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33 Giugno 2016
Bioetica News Torino Giugno 2016

Eterologa. Quali perplessità solleva la sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale? Lo chiarisce uno studio del Centro Cattolico di Bioetica di Torino

Valutazioni biomediche, giuridiche e bioetiche della sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale sulla liberalizzazione della fecondazione artificiale eterologa

Con la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge n. 40 del 2004 all’art. 4 comma 3. È una sentenza “storica”, nel senso che demolisce quasi completamente non solo la legge n. 40 del 2004, ma lo stesso scopo della legge e cioè quello di consentire le tecniche di procreazione medicalmente assistita per «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5 della legge).

L’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa spalanca la strada a scelte assai radicali

Con la dichiarazione di incostituzionalità la Corte abolisce tale divieto e, dunque, apre la strada alla  fecondazione eterologa, cioè alla fecondazione con gamete di donatore/donatrice esterno/a alla coppia  (come sopra definito) nel caso, ha precisato la Corte che «sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili» (cfr. POGGI). Di fronte a questa sentenza, che spalanca la strada a scelte assai radicali verso la liberalizzazione totale dei processi riproduttivi, avendo assurto il diritto di autodeterminazione della coppia a diritto fondamentale (cfr. POGGI), nel quadro di attività di ricerca e studio curato dal Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino, abbiamo posto ad altrettanti esperti i seguenti interrogativi: quanto la sentenza rispetta il senso originario del dettato costituzionale? Che idea di diritto la sentenza lascia trapelare? Su quali conoscenze biomediche dimostra di appoggiarsi? Quali profili bioetici presenta?

Ecco le loro risposte:

1. Quanto la sentenza rispetta il senso originario del dettato costituzionale?

Dopo il contributo della professoressa Annamaria POGGI1che esamina la sentenza n. 162 del 2014 ripercorrendo il cammino che ha condotto la questione dinanzi alla Corte e mettendone in rilievo conseguenze e  punti critici, il professor Carlo Emanuele GALLO2 risponde così:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 riconosce alle coppie assolutamente sterili o non fertili il diritto fondamentale di procreare, ammettendo, perciò, che la procreazione avvenga attraverso l’intervento di un soggetto estraneo alla coppia, con il quale la medesima, non solo non ha alcun rapporto di carattere affettivo, ma neppure conoscitivo.
La Corte giustifica l’affermazione riconoscendo il diritto alla procreazione come un diritto individuale, superando la disciplina che vieta la fecondazione eterologa poiché la medesima inciderebbe sul diritto alla salute dei due componenti la coppia, senza attribuire soverchio rilievo alle esigenze del figlio e richiamando a sostegno della conclusione il fatto che la procreazione eterologa è ammessa in altri ordinamenti europei e che nell’ordinamento italiano la questione del diritto all’identità genetica del nascituro può essere risolta con applicazione delle regole vigenti in materia di adozione.
La sentenza non è condivisibile sul piano etico/bioetico perché disconosce l’elemento essenziale della procreazione che è dato dal collegamento della medesima al rapporto affettivo tra uomo e donna, che è l’unico elemento costitutivo della procreazione stessa. E poi perché la Corte non considera le conseguenze che la procreazione eterologa può avere sul nascituro e non compara perciò con queste quelle che sono le conseguenze sfavorevoli, dal punto di vista della salute psichica, che possono derivare alla coppia non fertile dalla impossibilità di procreare.
Si rilevano, inoltre, anche inadeguatezze giuridiche per il fatto che per superare le difficoltà di collegare il nascituro con uno dei genitori naturali, la Corte utilizza un riferimento inappropriato perché fondato su regole ed esigenze completamente diverse qual è il riferimento alla adozione.
La configurazione del diritto fondamentale alla procreazione come diritto individuale dimentico dei doveri di solidarietà che valgono sia nel rapporto di coppia che nei confronti del nascituro rende la sentenza estranea al tessuto costituzionale italiano.


Note

È Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino. È stata Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e vice-Rettore dell’Università di Torino. Ha svolto numerose consulenze presso Regioni, Enti locali e Ministeri. Ha fatto parte della Commissione dei saggi per le riforme costituzionali.
È autrice di circa 200 pubblicazioni, di cui molte in tema di diritti.

C. E. GALLO (Torino, 1951) è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Ha prestato servizio, in precedenza, presso l’Università di Bergamo e l’Università di Catania ed ha insegnato presso l’Accademia della Guardia di Finanza e presso la Scuola di Applicazione d’Arma dell’Esercito. È stato titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto processuale amministrativo, Diritto regionale e degli Enti locali, Diritto pubblico dell’Economia, Contabilità di Stato e degli Enti pubblici. Presso le Università ove ha operato è stato Direttore di Dipartimento, Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico.
È autore di oltre 240 pubblicazioni, tra le quali parecchie monografie, dedicate a tutti i settori del diritto amministrativo (le fonti, il procedimento, i provvedimenti amministrativi, il processo amministrativo, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi, i contratti pubblici, l’ambiente, la sanità, i beni culturali, l’edilizia, il commercio).
È avvocato amministrativista in Torino, è stato Presidente della Sezione piemontese della Società Avvocati Amministrativisti ed è attualmente componente del Consiglio Scientifico Nazionale dell’Associazione Italiana Avvocati Amministrativisti.


2. Che idea di diritto la sentenza lascia trapelare?

In risposta al quesito il professore Mauro RONCO3 esamina il concetto di diritto a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale e delinea le conseguenze ricavabili logicamente da tale pronuncia in ordine alla tutela della dignità della procreazione umana. L’elaborato focalizza in particolare le ragioni per le quali la fecondazione artificiale eterologa è contraria ai diritti fondamentali dell’umanità.

3. Su quali conoscenze biomediche dimostra di appoggiarsi?

In risposta al quesito, la Dottoressa Clementina PERIS4 riporta le risultanze di ordine medico e biologico che comportano necessità di un migliore approccio dal punto di vista sanitario e legislativo alla pratica della gravidanza eterologa in Procreazione Medicalmente assistita (PMA). Evidenzia infatti aspetti poco noti di tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nella pratica di donazione e in particolare della salute delle “donatrici” e dei bambini, nonché delle donne gestanti una gravidanza da “donazione” di oociti. Aspetti che non giustificano conclusioni così rassicuranti quali quelle diffuse dai mass-media e anche fatte proprie dai giudici della Corte Costituzionale, quando scrivono che «In coerenza con questa nozione di diritto alla salute, deve essere, quindi, ribadito che, “per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti” (sentenza n. 161 50 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali».

Se gli interessi costituzionali lesi, si chiede la Dottoressa, fossero quelli della “donatrice”? O del bambino? O della gestante una gravidanza da oociti “donati”? Deplora infine che, quando i giudici dichiarano che «alla luce delle notorie risultanze della scienza medica, non comporta, inoltre, rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all’interno di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità, nell’osservanza dei protocolli elaborati dagli organismi specializzati a ciò deputati» trascurino di valutare le risultanze della scienza medica da lei riportate e in gran parte antecedenti al 2014.

4. Quali profili bioetici rappresenta?

Al quesito così risponde il professore Giorgio PALESTRO5:

Con la sentenza 162/2014 la Corte Costituzionale (CC) abolisce il comma 3 dell’art. 4 della legge 40/2004, legittimando così la fecondazione eterologa. In ossequio a una interpretazione unilaterale degli art. 2 e 3 della Costituzione, la Corte considera il diritto di una coppia ad avere un figlio, laddove esistano ostacoli insormontabili di sterilità o infertilità, come un “diritto incoercibile” e “inviolabile” in quanto espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione della coppia. In questo ragionamento, in cui spicca, peraltro, la mancanza di una convincente pertinenza dei riferimenti legislativi ai quali la sentenza si riconduce, appare di tutta evidenza lo scopo prevalente di assecondare le aspettative di una certa società nonché le pressioni di certi settori politici.

Il limite di tale sentenza sta nell’arbitraria imposizione di una legge prescindendo totalmente da un confronto con le ormai consolidate conoscenze scientifiche, imprescindibili per garantire una conoscenza oggettiva di una realtà che presenta profili disciplinari complessi, in particolare biologici e bioetici. Ne è derivato uno scollamento tra la sentenza e il suo impatto etico-sociale dovuto alle sue conseguenze applicative.

Prescindere infatti dalle conoscenze scientifiche, che evidenziano che l’embrione presenta requisiti umani di specificità, irripetibilità e quindi di unicità, che ne garantiscono lo stato morale di “persona”, porta all’assurdo di considerare un essere umano-persona come oggetto schiavo di un desiderio che si trasforma in un “diritto inviolabile”, che si vuole realizzare al prezzo di sovvertire l’impianto stesso della natura. Emerge così un evidente sbilanciamento tra i diritti dell’embrione e quelli della coppia, in quanto la tutela dei diritti del primo è subordinata ai diritti della seconda.

Inoltre, la preoccupazione della CC di evitare frustrazioni alla coppia con conseguenti danni alla salute, in particolare psichica, apre un ampio e incontenibile accesso a necessità di soddisfacimento di innumerevoli diritti il cui impatto sulla salute psico-fisica della persona non è inferiore a quello causato dal desiderio di possedere un figlio. Si pensi a certe infermità, menomazioni, e perfino al mancato raggiungimento di obiettivi personali di natura sociale.

Infine, la possibilità di scandagliare nei segreti genetici del nascituro, consente di individuarne gli eventuali difetti e quindi di operare selezioni della specie umana, aprendo così la porta a una nuova eugenetica.


Note

Attualmente Professore Ordinario di Diritto penale nell’Università di Padova.
È Autore di numerose pubblicazioni sui temi cruciali della pena, del dolo, della colpa, del nesso causale in diritto penale. Ha specificamente approfondito i temi relativi alla tutela penale della vita umana, commentando su autorevoli riviste i delitti contro la vita e contro l’incolumità individuale e spiegando le ragioni della radicale antigiuridicità dell’aborto e dell’eutanasia. La ricerca di Mauro Ronco è ispirata alla dottrina giuridica del diritto naturale classico, secondo il pensiero di Aristotele e San Tommaso d’Aquino attualizzato dalla dottrina sociale e giuridica della Chiesa.
È stato componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Svolge dal 1974 la professione di avvocato penalista.

4 Laurea in Medicina e Chirurgia, 1975. Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, 1979. Dal 1977 al 1989 ha operato presso Consultori Familiari in provincia di Torino e dal 1979 al 2010 presso OIRM-Sant’Anna di Torino. Tra i fondatori del Centro di Fertilizzazione in Vitro nel 1983, ne è stata Responsabile dal Novembre 1995 al Dicembre 2010. Da Gennaio 2004 al Febbraio 2009 Referente, quindi Direttore f.f. della S.C. «Ginecologia Endocrinologica»; Responsabile dal Febbraio 2009 della S.S. Dip. «Ginecologia Endocrinologica e Medicina della Subfertilità-Sterilità». Docente di «Terapia Medica della Sterilità Femminile» dal 2000 al 2010 alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino e alla Scuola post-universitaria di Ginecologia Endocrinologica della Fondazione Confalonieri–Ragonese, Milano dal 1998 al 2006. Ha partecipato all’attività del Centro «Soccorso Violenza Sessuale» dal 2003 al 2013.
Ha pubblicato più di 150 lavori scientifici relativi a temi di ginecologia endocrinologica e di patologia della riproduzione umana.  In quiescenza dal 2011. Attualmente svolge attività libero professionale.

5 Dal 1986 Professore Ordinario di Anatomia e Istologia Patologica dell’Università di Torino. Direttore del Dipartimento di Oncologia dal 1998 al 2004.
Componente del Senato Accademico dal 2002 al 2010. Preside della Facoltà di Medicina dal 2004 al 2010. Attualmente Professore emerito nella stessa disciplina.


Conclusione

Riassumendo il ricco, articolato e documentato contenuto dei contributi raccolti, don Mario ROSSINO6  giunge a queste conclusioni:

1. La sentenza della Corte costituzionale presenta vari aspetti critici, perché:

a) non prende in considerazione i diritti del concepito, costituzionalmente garantiti. La Consulta, infatti, riduce tale interesse al semplice diritto del nato a conoscere le sue origini biologiche o al mero rischio psicologico del nascere come frutto di una fecondazione eterologa (cfr. POGGI)

b) non considera l’interesse degli embrioni a proseguire il loro processo vitale. Mentre pretende di assumere una decisione che prenda in considerazione gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel caso dell’interesse degli embrioni umani, nemmeno affronta il discorso (cfr. POGGI)

c) rovescia i processi logici del controllo di costituzionalità, secondo i quali il Parlamento decide il fine di una legge e la Corte successivamente verifica che il bilanciamento operato tra i vari interessi sia ragionevole. Nella sentenza in questione, infatti, è la Corte che decide il fine (la libertà di procreare e l’autodeterminazione della coppia a procreare). E così si appropria del ruolo del legislatore e compie una scelta “politica” che compete solo al Parlamento (cfr. POGGI)

d) fa assurgere a categoria di “fondamentale e assoluto” il diritto di “autodeterminazione della coppia”, non espressamente previsto in Costituzione (cfr. POGGI)

e)  sgancia completamente le tecniche procreative dal concetto di famiglia. Dalla Costituzione emerge infatti un’idea di famiglia legata dal vincolo matrimoniale e agganciata all’idea della procreazione ed educazione dei figli. La Corte pone invece un’idea di famiglia che certamente è quella più in voga dal punto di vista culturale e più connessa al diritto individuale, ma che è difficilmente collocabile nel contesto costituzionale (cfr. POGGI)

f)  nel suo argomentare la Corte non prende in considerazione elementi di conoscenza biomedica ovvero elementi che emergono dalle ricerche scientifiche in materia di procreazione, oppure ancora non considera gli sviluppi che la propria decisione può aprire in campo biomedico. Insomma mentre richiama spesso l’ art. 32 ritenendo che questo sia violato ogni qualvolta una coppia non sia messa in condizione di avere figli, non si pone minimamente il problema della tutela della salute come problema medico e di quali limiti la biomedicina imponga alle tecniche procreative proprio allo scopo di tutelare la salute (cfr. POGGI e in modo particolarmente ampio, dettagliato e documentato PERIS).
La cancellazione di ogni sorta di vincolo prudenziale all’esercizio delle tecniche riproduttive costituisce un gravissimo segno di superficialità e di inaccuratezza scientifica (cfr. RONCO).

2. Questi aspetti critici:

2.1 Evidenziano il contrasto della sentenza con più punti del quadro costituzionale di riferimento:

a) Il diritto alla procreazione viene riconosciuto dalla Corte Costituzionale come diritto assolutamente individuale di ciascuno dei componenti la coppia, anche se complessivamente sterile, mentre la Costituzione lo riconosce al singolo ma all’interno della coppia.
Il diritto alla procreazione, infatti, non è soltanto un diritto individuale inviolabile, ma è un diritto con connotazione sociale, che si accompagna a doveri inderogabili e che postula una relazione tra i due genitori (cfr. GALLO)

b) nel configurare il diritto alla salute la Corte assume una posizione individualistica che non corrisponde dall’impostazione della nostra Costituzione, che è solidaristica, e neppure all’orientamento generale della stessa Corte, attento all’equilibrio tra le varie pretese (cfr. GALLO)

c) il nascituro è completamente esterno rispetto alla valutazione della Corte, che considera la procreazione come una questione relativa soltanto agli individui interessati, anzi, in realtà, soltanto riferita alla coppia che intende divenire genitrice di un figlio.
In una sentenza che fa riferimento ai diritti fondamentali e al diritto alla salute, è certamente sorprendente che non vi sia nessuna considerazione dei diritti fondamentali e del diritto alla salute del nascituro, e cioè proprio di quel soggetto per ottenere il quale la procreazione eterologa viene introdotta (cfr. GALLO-PERIS)

d) Probabilmente per colmare la lacuna circa l’incidenza della fecondazione eterologa sulla salute, la Corte afferma che la regolamentazione della fecondazione di tipo eterologo, per profili ulteriori rispetto a quelli da essa esaminati, sarebbe ricavabile dalla regolamentazione della donazione di tessuti e cellule umane. Ma l’assimilazione di tessuti e cellule alla persona è una assimilazione logicamente inaccettabile e dal punto di vista giuridico errata, poiché la disciplina della persona e le sue garanzie sono completamente diverse dalla disciplina e dalle garanzie per i tessuti e le cellule umane (cfr. GALLO)

e) a proposito della questione del diritto all’identità genetica la Corte afferma che è risolvibile con riferimento alla disciplina dell’adozione. In realtà non vi è analogia tra adozione, che cerca di porre rimedio ad un inconveniente dannoso al bambino e fecondazione eterologa, con la quale non si pone rimedio a una situazione di disagio o di abbandono del minore, ma si crea la situazione di abbandono e disagio del minore, poiché uno dei genitori biologici viene sin dall’origine e volontariamente individuato come inconoscibile (cfr. GALLO-RONCO)

f) la procreazione eterologa (prevedendo una donazione di gameti da parte di un donatore sconosciuto, e con il quale, perciò, non si crea nessun rapporto o relazione, che non sia il fatto che il donatore gratuitamente mette a disposizione di una coppia sconosciuta una parte di sé) avviene fuori di un legame affettivo tra i procreanti; legame che, assieme a quello fisico, concorre a definire il concetto costituzionale di famiglia, e cioè formazione sociale finalizzata alla procreazione, sviluppo, educazione della prole. Viene perciò negato in radice il rapporto affettivo che è comunque alla base di qualunque procreazione ammessa dal nostro ordinamento (cfr. GALLO)

g) è impressionistica, ma inconsistente l’affermazione che la Corte adduce a sostegno della sua pronunzia e cioè che nella situazione attuale le coppie dotate di maggiori possibilità economiche potrebbero ricorrere alla procreazione eterologa all’estero, mentre le coppie dotate di minori possibilità economiche non lo potrebbero fare.
Il fatto che l’ordinamento sovranazionale consenta ai cittadini, in uno stato estero, di ottenere dei risultati dal punto di vista materiale o giuridico che il nostro ordinamento non ammette non è una evenienza limitata alla fecondazione eterologa, ma dipende dal fatto che l’Italia aderisce ad organizzazioni internazionali e che, con questa adesione, ha accettato una limitazione della propria sovranità, così come prevede l’art. 11 della Costituzione, con conseguente divario tra ciò che consentono le norme interne e ciò che consentono le norme internazionali (cfr. GALLO)

h) il discorso giuridico della Corte è senza fondamento nella realtà e nella verità delle cose. Si parte da un asserto apodittico – l’assoluta libertà di autodeterminazione -, senza rendersi conto che esso è intrinsecamente contraddittorio e non può stare alla base di un ragionamento scientifico sulle condizioni e sui limiti giuridici dell’utilizzo della tecnologia nel delicatissimo campo della procreazione umana. Il richiamo, poi, a svariati articoli della Costituzione, tutti quanti intimamente ispirati a principi che nulla hanno a che spartire con il tema antropologico in questione, costituisce frutto di un arrogante positivismo giuridico, che adatta i testi di legge in modo arbitrario alle più diverse situazioni, senza alcuna connessione reale con il tema oggetto di considerazione (cfr. RONCO)

i) in conclusione, la sentenza della Corte pare contrastare in più punti e nella sua impostazione complessiva con il quadro costituzionale di riferimento ed essere frutto di una concezione parziale ed individualistica dei rapporti umani e sociali che è esattamente il contrario di quanto la Costituzione italiana, fondata su un’idea solidaristica della società, vuol perseguire (cfr. GALLO).

2.2 Evidenziano pure l’idea di diritto che ispira l’argomentare della sentenza

a) Il punto cruciale della sentenza sta nell’eversione del significato perenne del concetto di diritto, non più visto come una facoltà morale intrinsecamente pertinente alla persona affinché ella realizzi il bene consentaneo alla sua natura di ente razionale, bensì visto come impulso desiderante del singolo di scegliere ciò che egli è di fatto capace di ottenere come prodotto dell’autodeterminazione assoluta, ovvero della spontaneità incoercibile di soddisfare i propri desideri. Il principio prudenziale, cui si era richiamato, in un’ottica personalista, il legislatore della legge 40/2004, è proclamato, in nome dell’autodeterminazione individuale protesa alla soddisfazione del desiderio di genitorialità, contrario a una Costituzione che nella sua ispirazione e nei suoi principi ha inteso affermare il primato della dignità della persona su qualsiasi altro interesse o utilità (cfr. RONCO)

b) Il principio dell’assoluta libertà di autodeterminazione si auto-confuta peraltro inesorabilmente. L’assolutezza del desiderio individuale nega, infatti, radicalmente la verità dell’uomo, poiché lo sconfinato mondo dei desideri deve necessariamente confrontarsi con la loro inevitabile selezione, che soltanto la ragione può compiere alla luce anche della natura sociale dell’uomo, che può realizzare il suo bene soltanto nel quadro del bene comune che scaturisce dalla concordia e dalla collaborazione con gli altri (cfr. RONCO)

c) La sentenza della Corte è il frutto di un tecnicismo giuridico impregnato del più assoluto relativismo morale. Non si è resa conto della svolta epocale che essa imprime alla generazione umana e degli immensi rischi antropologici a cui ha dato ingresso, avendo trascurato completamente non solo i principi etici che reggono la generazione umana e vedono nella famiglia la cellula fondamentale della società, ma altresì il fondamentale principio di precauzione, che costituisce il presidio della responsabilità di ciascuno di noi – soprattutto degli uomini e delle donne che esercitano il potere politico e giudiziario – di fronte alle generazioni future (cfr. RONCO)

3. La sentenza presenta infine un allarmante profilo bioetico

a) La fecondazione eterologa rompe l’unità di coppia, perché uno dei due è escluso dal processo di filiazione; c’è quindi ingiusta discriminazione e inoltre, prescindendo da un rapporto di coppia, tanto più da un rapporto di coppia eterosessuale, può essere utilizzabile tanto da una coppia omosessuale quanto in assenza di una coppia (cfr. RONCO).

b) La tecnica di fecondazione eterologa trasforma la generazione umana in una relazione di mero possesso, in cui i gameti del fornitore sono ridotti a una cosa che serve per costruire colui che dovrà nascere, visto come un mero prodotto, e non come un dono che l’amore dei coniugi e la natura danno all’uomo e alla donna (cfr. RONCO).

c) La fecondazione eterologa è inesorabilmente una tecnica selettiva. Se la coppia è completamente libera di autodeterminarsi con la eterologa, razionalmente non si possono porre limiti a tale fondamentale diritto (cfr. POGGI-RONCO-PALESTRO).

d) La fecondazione eterologa sovverte i principi fondamentali relativi alla famiglia, riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione come società naturale fondata sul matrimonio, vulnerando gravemente i diritti fondamentali del figlio. La pratica dell’eterologa costruisce intenzionalmente una condizione esistenziale e sociale non corrispondente alla verità delle cose, caratterizzata dalla commistione ibrida di filiazione biologica e filiazione meramente legale, ove, contrariamente al dato di realtà, il figlio assume lo status filiationis di figlio biologico dei genitori sociali.
Questa condizione intrinsecamente contraria al vero costituisce la fonte di una serie di aporie e contraddizioni irresolubili: nella fecondazione eterologa il genitore biologico sfugge alle sue responsabilità; si stravolge il sistema di riconoscimento dello status di figlio, violando il diritto all’identità; aprendo la strada all’alterazione ideologica degli status di famiglia e in prospettiva al suo annientamento.  La fecondazione eterologa è ispirata ad un esclusivo principio adulto centrico: il figlio sacrificato al desiderio di genitorialità degli adulti (cfr. RONCO).

e) I presupposti su cui poggia il giudizio di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa (e cioè per un verso, il diritto al figlio e, per un altro verso, l’assoluta sterilità o infertilità della coppia) aprono la via all’utero in affitto, il cui divieto diventerebbe costituzionalmente irragionevole (cfr. RONCO).

f) Se il desiderio incoercibile del figlio rende incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, non si vede per quale ragione essa debba essere preclusa alle coppie omosessuali, che per natura sono sterili, e financo ai «single»: anche i «single» possono sentire un desiderio incoercibile al figlio; desiderio che non possono soddisfare proprio per la loro condizione di «single», soprattutto se tali non per libera scelta (cfr. RONCO).

g) Affermando che vietare la fecondazione eterologa significa ledere la libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia ed avere figli, comporta come conseguenza uno sbilanciamento tra i diritti della coppia e quelli dei figli posti ad un rango inferiore: nessuno di noi si può pensare come diritto di qualcun altro (cfr. PALESTRO).

h) Se il desiderio di avere un figlio attraverso una costruzione biologica, fuori dai meccanismi naturali, si trasforma in un diritto “incoercibile” allo scopo di ottenere una «piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile», la cui negazione inciderebbe negativamente sulla salute psico-fisica, si apre allora un ampio accesso alla necessità di soddisfacimento di diritti analoghi derivanti da condizioni limitative di altra natura: malattie, infermità, congenite o acquisite, menomazioni e perfino il mancato raggiungimento di obiettivi personali di natura sociale. Si tratta di limitazioni i cui effetti frustranti possono incidere in modo fisicamente e psicologicamente analogo agli effetti che derivano dalla impossibilità di avere un figlio per vie naturali (cfr. Palestro).

i) Un altro elemento bioeticamente inaccettabile sta nella voluta anonimia del fornitore di gameti. Si sancisce così un ossimoro etico tra processo di attivazione della procreazione e totale mancanza di responsabilità genitoriale, compromettendo in tal modo la realizzazione del ruolo cardine che sta alla base del rapporto di filiazione. In sostanza la sentenza concede un’immotivata e distruttiva sospensione del criterio di responsabilità che è costitutivo delle società umane e ne regola le azioni. E inoltre distrugge la determinatezza della rete generazionale, con conseguenti possibili unioni tra consanguinei ignari di esserlo (cfr. PALESTRO).

l) Se la fecondazione eterologa si deve poter praticare per non dover spendere soldi andando all’estero, in quanti altri campi si dovrebbe intervenire, per evitare ricorsi all’estero? Infatti, la stessa misura protettiva dovrebbe assurgere a diritto fondamentale anche per tutti coloro che devono sobbarcarsi trasferte, anche all’estero, per risolvere questioni di salute non altrimenti risolvibili nella propria città o nel nostro Paese, fra queste anche non poche forme di infertilità giudicate “non correggibili” che, di fatto, vengono invece risolte in centri altamente specializzati e non solo stranieri (cfr PALESTRO).

m) In conclusione si può dire che il meccanismo della fecondazione eterologa apre a incontenibili conseguenze che non è esagerato definire raccapriccianti. Non solo è lecito, ma anche doveroso difendere la vita, sostenendo e favorendo le potenzialità dell’organismo umano. E per raggiungere questi obiettivi è legittimo utilizzare i dispositivi che oggi scienza e tecnologia mettono a disposizione, quando si renda necessario sopperire ai limiti di reattività difensiva delle strutture organiche di fronte ad aggressioni esterne (malattie), o favorire il recupero funzionale di organi lesi da varie cause, mediante supporti meccanici (protesi), o, nei casi estremi, attraverso la loro sostituzione (trapianti). Ma è altrettanto legittimo, solo perché tecnicamente possibile, intervenire con artifici tecnologici, per sostituire i meccanismi costitutivi della natura, violandone i suoi tratti essenziali? A questa possibilità la bioetica rispettosa della realtà e dignità della persona umana oppone un netto rifiuto, ponendosi come obiettivo la difesa e la tutela della natura umana e del suo naturale profilo antropologico da un progresso extra-umano, che di fatto diventa un’arbitraria e indebita violenza sulla stessa natura umana (cfr. PALESTRO).


Note

6 Docente di Teologia morale presso la Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale – sezione di Torino

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