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58 Giugno 2019
Speciale Dalle cure palliative alle DAT

DAT e fine vita: la legge 219 Se ne è parlato al Convegno di Palazzo di Giustizia di Torino

Ad oggi, la relazione di cura si basa sul consenso informato, cioè quello che decide l’interessato. Nel consenso informato si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. […] La legge 219 consolida il concetto di consenso informato per quanto riguarda la sospensione delle cure.
Maurizio Mori, 9 maggio 2019

A più di un anno dalla promulgazione della legge 219 sul biotestamento, la spinosa questione della disposizione anticipata di trattamento (DAT) genera ancora tumultuosi dibattiti dal nord al sud Italia.
Non ci si può arrogare il diritto di decidere per la vita degli altri, afferma il professor Maurizio Mori, Docente Ordinario di Bioetica nella Facoltà di Lettere e Filosofia nell’Università degli Studi di Torino, nel suo discorso tenutosi al Palazzo di Giustizia di Torino al recente convegno sul tema «Fine Vita e Testamento Biologico: Questioni Attuali e Problemi Aperti», ma i pareri sono discordanti. Il vero interrogativo per quanto riguarda la legge 219 − nodo cruciale del convegno sopra citato − è questo: l’interruzione delle cure che il paziente può richiedere è, in fondo, una velata liberalizzazione della pratica di eutanasia?

Ciò che è evidente è che per la prima volta nella storia l’essere umano può appellarsi ai medici per porre fine alla sua vita; il progresso tecnico-scientifico ha senz’altro favorito lo sviluppo di una società fortemente antropocentrica di matrice illuministica, nella quale l’uomo si palesa padrone assoluto del proprio destino. Egli è in grado di mantenere il pieno controllo della sua vita, dalla nascita alla morte, lasciandosi alle spalle gli antichi e logori atteggiamenti remissivi. Scienza e tecnica hanno profondamente modificato la biologia, dando vita a nuovi modi di nascere e di morire.

Le questioni giuridiche che sono andate delineandosi a seguito di tali innovazioni socio-scientifiche dovrebbero essere asservite alle leggi universali di dignità ed eguaglianza tra gli individui, eppure la legislatura fatica a seguire un percorso lineare in questo senso, dal momento che i disegni di legge posti all’attenzione del Parlamento sono costantemente oggetto di aspri dibattiti originati da divergenti convinzioni etico-morali.

I casi Welby e Englaro hanno fortemente destabilizzato il sistema giuridico italiano, e la legge 219 ne è una chiara conseguenza. In un Paese profondamente cattolico come l’Italia, la convalida della disposizione anticipata di trattamento ha rappresentato una svolta epocale, sebbene l’eutanasia rimanga ancora un tabù.

Il paziente ha diritto a modificare il suo percorso di cura precedentemente strutturato insieme al medico curante, afferma  l’avvocato Francesca Paruzzo del Foro di Torino e Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale nel medesimo Convegno: «quando si parla della legge 219 dobbiamo tenere bene a mente che non si tratta solo del diritto di conoscere o di rifiutare una cura ma anche di revocare i trattamenti terapeutici di durata. Io ho il diritto di cambiare idea, anche laddove ciò determini la morte». La legge 219 afferma che sorge in capo al medico il dovere di rispettare la volontà del paziente, ed è il medico che pone in essere una condotta naturalisticamente attiva, che si traduce nello spegnimento del respiratore e dei sistemi di nutrizione e idratazione artificiali pur mantenendosi esente da ogni responsabilità civile e penale. La legge non intacca però in alcun modo le leggi 579 e 580 del Codice Penale, che prevedono gravi sanzioni in caso di istigazione e aiuto al suicidio.

Dal punto di vista medico la questione appare ancor più complessa. Come afferma il dottor Sergio Livigni, Direttore della Struttura Complessa Anestesia Rianimazione B DEA dell’Ospedale Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco, «dato emblematico è che l’Italia è il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l’utilizzo di oppioidi come farmaci analgesici nei passaggi di Pronto Soccorso. Considerando che una buona parte dei pazienti di Pronto Soccorso sono pazienti morenti, il fatto che vengano loro somministrati pochi oppioidi e poca morfina dovrebbe far pensare. Non solo, quindi, l’ospedale è l’ultimo posto dove una persona sceglierebbe di andare a morire, ma si muore oggettivamente male».
Inoltre, aggiunge il dottor Livigni, occorre considerare cosa rimane di una persona le cui funzioni biologiche dipendono in toto da una macchina. La tecnologia sanitaria è riuscita a separare la biografia della persona dalla sua esistenza biologica, proponendo nuovi quesiti etici e morali che tuttora non trovano risposta univoca.

© Bioetica News Torino, Giugno 2019 - Riproduzione Vietata