del  genitore  che  per  primo  lo ha riconosciuto.  Se il  riconoscimento è  stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre».

Prenome e cognome rappresentano, secondo il legislatore del 1942 che emanò il codice civile ancora vigente, il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferiscono identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico come di diritto privato.

Contestualizzando la norma, l’articolo 6 del codice civile, che li disciplina, assieme allo pseudonimo nel successivo articolo 9, si comprende come, per il legislatore dell’epoca, con gli strumenti allora disponibili, cognome e prenome fossero sufficienti per identificare una persona.
Con l’evolversi dei tempi e lo sviluppo tecnologico agli elementi identificativi originari, che rimangono fondamentali, se ne sono aggiunti altri ― si pensi, per esempio, all’indirizzo email ― che concorrono a formare un complesso unitario che riflette l’identità di una persona.

L’identità personale come diritto è il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, tanto ordinaria che costituzionale e della dottrina che,  per successive approssimazioni, è a mettere a fuoco l’esistenza di questo diritto, definendolo come inviolabile ed inalienabile, ossia un diritto fondamentale sul quale poggia l’architettura costituzionale, stante il principio personalista che la informa.

La Corte costituzionale ne ha dato una sintetica quanto ammirabile, definizione: il diritto all’identità personale è il diritto ad essere se stesso. Dunque, quando si parla del prenome e del cognome si parla dei due elementi di base che definiscono l’identità personale e che vengono in rilievo nella sentenza che qui si commenta punto.

Con precedente sentenza (C. 286/2016) la Corte costituzionale, ritenuto che, sebbene la norma sulla automatica attribuzione del cognome paterno anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non sia prevista da alcuna norma di legge, è desumibile dal sistema normativo in quanto presupposta da una serie di norme tra cui lo stesso articolo 262 codice civile e ne ha desunto che la preclusione della possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome della madre “pregiudichi” il diritto all’identità personale del minore e al contempo costituisce un irragionevole disparità di trattamento tra coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.

Quanto all’articolo 262 del codice civile, la Corte, rifacendosi a suoi precedenti, rileva che «il cognome, quale fulcro, insieme al prenome, dell’identità giuridica e sociale, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve pertanto radicarsi nell’identità familiare e, al contempo riflettere la funzione che riveste anche in una proiezione futura rispetto alla persona».

«Sono dunque proprio le modalità con cui il cognome testimonia l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l’uguaglianza e la pari dignità dei genitori».

La norma sull’attribuzione del padre è «il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche nell’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto». «Si tratta, prosegue la Corte, richiamando precedenti proprie sentenze, di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell’articolo 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto tra genitori, uniti nel perseguire l’interesse del figlio, né (…) nel coordinamento tra principio di uguaglianza e finalità di salvaguardia dell’unità familiare appunto (…). Ė infatti proprio l’uguaglianza che garantisce quell’unità e, viceversa, è la disuguaglianza a metterla in pericolo, poiché l’unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti tra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità».

«Il carattere in  sé discriminatorio della disposizione contenuta nell’articolo 262 codice civile, il suo riverberarsi sull’identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici rispetto al cognome i rapporti tra I genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. Il cognome del figlio deve comporsi con I cognomi dei genitori (…) salvo loro diverso accordo. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiazioni: trasla sull’identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali».

In definitiva, l’identità personale del figlio si arricchisce e completa, quanto al cognome, con l’attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori e si concilia con l’uguaglianza e la parità all’interno del rapporto coniugale. Da cui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, nonché di tutte le norme funzionalmente e teleogicamente ad esso collegate.

La Corte è consapevole che questa sentenza crea un vuoto normativo ed invita il Parlamento ad intervenire con urgenza emanando una legge che impedisca, da un lato, che l’attribuzione del cognome di entrambi I genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un effetto moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome e, dall’altro, che il figlio non si veda attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

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La sentenza è stata bene accolta e salutata come una ulteriore realizzazione dei dettati costituzionali, come affermazione dell’effettiva parità tra uomo e donna all’interno di un qualsiasi rapporto coniugale.

Inoltre, la sentenza allinea l’Italia al resto dei Paesi europei, che prevedono in vario modo il doppio cognome, ovvero la possibilità di scelta da parte dei genitori.

La sentenza,  infine, conclude precisando che il nuovo regime nascente dalla declaratoria di incostituzionalità  trova applicazione nel momento attributivo del cognome, sicché sarà applicabile alle sole ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.

In Parlamento giacciono diverse proposte di legge, depositate ancora prima della sentenza. Vedremo con quale solerzia il legislatore provvederà per evitare il far west dei cognomi.

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90 Luglio - Agosto 2022 Speciale Disabilità e bioetica Tra vecchie e nuove fragilità