1. La Corte europea dei diritti dell’uomo boccia il divieto della diagnosi genetica pre-impianto. Il parere del Centro Europeo per la Legge e la Giustizia
28 agosto 2012
Il 28 agosto scorso la seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha reso pubblica la sua prima sentenza* relativa all’accesso alla diagnosi genetica pre-impianto (Dgp), la tecnica di screening e selezione di embrioni fecondati in vitro in vista della procreazione di un figlio senza le caratteristiche genetiche prese in esame di volta in volta. Da questa sentenza risulta che l’accesso alla Dgp può effettivamente essere considerato un diritto in Europa, un diritto garantito indirettamente dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza non è definitiva ed è suscettibile di rinvio alla Grande Camera per il riesame.
Di seguito, ampi stralci del commento della sentenza a cura del Centro Europeo per la Legge e la Giustizia (Eclj, http://eclj.org ), organizzazione non governativa di ispirazione cristiana dedicata alla promozione e alla tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo, riportato dall’agenzia Sir il 29 agosto:
Il caso di Rosetta Costa e Walter Pavan contro la legislazione italiana (n. 54270/10 depositato il 20 settembre 2010) riguarda una coppia di italiani portatori sani di fibrosi cistica. In precedenza avevano già abortito per evitare la nascita di un bambino malato. Desiderando un figlio non affetto da fibrosi cistica, la coppia ha sostenuto davanti alla Corte che il divieto della diagnosi genetica pre-impianto (Dgp) imposto dalla legge n. 40/2004 lede la loro vita privata e familiare. La Dgp consente loro di selezionare un embrione sano prima del trasferimento in utero, piuttosto che procedere a una selezione, a posteriori, con l’aborto.
La legge n° 40/2004, che disciplina la procreazione assistita (Pma), è stata adottata in Italia dopo un lungo e difficile dibattito nazionale. Dopo il voto in Parlamento, i suoi critici hanno cercato varie volte di ottenere la sua abrogazione con un referendum, che non ha dato esito favorevole, così si sono rivolti alla Corte europea. (…)
La seconda Sezione europea ha accettato di esprimere un giudizio sul Diritto interno italiano e ha dato ragione ai coniugi Pavan, affermando, in sostanza, che il legislatore non è stato coerente nel vietare la Dgp mentre tollerava l’aborto terapeutico. Ai sensi di tale sentenza, l’Italia dovrebbe legalizzare la diagnosi genetica pre-impianto, a meno che il caso venga rinviato alla Grande Camera.
Questa sentenza può essere criticata sotto vari aspetti.
In primo luogo, la Sezione ha dichiarato ricevibile la richiesta, anche se i coniugi Pavan non hanno fatto alcun ricorso in Italia e non si sono rivolti ad alcuna giurisdizione interna, il che fa assomigliare il loro ricorso ad una actio popularis. Un tale ricorso interno non era destinato a fallire in anticipo, come evidenziano le varie decisioni giudiziarie recenti, che hanno imposto l’accesso alla diagnosi genetica pre-impianto per altre coppie. Tale ricorso interno avrebbe inoltre potuto portare a una decisione della Corte costituzionale sulla legge 40. In tal modo il carattere sussidiario della Corte europea sarebbe stato rispettato. La Sezione, tuttavia, di solito molto severa per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, non ha ritenuto necessario aspettare che i giudici nazionali avessero la possibilità di esprimersi (…).
Ad ogni modo, dichiarando questo ricorso ricevibile, la Corte apre la possibilità di contestare qualunque sentenza direttamente davanti a essa, senza nemmeno aver dimostrato la propria qualità di vittima (…).
Per far entrare questo caso nell’ambito dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte afferma che «il desiderio» di avere un figlio non malato «costituisce una forma di espressione della propria vita privata e familiare» e «rientra nell’ambito della protezione dell’articolo 8» (§ 57). Di conseguenza, l’impossibilità legale di realizzare questo desiderio con tecniche Pma e Dgp darebbe ai ricorrenti la qualità di «vittime» e costituirebbe una interferenza del governo nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare (§ 58).
Anche se la Sezione lo nega (§ 53), bisogna constatare l’enunciazione di un nuovo diritto: un diritto all’eugenetica. (…) Avendo enunciato un «diritto di mettere al mondo un bambino che non è affetto dalla malattia» (§ 65), per la Sezione si tratta di verificare se il divieto della Dgp lede tale diritto.
Nel merito, la sentenza non sostiene (e non ne sarebbe capace) che il divieto della Dgp è di per sé contrario alla Convenzione. (…) Secondo il ragionamento dei giudici europei, l’Italia non avrebbe potuto essere condannata se avesse vietato l’aborto detto terapeutico. È solo perché l’Italia permette questo aborto che la sentenza trova una base per imporre la legalizzazione della Dgp.
Qualunque cosa si possa pensare della coerenza interna della legislazione italiana, visto che il divieto della diagnosi genetica pre-impianto non è di per sé contrario alla Convenzione, non è chiaro come questa “incoerenza” autorizzerebbe la Sezione a sostituirsi al legislatore e alle giurisdizioni nazionali, imponendo loro il proprio arbitrio etico e a enunciare un vero e proprio “diritto all’eugenismo”.
Per questi motivi, l’Eclj ritiene necessario che questo caso venga rinviato alla Grande Camera, visto che la sentenza porta a una nuova questione e solleva seri problemi legali.
[* il testo integrale della sentenza (in lingua francese) è disponibile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo: http://hudoc.echr.coe.int/]
2. Svelato meccanismo fondamentale per la sintesi delle proteine
14 agosto 2012
I ricercatori delle università di Sheffield e di Harvard hanno scoperto il processo che permette di produrre le proteine, i “mattoni della vita”, sia negli organismi più semplici come i lieviti, sia in quelli più complessi come l’uomo. Lo studio, pubblicato il 14 agosto su «Nature Communications» (Vol. 3, Art. n°1006), rivela per la prima volta i dettagli del complesso meccanismo che, all’interno della cellula, regola il trasporto dello “stampo” necessario alla fabbricazione delle proteine, ovvero la molecola di Rna messaggero (mRna). Una volta prodotto nel nucleo della cellula a partire dalle informazioni contenute nei geni del Dna, l’mRna deve essere trasferito nel citoplasma, dove viene usato appunto come stampo per la produzione delle proteine in una specie di catena di montaggio costituita dai ribosomi.
Grazie alla nuova ricerca dei ricercatori inglesi e statunitensi è stato possibile scoprire che il passaggio dal nucleo al citoplasma è regolato da un complesso sistema di proteine chiamato «Trex», che consegna alle molecole di mRna un “lasciapassare” attestante la loro idoneità al viaggio perché complete e promosse ai test di controllo qualità nel nucleo.
«Quando un’auto viene prodotta in una fabbrica», spiega il coordinatore dello studio Stuart Wilson, «attraversa diversi stadi in cui vengono man mano aggiunti pezzi e, alla fine, viene sottoposta a un controllo di qualità prima di finire negli autosaloni. Allo stesso modo l’mRna passa attraverso diverse modificazioni nel nucleo, dove alcuni pezzi vengono aggiunti e altri rimossi. Solo quando arriva alla fine della linea di produzione e passa tutti i controlli, ottiene il passaporto e può andare nel citoplasma per la produzione delle proteine. Finora non era chiaro proprio come la cellula venisse a sapere che l’mRna è pronto».
Questo processo, ricorda Wilson, «è essenziale per la vita e, quando funziona male, può provocare malattie come quelle che colpiscono i neuroni del movimento o il cancro.
3. In Svizzera boom dei test fai-da-te per la diagnosi prenatale della sindrome di Down
31 luglio 2012
Da metà agosto in Svizzera, Austria e Germania è in commercio un test prenatale che consente di stabilire e capire già alla nona settimana di gravidanza se il nascituro è affetto dalla Sindrome di Down: per eseguirlo occorrono un prelievo di sangue e 1.200 euro.
Molte le proteste. La Federazione internazionale delle organizzazioni della Sindome di Down, per esempio, si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo per «riconoscere e proteggere il diritto alla vita delle persone con la sindrome di Down». Mentre altre associazioni di pazienti sostengono che test di questo genere «favoriscono l’eugenetica».
Attualmente in Italia l’esame diagnostico previsto dal Servizio sanitario nazionale per le gestanti over 35 è l’amniocentesi e si può fare solo alla sedicesima settimana.
4. Comitato nazionale di bioetica: «Obiezione di coscienza è diritto inviolabile»
30 luglio 2012
La sfida posta dalle nuove frontiere della scienza e della biomedicina allo Stato costituzionale e pluralista è raccolta da un documento del Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) sull’obiezione di coscienza diffuso a fine luglio. Il documento, ha precisato il vicepresidente del Cnb Lorenzo D’Avack, «è stato esaminato da un punto di vista generale», senza limitarsi a campi in cui sono già in vigore leggi, come quelle sull’aborto o sulla procreazione medicalmente assistita. Il testo è stato approvato praticamente all’unanimità, con un solo voto contrario, quello di Carlo Flamigni, che però si è astenuto sulle conclusioni.
Nel documento, redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all’Università Cattolica, si legge che «bisogna evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza, strumentalizzando chi esercita una professione». Nelle conclusioni si afferma che l’obiezione di coscienza in bioetica «è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo». Nel sottolineare che essa «va esercitata in modo sostenibile», si ribadisce che è «un diritto della persona e un’istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili».
Il Cnb raccomanda che l’esercizio di questo diritto fondamentale sia disciplinato in modo tale «da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e, quindi, non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco gratificanti». Allo scopo si chiede «la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni», che «può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato, in modo da equilibrare sulla base dei dati disponibili il numero degli obiettori e dei non obiettori». Si indica anche la strada di controlli «a posteriori» per accertare che l’obiettore non svolga attività incompatibili con la sua scelta dichiarata. Sono da evitare, però, processi alle intenzioni a priori che mortificano la sua libertà.
La legittimità dell’obiezione testimonia che il diritto costituzionale più aggiornato «accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza» (espresse nelle leggi vigenti), proprio perché i principi richiamati sono presenti nella Carta fondamentale dello Stato. La complessità della questione, secondo il Cnb, suggerisce comunque l’intervento degli Ordini professionali per definire chi è legittimato a esercitare l’obiezione.
5. Olanda: eutanasia +73%
27 luglio 2012
Da quando, a fine 2001, l’Olanda ha tradotto in legge le sentenze di tribunale che in anni precedenti avevano autorizzato la pratica dell’eutanasia, le morti eutanasiche sono aumentate del 73%. Lo rivela la rivista medica britannica «Lancet», che ha pubblicato le conclusioni di uno studio sui dati dal 2003 al 2010. In questi sette anni il numero di eutanasizzati è passato dai 1.815 casi iniziali ai 3.136 del 2010, registrando un’accelerazione del 35% negli ultimi due anni (2.331 morti per eutanasia nel 2008 rispetto ai 3.136 del 2010).
È aumentata anche la percentuale di morti eutanasiche che non vengono denunciate ed è cresciuto il numero di domande di eutanasia accolte (il 45% nel 2010, mentre nel 2005 erano state il 37%). È diminuito, invece, il numero di eutanasie praticate senza né la richiesta né il consenso dell’interessato: nel 2005 erano state 550, scese a 300 nel 2010.
L’eutanasia è ancora vietata in tutto il mondo, all’infuori che nel Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), mentre in Svizzera e in tre dei 50 Stati Usa (Washington, Oregon e Montana) è permesso solo il suicidio assistito (dove a darsi la morte è il diretto interessato).
Da notare, sempre in tema di integrità fisica, che i medici olandesi hanno assunto un atteggiamento militante di segno opposto nei confronti della circoncisione maschile, un’antica pratica propria sia degli ebrei che dei musulmani. Secondo l’Ordine dei medici olandese, infatti, «la circoncisione non terapeutica di minorenni maschi viola il diritto del bambino all’autonomia e all’integrità fisica», per cui si dovrebbe rendere illegale.
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