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Dalla difesa dalla pornografia alla recente sentenza penale della Corte Costituzionale che apre a perplessità

02 Novembre 2021

Un impegno più che trentennale è quello della nota Associazione Meter onlus di Avola, in Sicilia, che con il suo fondatore don Fortunato Noto mette ogni sforzo possibile nella difesa dei bambini dalla violenza, dai soprusi e dall’indifferenza contro la pedofilia e la pornografia, estendendo le proprie reti nel territorio italiano e collaborazioni con diversi organi istituzionali e polizie internazionali nella lotta a questo tipo di criminalità sessuale in Italia e in altri Paesi.

Lo aveva ricordato Papa Francesco durante l‘incontro in Vaticano con i suoi associati in occasione della ricorrenza celebrativa della XXV Giornata per la difesa dei Bambini Vittime della violenza, istituita dall’Associazione, tenutasi maggio scorso. Allora il Santo Padre definì l’abuso sui minori «una sorta di omicidio psicologico” e in tanti casi una cancellazione dell’infanzia». Nel discorso sul loro operato affermò: «è quanto mai necessario perché, purtroppo, continuano gli abusi perpetrati ai danni dei bambini. Mi riferisco in modo particolare agli adescamenti che avvengono mediante internet e i vari social media, con pagine e portali dedicati alla pedopornografia. Si tratta di una piaga che, da una parte, richiede di essere affrontata con rinnovata determinazione dalle istituzioni pubbliche, dalle autorità, e dall’altra, necessita di una presa di coscienza ancora più forte delle famiglie e delle diverse agenzie educative. Anche oggi vediamo quante volte nelle famiglie, la prima reazione è coprire tutto. Una prima reazione che c’è sempre anche in altre istituzioni e anche nella Chiesa».

Tutto nasce dalla sofferenza, dalla rabbia e dal dolore per l’infanzia violata legata a due bambini quando Don Di Noto era alla guida della parrocchia della Madonna del Carmine.

Nell’ultimo Report annuale, pubblicato a marzo di quest’anno, Nuova forma di schiavitù e traffico di minori, l’Associazione ha monitorato la rete attraverso l’Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia facendo emergere nel 2020, anno della pandemia di lockdown, 2milioni e 32mila circa di video denunciati, più del doppio dell’anno precedente. Una tendenza dei video preferiti alle immagini, perché «nella perversione dei desideri malsani dei pedofili si entra di più  nella “scena”, di essere “partecipi” davanti ad uno schermo degli atti contro povere vittime inermi». Dalle sue segnalazioni e collegamenti in internet, che documentate sono inviate alla Polizia italiana ed estera, sono partite indagini che hanno portato ad arresti e condanne.

Lo scambio dei materiali avviene sempre più tramite le chat di messaggistica che assicura la privacy e tramite piattaforme di condivisione di file, gratuite tramite siti internet che offrono scambio del materiale pedopornografico. La maggior parte dei collegamenti in rete segnalati hanno un dominio generico.com; sono triplicati rispetto al 2019: sono stati identificati 12.387 collegamenti di questo tipo rispetto ad un totale di 14.521.

L’Associazione mette in guardia dal pensare che la pedopornografia sia solo uno strumento di diffusione di tale materiale, di cui ci sono, bisogna ricordare, bambini in carne ed ossa vittime; infatti è anche uno strumento “di difesa” di tale attività criminale: «esiste una vera e propria lobby strutturata e ben organizzata (raccolta fondi e giornata internazionale pro-pedofilia) che fornisce consigli e su come adescare i bambini e indica siti online dove è possibile trovare foto e video con contenuti pedopornografici».

Cosa prevede la legge in tema di pornografia minorile?

Nella sezione I dei delitti contro la personalità individuale l’art. 600 ter in tema di pornografia minorile stabilisce che viene «punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24mila a euro 240mila chiunque:

  • comma 1: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico.
  • comma 2: recluta o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma (comma 3).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (comma 4).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (comma 5)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (comma 6).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Prosegue l’art. 600 quater del codice penale in materia di detenzione di materiale pornografico scrive:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Legge art. 600 quater 1 del codice penale sulla pornografia virtuale afferma che:

  • le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virutali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse ma la pena è diminuita di un terzo.
  • per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto i in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

L’articolo 600 quinquies del codice penale in tema di viaggi finalizzati alla prostituzione minorile recita:

  • chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

La Corte di Cassazione penale: non ritiene reato la ripresa di atti sessuali di un minorenne ultra14enne consenziente con un individuo maggiorenne

Questa è in sintesi quanto ha deciso la Corte di Cassazione penale a sezioni unite alcuni giorni fa. Viene ad incidere l’autonomia dell’individuo minore purché abbia un’età superiore ai 14anni, per la libertà di acconsentire alle riprese di atti sessuali con un individuo maggiorenne, purché non vada oltre la sfera dell’uso privato tra loro due.

Ne ha dato notizia La Bussola Quotidiana il 31 ottobre che ha messo in rilievo alcuni punti che si evincono dal parere espresso dalla Corte tra i quali il rovesciamento o l’affermazione di un principio diverso da quanto la norma penale prevede sulla pedofilia e pornografia (art. 600 ter) in quanto si dedurrebbe il «diritto degli adolescenti con più di 14 anni a intrattenere rapporti con maggiorenni ( e quindi che i maggiorenni hanno diritto ad intrattenere rapporti con i ragazzi e le ragazze con più di 14 anni)» considerando che la normativa punisce (anche i maggiorenni) che hanno rapporti con i minori di 14 anni.

A cui conseguirebbe il diritto ad effettuare tali tipi di riprese nell’ambito personale “esclusivo tra i due partecipanti” su cui l’autore dell’articolo Giacomo Rocchi si chiede se si «tratta di attività che può interessare soltanto il maschio trentenne oppure che può creare problemi psicologici alla ragazzina o al ragazzino coinvolti» e se le riprese possono davvero possono essere inquadrate nel «diritto del minore ad esprimere la sua sessualità?». Infine che la sentenza è antitetica all’art. 21 della Costituzione.

La Corte si è espressa su una questione definita “controversa” nell’ambito del reato penale ai sensi della legge 600-ter riguardo alla condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore con una persona maggiorenne.

Ha deciso che «nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto».

Sessualizzazione e ipersessualizzazione: i rischi

Materiale pubblicitario, immagini e video, aneddoti, contenenti riferimenti alla sessualità sovrabbonda nella comunicazione odierna in rete e nei social esponendo i minori ad una massiccia invasività durante il loro sviluppo creando delle perversioni della propria sessualità e delle dipendenze. Ne ha parlato il neurologo Gandolfini e presidente dell’Associazione Family Day in un incontro in streaming su Youtube dell’Associazione ProVita e Famiglia, tenutosi un paio di settimane fa, attorno al tema Piccole vittime dell’ipersessualizzazione.

Contrario alla sessualizzazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado per gli effetti devastanti che può arrecare nello sviluppo della personalità, in particolare negli aspetti della affettività e della sessualità, il neurologo Gandolfini spiega che stimolare la curiosità alla sessualità in un bambino di 7 o 10 anni significa mettere nelle sue mani uno strumento che non è in grado di controllare perché non ha ancora categorie cognitive che gli sono necessarie; non ha ancora le aree cerebrali che gli garantiscono di controllare la spinta sessuale, di gestirla.

A differenza degli animali che agiscono per istinto primario di sopravvivenza e di riproduzione per la continuità della specie, gli esseri umani sono dotati di pulsioni che a differenza dell’istinto, sono governabili dalla volontà. Mentre l’istinto sessuale e della riproduzione e sopravvivenza si trova nella parte più profonda del cervello, il paleoncefalo, negli esseri umani le pulsioni risiedono sempre nel paleoncefalo ma vi è un controllo primitivo legato alla corteccia cerebrale prefrontale. Quindi, spiega Gandolfini che un’attrazione sessuale attraverso il controllo della corteccia cerebrale può dare adito o inibire la spinta primordiale sessuale. Tutto ciò nel bambino è però in fase di formazione. E un ragazzo 16 sedicenne o 17enne comincia forse appena ad avere una capacità di controllo; in fondo solo attorno ai 21-22 anni si ha una maturazione completa del cervello.

In tema di pedopornografia c’è una necessità di una regolamentazione “globale” ha spiegato don Fortunato Di Noto, anch’egli ospite della serata sopracitata, affinché i fornitori di servizi internet forniscano i dati su richiesta delle autorità competenti e non solo su “base volontaria”, nella tutela della privacy degli utenti della rete, “anche se criminali”.

La pornografia è un fenomeno diffuso, che preoccupa molto: negli ultimi anni l’Associazione Meter ha fatto 65 mila segnalazioni. Uno scenario che va considerato nella lotta alla diffusione, se si pensa che in Europa, spiega Di Noto, ci sono più di 18 milioni di bambini abusati sessualmente. Annuncia che anche in crescita c’è , purtroppo, l’abuso sessuale sui bambini maschi in tenera età. Quest’ultima si è accorciata di molto, i pedofili preferiscono bambini dai 0 ai 12 anni!

(ccbysa)

redazione Bioetica News Torino
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