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51 Settembre 2018
Speciale Disposizioni anticipate di trattamento e obiezione di coscienza

Dat e obiezione di coscienza. Saluto dell’Arcivescovo Mons. C. Nosiglia

Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, Convegno, Torino, 19 maggio 2018 @ F.A. D'Angelo
Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, al convegno di Torino, 19 maggio 2018 @ F.A. D’Angelo

Do volentieri il benvenuto ai relatori e a voi tutti partecipanti a questo convegno e vi ringrazio della vostra presenza. La mia riconoscenza va in modo particolare al Presidente del Centro Cattolico di Bioetica, Prof. Giorgio Palestro, e al direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute, don Paolo Fini, che con i loro collaboratori hanno accolto il mio invito a programmare questa iniziativa. Manifesto anche la mia gratitudine all’Ordine dei Medici e all’Accademia di Medicina che hanno offerto il loro patrocinio per il nostro incontro.

La legge n. 219/2017 ha aspetti positivi ma anche suscitato serie e legittime critiche

Ho profondamente desiderato questo evento perché sono consapevole che la legge Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, ratificata dal Senato il 14 dicembre 2017, è stata giudicata in alcuni aspetti positivi, quali la sottolineatura dell’importanza del consenso informato e delle cure palliative, ma ha anche suscitato serie e legittime critiche e osservazioni sia presso i vescovi, sia in una parte consistente dell’opinione pubblica e in molti operatori sanitari. Il serrato dibattito mediatico che ne è scaturito ha rischiato di creare maggiore confusione.

In sé e per sé la possibilità di stilare le DAT non è negativa. Anche la Nuova carta degli operatori sanitari, pubblicata dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari nel 2016, afferma al paragrafo 150 che

escludendo ogni atto di natura eutanasica, il paziente può esprimere in anticipo la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso.
avv. Pino Morandini, magistrato, vice-presidente nazionale del MpV e  avv. Mauro Ronco, Professore Emerito di Diritto Penale e Presidente del Centro Studi Rosario Livatino © F. A.D'Angelo
Magistrato Pino Morandini, Vice-presidente nazionale del MpV e avv. Mauro Ronco, Professore Emerito di Diritto Penale e Presidente del Centro Studi Rosario Livatino © F. A.D’Angelo

È però particolarmente discusso di questa legge il quinto comma del primo articolo perché dà l’impressione che il paziente possa rifiutare anche i trattamenti finalizzati alla sua guarigione e all’indispensabile apporto idrico e alimentare. Se così fosse, sarebbe più che mai giustificata una seria opposizione perché tale scelta si configurerebbe come una forma di “eutanasia passiva”. Il sesto comma del medesimo articolo inoltre sembra togliere ogni possibilità di obiezione da parte del medico perché asserisce che «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo».

Va rilevato che lo stesso comma precisa che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norma di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Questo assunto dovrebbe far intendere che non sia concessa nessuna deriva eutanasica visto che la legge italiana commina pene severe a chi la provoca o vi collabora (cfr. articoli 579-580 del c.p.). Inoltre, il Codice deontologico dei medici all’articolo 17 asserisce che «il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte». La non messa in atto o l’eventuale sospensione dei trattamenti non dovrebbe quindi mai essere effettuata se motivata dall’arbitraria volontà di darsi la morte, ma solo se percepita come un trattamento sproporzionato in riferimento al quadro clinico del paziente.

Dat  obiezione di coscienza, convegno Torino 2018 ©F. A.D'Angelo
Dat obiezione di coscienza, convegno nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Torino 19 maggio 2018 ©F. A.D’Angelo

In questo senso si è espresso anche il paragrafo 152 della Nuova carta degli operatori sanitari che, facendo riferimento al documento della Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicato nel 2007 e intititolato Responsa ad quaestiones ab Episcopali Conferentia Foederatorum Ameriae, afferma che «la nutrizione e l’idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure di base dovute al morente, quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio». L’obbligo di somministrazione non è quindi assoluto. Permane «nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità». La nutrizione e l’idratazione artificiale potrebbero essere, infatti, addirittura dannose e potrebbero causare una morte anticipata qualora il paziente nella fase terminale avesse una limitata capacità di metabolizzare gli alimenti o fosse in blocco renale.

Rimangono però riserve interpretative che potrebbero aprire scenari preoccupanti. A scanso di equivoci, pertanto, da più parti sì è invocata la possibilità e in parte la necessità di prevedere l’obiezione di coscienza. Questo invito è stato espresso anche il 25 gennaio scorso dal comunicato finale del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana che così recita:

I Vescovi si sono confrontati anche sulla Legge relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento, giudicata ideologica e controversa, specie nel suo definire come terapia sanitaria l’idratazione e la nutrizione artificiale o nel non prevedere la possibilità di obiezione di coscienza da parte del medico. Nel riaffermare la centralità dell’alleanza tra medico e paziente, il Consiglio episcopale ha ribadito l’impegno culturale della Chiesa nel servizio alla vita come pure nella prossimità alla persona esposta alla massima fragilità.
Dat e obiezione di coscienza Facoltà Teologica Torino 2018_F. A. D'Angelo
Dat obiezione di coscienza, convegno nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Torino 19 maggio 2018 ©F. A.D’Angelo

In linea con le preoccupazioni espresse dalla CEI, non sono pochi coloro che propongono di precisare nei successivi regolamenti applicativi quanto nella legge lascia adito a interpretazioni ambigue. In attesa di questi sviluppi auguro a tutti voi qui presenti di un adeguato servizio alla vita anche nella sua fase terminale. Ci guidi la consapevolezza espressa da Papa Francesco nel Messaggio ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo della Word Medical Association tenuto a Roma il 16 e 17 novembre scorsi quando il Papa diceva

della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte […]. In seno alle società democratiche, argomenti delicati come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – anche normative – il più possibile condivise

Queste parole del Papa indubbiamente danno una grande luce ma sono tutto sommato anche tradizionali nel magistero dei Papi per quanto riguarda il fine vita. Ora voglio rinnovare a voi tutti il grazie per la vostra partecipazione. Prenderò visione poi volentieri e con interesse di tutti i vostri interventi e considerazioni che vorrete fare e proporre. Buon lavoro.

 Monsignor Cesare Nosiglia 

© Bioetica News Torino, Settembre 2018 - Riproduzione Vietata