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Cura domiciliare Covid-19: quale obbligo del medico di famiglia? Una nota congiunta delle società mediche Simg e Simit sulle nuove linee guida. Sentenza del Consiglio di Stato sulla circolare ministeriale sospesa dal Tar Lazio

19 Gennaio 2022

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e le aree mediche Covid-19 occupate, con un tasso al 18% per il primo e al 26% per il secondo, dai dati di monitoraggio ministeriale del 12 gennaio scorso nella settimana dal 3 al 9 gennaio, in cui si evidenzia come ciò «sta imponendo una revisione organizzativa delle prestazioni assistenziali erogate a favore dei pazienti Covid-19» e la necessità di aggravare le condizioni di sovraccarico dei servizi sanitari.

Sulla cura domiciliare per i pazienti covid-19 con sintomi lievi-moderati le società italiane di Medicina generale e delle cure primarie, Simg, e quella di Malattie infettive e tropicali (Simit) hanno voluto precisare in una nota comune sia la validità delle indicazioni ministeriali rivolte alcuni mesi fa al medico per la gestione clinico-terapeutica del paziente e sia l’obbligo del professionista sanitario di fare sempre riferimento alle evidenze scientifiche più aggiornate disponibili mentre offrono alcune linee guida su indicazioni terapeutiche più recenti secondo le evidenze scientifiche.

Cure domiciliari con pazienti Covid-19 lieve – moderato

Ad oggi le cure specifiche domiciliari per il Covid-19 sono: «l’astensione terapeutica e il monitoraggio del caso sono raccomandati di fronte ad un paziente completamente privo di sintomi, mentre l’utilizzo di farmaci sintomatici (antipiretici, antiinfiammatori, anti-tussigeni, decongestinanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintomatici non a rischio di evoluzione».

La valutazione da farsi nei soggetti paucisintomatici di somministrazione di farmaci sintomatici sopracitati va presa – sostiene la nota – «in tutti i pazienti già alla prima comparsa dei primi sintomi, anche lievi, e deve essere attentamente valutato, oltre che con semplici strumenti – saturimetro – e scale MEWS, soprattutto con l’applicazione di indici affidabili presenti nel software della medicina generale – Hs-Covid (Vulnerability Index) – che tengono conto della presenza di una serie di fattori influenti negativamente sull’evoluzione della malattia».

Nella valutazione va tenuto conto dello stato vaccinale: dosi, tipo di vaccino somministrato, distanza temporale dall’ultima somministrazione.

Dopo che il medico curante ha appurato vi sia un rischio elevato in un malato fragile o vulnerabile oggi deve avviare al più presto i contatti con i centri specialistici di riferimento per la prescrizione o somministrazione di anticorpi monoclonali specifici e/o di antivirali ad azione diretta anti-Sars-CoV-2.

Quali obblighi per il medico?

Nella nota informativa le due società spiegano che il medico che «non si adegua a queste linee guida commette un grave errore di negligenza e può essere incolpato».

Fanno una precisione. Alle regole prescrittive che sono date dagli enti regolatori e in Italia dall’Aifa e si basano su evidenze scientifiche dovute a valutazioni e continui confronti dei risultati da studi clinici controllati fanno seguito raccomandazioni diffuse da linee guida. Una appropriatezza prescrittiva è dall’uso del farmaco secondo le indicazioni registrate e dal suo dosaggio e tempi di somministrazione riferendosi alle normative più recenti. Mettono in guardia dall’uso di un farmaco improvvisato e inappropriato che può causare eventi avversi gravi ed eventi collaterali di importante entità.

La prescrizione dei farmaci off label per un uso diverso da quello per il quale è stato autorizzato in Italia viene riconosciuta come obbligo etico e deontologica solo laddove vi siano studi clinici controllati e la firma di consenso informato da parte del paziente.

I prescrittori hanno la responsabilità professionale e l’obbligo di seguire «le raccomandazioni indicate dalle linee-guida o, in assenza di queste, di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali» come prevede la legge 24 del 2017 Gelli-Bianco. E pertanto le due società invitano il professionista a rispettare i suoi obblighi di riferirsi alle evidenze scientifiche disponibili più aggiornate e migliori.

In merito alla sentenza del Tar Lazio sulla circolare ministeriale sulle cure domiciliari

E sulla circolare ministeriale sulle cure domiciliari del 26 aprile 2021 che in merito alle cure domiciliari Covid-19 è stata oggetto di un ricorso recente accolto dal Tar Lazio per porsi in contrasto con l’attività professionale in libertà di agire secondo scienza e coscienza e di assumersi la propria responsabilità della terapia prescritta, le due società mediche Simg e la Simit replicano che la sentenza mantiene immutato il principio della legge 24 sopracitato, che rappresenta «il riferimento principe per la responsabilità del professionista senza contraddire l’indipendenza decisionale del professionista su come meglio curare il malato basandosi sulla corretta interpretazione del caso e conseguentemente del suo trattamento più idoneo».

Al riguardo anche il presidente Filippo Anelli della Federazione dei medici Fnomceo ha espresso che «nella sostanza non cambia nulla» e che «allora si poteva agire solo sulle complicanze. Quelle del Ministero erano solo indicazioni, anche allora i medici erano liberi di prescrivere i farmaci a seconda dei sintomi. Il medico decide sempre sulla base del singolo paziente».

Arriva infine in data 19 gennaio la sentenza del Consiglio di Stato che sospende il pronunciamento del Tar Lazio. Quest’ultimo aveva sospeso la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 in materia di cure domiciliari covid-19 perché considerata di natura vincolante per i medici di medicina generale nella scelta delle terapie.

Il decreto, a firma del presidente Franco Frattini, invece ribalta la situazione spiegando che il testo contiene spesso affermazioni, «“raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto» e di conseguenza «non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale».

La circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021 riportava in allegato le raccomandazioni dell’agenzia italiana del farmaco Aifa sui farmaci per la gestione domiciliare di Covid-19. Per la terapia sintomatica veniva riportato: «paracetamolo o Fans possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari (a meno che non esista chiara controindicazione all’uso). Altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico» .

(aggiornamento 20 gennaio 2022 ore 8.55)

CCBYSA

redazione Bioetica News Torino
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