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34 Luglio Agosto 2016
Dossier La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014: Valutazioni biomediche, biogiuridiche e bioetiche sulla sentenza sulla liberalizzazione della fecondazione artificiale eterologa

4. Quali profili bioetici presenta? Fecondazione eterologa. Considerazioni biologico-bioetiche

Abstract

Con la sentenza 162/2014 la Corte Costituzionale (C.C.) abolisce il comma 3 dell’art. 4 della legge 40/2004, legittimando così la fecondazione eterologa. In ossequio a una interpretazione unilaterale degli art. 2 e 3 della Costituzione, la Corte considera il diritto di una coppia ad avere un figlio, laddove esistano ostacoli insormontabili di sterilità o infertilità, come un “diritto incoercibile” e “inviolabile” in quanto espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione della coppia.

In questo ragionamento, in cui spicca, peraltro, la mancanza di una convincente pertinenza dei riferimenti legislativi ai quali la sentenza si riconduce, appare di tutta evidenza lo scopo prevalente di assecondare le aspettative di una certa società nonché le pressioni di certi settori politici. Il limite di tale sentenza sta nell’arbitraria imposizione di una legge prescindendo totalmente da un confronto con le ormai consolidate conoscenze scientifiche, imprescindibili per garantire una conoscenza oggettiva di una realtà che presenta profili disciplinari complessi, in particolare biologici e bioetici. Ne è derivato uno scollamento tra la sentenza e il suo impatto etico-sociale dovuto alle sue conseguenze applicative.

Prescindere infatti dalle conoscenze scientifiche, che evidenziano che l’embrione presenta requisiti umani di specificità, irripetibilità e quindi di unicità, che ne garantiscono lo stato morale di “persona”, porta all’assurdo di considerare un essere umano-persona come oggetto schiavo di un desiderio che si trasforma in un “diritto inviolabile”, che si vuole realizzare al prezzo di sovvertire l’impianto stesso della natura. Emerge così un evidente sbilanciamento tra i diritti dell’embrione e quelli della coppia, in quanto la tutela dei diritti del primo è subordinata ai diritti della seconda.

Inoltre, la preoccupazione della C.C. di evitare frustrazioni alla coppia con conseguenti danni alla salute, in particolare psichica, apre un ampio e incontenibile accesso a necessità di soddisfacimento di innumerevoli diritti il cui impatto sulla salute psico-fisica della persona non è inferiore a quello causato dal desiderio di possedere un figlio. Si pensi a certe infermità, menomazioni, e perfino al mancato raggiungimento di obiettivi personali di natura sociale.
Infine, la possibilità di scandagliare nei segreti genetici del nascituro, consente di individuarne gli eventuali difetti e quindi di operare selezioni della specie umana, aprendo così la porta a una nuova eugenetica.

4.1. Argomentazioni giuridiche della sentenza

La Corte Costituzionale (C.C.), con la sentenza n. 162/2014 che sancisce l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40/2004, ha ritenuto di accettare i rilievi fatti dai Tribunali di Milano, Firenze e Catania, secondo i quali tale divieto confliggerebbe con alcuni articoli di legge, segnatamente gli art. 2 e 3 della Costituzione.
L’art. 2 precisa che

La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L’art. 3 sostiene che

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà di uguaglianza di tutti i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Pertanto, la C.C., a nostro avviso con un artificio interpretativo, ha sancito che il desiderio di avere un figlio rientra nei “diritti inviolabili dell’uomo” stabiliti dall’art. 2. Inoltre, essa, in ossequio al principio di uguaglianza espresso dall’art. 3, ha esteso tale principio anche alle condizioni di disuguaglianza dovute ad anomalie anatomico-funzionali ritenute non correggibili terapeuticamente.
Seguendo questa impostazione, la C.C. ha quindi ritenuto coerente con il dettato dell’art. 3, stabilire che le coppie nelle suddette condizioni, debbano poter ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa al fine di porre rimedio alla loro condizione patologica.
Afferma infatti la C.C. che

Deve innanzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi ⌈…⌉ poiché concerne la sfera privata e familiare ⌈…⌉ La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile⌈…⌉ anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera.

Appare tuttavia evidente la mancanza di una convincente pertinenza dei principi enunciati dagli articoli sopra citati, con la trasformazione del desiderio di avere un figlio, nei casi in cui, condizioni naturali non correggibili non lo consentano, in un diritto da perseguire, onde evitare (come sostiene il Tribunale di Catania) «pregiudizio del diritto fondamentale alla maternità/paternità».
Come è altrettanto palesemente evidente che la sentenza con la quale la C.C. ha voluto legittimare la fecondazione eterologa, ha perseguito l’obiettivo di volere privilegiare le pretese, e quindi le aspettative, di una certa società, considerandole come un diritto inviolabile, avallando, peraltro, il giudizio espresso dalla Presidenza della Cei47, secondo cui «identificare il piano dei desideri con il piano dei diritti» con una resa della «cultura giuridica» al «dominio della tecnoscienza» significa dimenticare che «il figlio è una persona da accogliere e non l’oggetto di una pretesa resa possibile dal progresso scientifico».

4.2. Riflessioni bioetiche

4.2.1. Aspetti critici della sentenza

Per tutte queste ragioni, la sentenza della C.C. ha dischiuso uno scenario dal quale emergono numerosi e delicati aspetti critici sotto il profilo bioetico.
Un primo aspetto riguarda l’assunto giuridico secondo il quale il desiderio di avere un figlio, in caso di impossibilità naturale, come il caso di sterilità maschile, riportato nella sentenza, diventa un diritto incoercibile.
La decisione adottata dalla Corte richiama inevitabilmente al confronto con almeno due fondamentali questioni biologiche tra loro strettamente connesse: una, che evidenzia un principio di natura essenzialmente ontologica nei confronti del concepito; l’altra, che attiene ai rapporti, ormai ben dimostrati, che intercorrono, in modo stretto e continuativo, tra la madre e l’embrione fin dal concepimento.
Entrambe le questioni poggiano su basi scientifiche, ormai consolidate. È infatti ben definito che fin dall’inizio del concepimento, cioè dallo stadio di zigote, si costituisce un nuovo corredo genetico, maschile o femminile, diverso da quello dei genitori, che conferisce allo zigote un’identità nuova e unica, con un preciso piano evolutivo48.
La seconda fondamentale questione biologica riguarda le influenze ambientali, che tecnicamente si definiscono epigenetiche, di natura chimica, biochimica, fisica, biologica, psicologica, culturale e strutturale, che si instaurano fin dall’inizio della vita embrionale, in un dialogo stretto e continuo tra l’embrione e il corpo e la psiche della madre in ogni fase del percorso gravidico, addirittura fin da quando l’embrione è ancora nella tuba materna, dunque ancora prima del suo impianto e che influenzeranno tutta la vita, gravidica e post-gravidica49.
L’epigenetica è la scienza che si occupa degli effetti dei rapporti di interazione tra il genotipo e l’ambiente. Da questo rapporto prende origine il fenotipo, cioè la rappresentazione complessiva di ciascuno di noi, con la propria specificità organismica, che, pur essendo sotto il totale controllo genetico, non ne è espressione completa e unica. Specificità fenotipica che si manifesta fin dall’inizio della vita dell’embrione e che si perfezionerà durante tutta la vita gravidica e post-gravidica. In virtù di questa interazione tra genotipo e ambiente, il concepito, fin dall’inizio assume quindi caratteri fenotipici che lo rendono unico, specifico e irripetibile, perfino nel caso di gemelli omozigoti50. Caratteri di cui l’embrione dispone fin dall’inizio.
E dunque, l’embrione, fin dall’inizio del suo concepimento, dispone di requisiti che gli conferiscono il carattere di “personalità”, e quindi lo “status morale di persona”: unicità biologica (organismo) e unicità metafisica (persona)51.
Ne consegue, sotto ogni profilo morale, che un essere umano-persona non può diventare oggetto di un desiderio, e tanto meno questo si può trasformare in un diritto inviolabile. Dunque l’ambito dei desideri va tenuto ben distinto da quello dei diritti. Molto lucida e coerente con il senso ontologico della creatura umana e la relativa ricaduta giuridica, è la seguente affermazione della professoressa Assuntina MORRESI:52 «Provate a dire a vostro figlio io ho diritto ad averti […] tu sei un mio diritto. Si sente a pelle la violenza di una frase così pronunciata. Nessuno di noi si può pensare come un diritto di qualcun altro».
In sostanza, il desiderio di avere un figlio, per quanto connaturato alla vita umana non può e non deve trasformarsi in un bisogno da soddisfare con ostinata volontà di appagamento. Si riaffaccia così, per l’embrione, un concetto di schiavitù che si pensava ormai completamente estinto in tutte le sue forme. Ancora, può considerarsi un diritto inviolabile la “costruzione” di un figlio attraverso un’acquisizione esterna di materiali biologici, quali sono i gameti? Un simile atto egoistico non può costituire un diritto, tanto più se l’acquisizione si realizza attraverso una ipotizzabile compravendita. Infatti se la donazione di ovuli restasse gratuita, diventerebbe doveroso domandarsi se e quante donne sarebbero disposte, gratuitamente, a sottoporsi alle forti stimolazioni ormonali necessarie per produrli, peraltro non prive di effetti collaterali anche pesanti per la loro salute, come dettagliatamente analizza Clementina PERIS nella sua trattazione, nel presente studio, a cui rimando. E se la realtà non fosse tale, allora emergerebbe l’aspetto, moralmente scandaloso, che per soddisfare un desiderio, già di per sé eticamente illecito, si creerebbe inoltre una sacca di sfruttamento di donne disposte a offrire i loro gameti solo perché spinte dal bisogno.
Un altro aspetto critico, emerge dall’assunto giuridico secondo il quale vietare la fecondazione eterologa significa cagionare «[…] una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli».
E qui la questione si complica laddove la C.C. afferma di dovere considerare un bilanciamento di diritti fra loro contrastanti, che vedono come protagonisti l’embrione da un lato e il diritto della coppia di costruirselo attraverso la PMA eterologa dall’altro; ma la C.C. afferma che «la stessa tutela  dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione».
È dunque un ossimoro giuridico da cui si deduce che di fatto, non esiste un rapporto bilanciato tra i diritti della coppia e quelli dell’embrione, poiché i diritti di quest’ultimo sono posti su un piano di rango inferiore rispetto a quelli prevalenti dalla volontà della coppia di formare una famiglia con dei figli mediante fecondazione eterologa in virtù della libertà di un’autodeterminazione incoercibile.
Anche se il raggiungimento di tale scopo confligge con l’irrinunciabile diritto, peraltro naturale, in quanto radicato sulla necessità fisiologica di ogni bambino ad avere un padre e una madre.
In sostanza, come sostiene il giurista Mauro RONCO nella sua trattazione nel presente studio, a cui si rimanda: «Anche per questo verso si coglie il riflesso giuridico della tendenza a considerare il figlio prevalentemente come un oggetto per la soddisfazione dei desideri degli adulti». Inoltre, «le disposizioni censurate […] – continua la sentenza della C.C., non solo – violerebbero il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare ed il diritto di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile», ma l’impedimento di questo diritto fondamentale comprometterebbe la salvaguardia del “diritto alla salute”, in particolare psichica.
Collegare la mancata soddisfazione dell’incoercibile diritto di avere un figlio con il dovere di salvaguardia dai conseguenti riflessi patologici psico-fisici, appare alquanto arbitrario e, quanto meno restrittivo. È innegabile che nella vita di ciascuno si possono manifestare condizioni di ansietà, generate non soltanto dall’impossibilità di avere un figlio, ma anche da insoddisfazione per il mancato raggiungimento di obiettivi così profondamente percepiti, da incidere sulla “sfera più intima e intangibile della persona umana” con la conseguenza di generare un malessere psico-fisico che può assurgere allo stesso livello di intensità di quello causato dell’incoercibile desiderio-diritto di avere un figlio.
Un siffatto profilo giuridico impone una riflessione sostanziale sui criteri che riguardano il principio di incoercibilità dei diritti, per cui si richiede il loro soddisfacimento. Se, infatti, il desiderio di avere un figlio attraverso una costruzione biologica artificiale, dunque fuori dai meccanismi naturali, si trasforma in un diritto “incoercibile” allo scopo di ottenere una «piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile», la cui negazione inciderebbe negativamente sulla salute psico-fisica, si apre allora un ampio accesso alla necessità di soddisfacimento di diritti analoghi derivanti da condizioni limitative di altra natura: malattie, infermità congenite o acquisite, menomazioni e perfino il mancato raggiungimento di obiettivi personali di natura sociale. Si tratta di limitazioni i cui effetti frustranti possono incidere in modo fisicamente e psicologicamente analogo agli effetti che derivano dalla impossibilità di avere un figlio per vie naturali. Come, dunque, intervenire, sia sotto il profilo giuridico sia sul piano sociale, per corrispondere a questi diritti? Peraltro, in nessun testo di legge a cui si fa riferimento, risulta, in modo inequivocabile, il principio giuridico che l’impossibilità di avere un figlio per vie naturali debba rappresentare, più di altre condizioni di analogo impatto psico-fisico, su uno e, di riflesso, anche sull’altro coniuge, un diritto da soddisfare per la realizzazione della vita privata familiare. Pertanto, non si vede come l’incoercibile «autodeterminazione delle coppie sterili o infertili in modo irreversibile», ad avere un figlio mediante fecondazione eterologa, si possa sostanzialmente differenziare rispetto ad altre condizioni di varia natura che, in quanto anch’esse irreversibili, impediscono la realizzazione di uno status, contrapponendosi così in modo analogo al caso in questione, al principio di “autodeterminazione”.
Se, dunque, tali situazioni si configurano anch’esse come diritti incoercibili, allora diventa necessario trovare le relative soluzioni; e a chi farne carico? Allo Stato? Così come già predisposto per la fecondazione eterologa, la quale verrà inserita nei cosiddetti LEA (livelli essenziali di assistenza) a cui provvede il Servizio Sanitario Nazionale?
Ciascuno ben sa quanto sia ampio e variegato l’ambito dei desideri umani. Così come è ben noto, in campo psichiatrico, quanto gravi possono essere gli effetti da insoddisfazione e frustrazione sulla salute, in particolare psichica. Pertanto, trasformare il desiderio di “avere un figlio” in un diritto a diventare genitori, come sentenzia la C.C., e porre la non soddisfazione di tale desiderio nell’ambito di una “violazione del diritto alla salute”, in particolare alla salute psichica, come rileva la Corte stessa, significa imboccare un percorso pericolosamente scivoloso. Volendo infatti estendere il concetto, rimanendo negli stessi limiti qualitativi sostanziali di ansietà da insoddisfazione, si può escludere (a puro titolo esemplificativo, ma accedendo a una casistica esistente), che, oltre alle considerazioni appena fatte in merito a condizioni patologiche irreversibili, anche il caso di una incoercibile pulsione della nostra volontà a occupare una posizione nel mondo, che consenta di realizzare una propria personale identità, pena una lesione della propria “salute psichica”, non trasformi in un diritto incoercibile il raggiungimento dell’obiettivo, anche a prescindere dai requisiti di competenza o di capacità individuali? Allora che si fa? Si favorisce surrettiziamente l’esito positivo per non compromettere il diritto alla salute, in particolare quella psichica? Non mancano certo altri e numerosi esempi.
Un altro elemento bioeticamente inaccettabile sta nella voluta anonimia del fornitore di gameti. Si sancisce così un ossimoro etico tra processo di attivazione della procreazione e totale mancanza di responsabilità genitoriale, compromettendo in tal modo la realizzazione del ruolo cardine che sta alla base del rapporto di filiazione.

In sostanza – afferma POSSENTI53– la sentenza concede un’immotivata e distruttiva sospensione del criterio di responsabilità che è costitutivo delle società umane e ne regola le azioni: il criterio cioè che tutti e ciascuno sono chiamati a rispondere delle conseguenze prevedibili delle loro azioni, che nel caso del fornitore eterologo significa rispondere dell’atto che condurrà alla nascita del figlio e degli obblighi che ne promanano. Si tratta di una violazione che non rientra nei poteri della Corte avanzare o concedere, dal momento che il criterio di responsabilità è anteriore alla Carta e da essa presupposto. Non ci possono essere ambiti sottratti in linea di principio al criterio di responsabilità.

Inoltre, sono sempre più numerose le testimonianze da cui emergono la difficoltà e la sofferenza psicologica (ma non solo) talora enorme, che chi vuol perseguire la fecondazione eterologa deve sopportare. E proprio a questo proposito, Miriam ZOLL54, così commenta la sua esperienza personale di numerosi tentativi falliti di fecondazione assistita, inclusa l’eterologa:

Molta gente non si rende conto della portata di ciò a cui partecipa, ovvero un vasto esperimento, dove la medicina dell’evidenza deve ancora stabilire un punto d’appoggio ragionevole […] La strada verso la genitorialità attraverso mezzi scientifici è costellata di trappole con serpenti e oli combustibili […] Ciò significa siringhe, laboratori, provette. Il sesso era associato alla delusione, al senso di colpa e al dolore ed era sinonimo di stress.

Alla fine la coppia optò per l’adozione. E dunque anche per questi negativi rimbalzi psicologici, la pretesa di sostituire l’atto procreativo naturale con fallimentari tentativi artificiali, rivela aspetti spropositati; e la Società Europea di Riproduzione Umana e di Embriologia ci informa che nel 77% dei casi si registra un fallimento dei cicli di riproduzione assistita55.

4.2.2. Ragioni economiche e medico-sanitarie a favore della sentenza

Va inoltre sottolineato che, fra le ragioni che hanno spinto a chiedere la modifica della legge 40 con la sentenza che legittima la fecondazione eterologa, hanno molto pesato anche elementi di natura economica, oltreché forzate motivazioni di tipo medico-sanitario.
L’aspetto economico riguarda il fenomeno del cosiddetto “turismo procreativo”, riferito al fatto che soltanto coloro che hanno disponibilità di risorse economiche possono permettersi di affrontare spese elevate per recarsi nei Paesi dove la fecondazione eterologa è consentita.
È un argomento che si presta a un uso strumentale, in quanto considera soltanto questa specifica contingenza, per affermare la necessità di porre tutti i cittadini sullo stesso piano offrendo loro le stesse opportunità, finora riservate soltanto a quelli dotati di disponibilità economiche. Infatti, la stessa misura protettiva dovrebbe assurgere a diritto fondamentale anche per tutti coloro che devono sobbarcarsi trasferte, anche all’estero, per risolvere questioni di salute non altrimenti risolvibili nella propria città o nel nostro Paese, fra queste anche non poche forme di infertilità giudicate “non correggibili” che, di fatto, vengono invece risolte in centri altamente specializzati e non solo stranieri.
Quanto alle motivazioni medico-sanitarie, i sostenitori della PMA eterologa affermano che la sterilità o infertilità assoluta costituiscono una malattia, la quale, proprio in quanto tale richiede il diritto di cura mediante la fecondazione eterologa. In realtà, questo è un falso principio medico, perché la sterilità o l’infertilità non costituiscono stati di malattia. Si tratta piuttosto di condizioni statiche paragonabili a una malformazione o a un reliquato cicatriziale o amputativo. Sono quindi anomalie patologiche che non hanno in sé i caratteri dinamici che contraddistinguono la malattia che richiede una terapia, peraltro tanto più efficace quanto più mirata, a cercare di risolvere le cause patologiche che ne stanno alla base.
Se però, avere un figlio viene fatto rientrare nell’ambito dei diritti, allora anche questo, come gli altri diritti, pretende di essere soddisfatto. Pertanto, non solo sarebbe legittimo, ma anche doveroso il principio di ricorrere agli strumenti che le moderne tecnologie offrono. E su questo punto si rende necessaria una riflessione ulteriore, forse la più importante, che riguarda i criteri che regolano l’applicazione di tale principio. Mentre appare giuridicamente e moralmente ineccepibile intervenire per correggere un’anomalia, che potremmo definire “periferica” del corpo, cioè di un difetto fisico possibilmente correggibile (come peraltro sono certi casi di infertilità), ad esempio, quando si renda necessaria l’applicazione di una protesi in ambito odontoiatrico o per ripristinare la funzione di un arto leso o amputato, l’applicazione dello stesso principio cambia radicalmente nella sua sostanza, quando l’intervento non avviene per vie naturali, ma rompendo la centralità dell’impianto stesso della natura e, in particolare, quando l’oggetto del “desiderio-diritto” è una persona umana, come è il bambino.
È fuor di dubbio che l’azione dell’uomo non si debba arrestare di fronte ai limiti, provvisori per attuale mancanza di conoscenze e di strumenti, delle risorse naturali dell’organismo, insufficienti a superare gli effetti patologici di innumerevoli malattie. È eticamente legittimo attivare le potenzialità naturali dell’organismo mediante i trattamenti terapeutici delle malattie, da quelle infettive, alle affezioni dismetaboliche, alle cardiopatie e perfino procedere alla sostituzione di organi mediante trapianto. In questi casi è ben chiara la legittimità del progredire, attraverso il miglioramento delle conoscenze, utilizzandole al meglio per migliorare le condizioni di vita di ciascuno. Qui si tratta di superare i limiti provvisori, in quanto correggibili, della natura senza modificarne la struttura. Ma la legittimità di questo principio non ha nulla a che vedere, né eticamente né moralmente, con il principio di assecondare la pretesa di “possedere” un essere umano, quando questa non sia realizzabile per vie na turali. Intanto, perché l’atto di possesso non può mai trasformarsi nel diritto di “oggettizzare” l’essere umano costruendolo in modo artificiale. Inoltre, perché in realtà, la sua realizzazione comporta il superamento degli schemi strutturali della natura i cui limiti non sono “superabili” se non sconfigurandone l’impianto stesso. Pertanto non si possono ravvisare elementi di coerenza con il principio del diritto al rispetto della salute, in particolare psichica, dei desideranti. In sostanza, si tratta di un desiderio che non dispone dei requisiti bioetico-morali per dover essere soddisfatto per legge, ma che, anzi, è in urto con tali requisiti.
Non crediamo che qualcuno possa o voglia negare la legittimità umana del desiderio di genitorialità e quindi anche lo sforzo per consentirne la realizzazione. Tuttavia, questo impulso sentimentale non può giustificare la possibilità che l’intervento di artifici tecnologici, per realizzare l’obiettivo, confligga con la realtà sostanziale della intangibilità della vita e della “persona” umana. Purtroppo però, come afferma Mauro RONCO56«[p]er questa via sentimentale la tecnologia riproduttiva è entrata di forza negli ordinamenti giuridici e nelle prassi sanitarie di pressoché di tutti i paesi del mondo».
Un pressante invito a riflettere sulla realtà del destino dell’embrione sottoposto al trauma del prelevamento, del successivo congelamento e crioconservazione in un brodo di coltura, i cui requisiti non sono di certo sovrapponibili a quelli naturali offerti dall’ambiente materno, fino a quando ne viene chiesto l’utilizzo, viene sollecitato dal richiamo della professoressa LOMBARDI RICCI57:

[n]on va dimenticato che l’embrione concepito/fecondato/generato/prodotto in laboratorio è in diretto contatto, non più con la madre, ma con il biologo che è responsabile della conservazione della sua vita fino al trasferimento in utero.

Infatti, l’embrione così elaborato, viene privato dei rapporti di interazione con la madre riferiti in precedenza. Rapporti che non solo ne influenzano epigeneticamente lo sviluppo psico-fisico per tutta la vita intrauterina, ma dei quali il concepito risente anche nella vita successiva.
Nel tentativo di sostenere un concetto di famiglia basato sulla legittimità di appagamento del desiderio di genitorialità nel dibattito il cui tono si fa peraltro sempre più elevato, è già emersa qualche voce che indica la chiara tendenza, da parte dei sostenitori della legittimità della fecondazione eterologa, ad assimilare quest’ultima al concetto di adozione.
D’altronde, nel liberalizzare la fecondazione eterologa, è la stessa C.C. a inserire il principio di genitorialità adottiva, accostando la fecondazione eterologa all’istituto dell’adozione, superando arbitrariamente il principio che distingue la provenienza genetica dall’appartenenza sociale. Tale principio si è già ampiamente insinuato in gran parte della nostra società, producendo un effetto di progressiva assuefazione che ne favorisce la condivisione. Infatti, la sentenza si spinge a sostenere che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa».
«In questo modo – afferma Vittorio POSSENTI58 – la sentenza consapevolmente cancella la radicale differenza tra adozione e PMA eterologa, dal momento che l’adozione come garanzia di una famiglia per il minore non ha nulla a che vedere con la PMA che garantisce un minore alla famiglia».
La differenza tra adozione e la “costruzione” di un figlio mediante fecondazione eterologa rivela una profonda diversa intenzionalità da cui emerge una opposta naturalità fisiologica ed eticità di comportamento: il figlio adottato è un soggetto nato per vie naturali da genitori biologici e che ha subito il trauma dell’abbandono. Dunque, l’adozione esprime la volontà di accoglienza di questo figlio da parte dei genitori adottivi. Contraria è la condizione di un figlio che origina da una fecondazione eterologa, che si pone sulla scena della vita come prodotto intenzionalmente ottenuto in modo innaturale, gestito da una madre che, anche se biologica, lo partorirà dal proprio grembo. Come se l’aspetto “carnale” della maternità riscattasse in qualche modo anche la componente di estraneità biologica, caratteristica della fecondazione eterologa. Condizione che trova il suo massimo artificio quando il processo di maternità gravidica si sviluppa in un grembo biologicamente del tutto estraneo, in quanto surrogato.

4.3. Rischi di deriva eugenetica

Un ulteriore aspetto critico che scaturisce dalla sentenza si inquadra nella delicata questione della diagnosi pre-impianto:

[s]e un bambino è un diritto – afferma ancora Assuntina MORRESI59– allora è chiaro che si ha il diritto di averlo sano. Possibilmente non brutto. E perché dovrebbe essere poco intelligente? È un diritto anche del bambino, no? È il suo bene, no? – Quindi – “Liberi di scegliere di avere o non avere figli, quanti averne, quando averli e come averli” – recitava una dichiarazione ufficiale di un gruppo di oppositori alla attuale legge sulla fecondazione assistita.

In sostanza, se costruire in laboratorio un essere umano, pur con materiali umani, ma aggirando i meccanismi naturali che stanno alla base della procreazione, diventa un diritto, che finalmente libera dagli ottusi pregiudizi ancora racchiusi nella legge 40, allora, sempre per estensione logica del principio, appare opportuno considerare anche i requisiti, e dunque i diritti, del nuovo essere umano.
Il nostro Paese, dispiace doverlo constatare, si trova in una posizione di sudditanza civile e culturale, poiché teme di non essere all’altezza dei livelli “civili” degli altri Paesi europei. Infatti, è costante il ritornello dei cosiddetti “progressisti” secondo i quali la Legge 40 relega il nostro Paese in un’area di arretratezza, al confronto con la maggior parte dei Paesi di questa nostra Europa, il cui titolo di merito pare risiedere proprio nel progressivo abbattimento di quei limiti strutturali della natura, che attengono anche alla nostra costruzione biologica, ma che invece vengono considerati come fastidiosi impedimenti che l’arbitrio dell’artificio tecnologico può sovvertire facendo “avanzare” sia in ambito civile che giuridico, il nostro “arretrato” Paese.
Sviluppando questi criteri ci si deve aspettare che la legittimazione all’utilizzo della fecondazione eterologa si estenda a una ulteriore casistica, e già i segnali ci sono, che comprende anche coppie capaci di generare, ma nelle quali, superata la questione della sterilità e infertilità irreversibili, vi sia anche solo un componente affetto da difetti possibilmente a rischio di trasmissione genetica, fino a considerare, in base al divieto di discriminazione (vedi M. RONCO), un diritto consentire tale procedura anche alle coppie omosex.
Con l’applicazione effettiva di questo artificio tecnologico, l’embrione, il cui carattere di uomo-persona, è ormai chiaramente dimostrato, si vedrebbe negato il diritto alla sua esistenza e si aprirà, in modo strisciante, una via, destinata a ampliarsi, che mira alla selezione dell’embrione “più dotato” e, conseguentemente, alla eliminazione degli embrioni che non corrispondono alle aspettative dei richiedenti. Non dovrà quindi sorprendere se nella cultura del nostro mondo civile si insinuerà e diffonderà il principio, giuridicamente sostenuto, della legittimità di ogni azione rivolta a soddisfare ogni intento eugenetico.
La tecnologia offre oggi strumenti di grande efficacia nello studio dei dettagli genetici, trascrizionali ed epigenetici60. Una tecnica di avanguardia, denominata Next Generation Sequencing, le cui applicazioni più importanti riguardano l’oncologia, costituisce uno strumento molto potente per la diagnosi pre-impianto genetico.
Si tratta di una tecnica, già in uso in Inghilterra e ancora in via di perfezionamento, che consente di eliminare gli embrioni che presentano anomalie genetiche e cromosomiche che ne impediscono l’impianto nell’utero e di selezionare gli embrioni più “sani”, facilitandone quindi l’impianto. Con questa selezione, circa il 50% degli impianti embrionali nel corpo dell’utero ha avuto successo, rispetto al 30% ottenuto con i metodi precedenti.

4.4. Conclusioni

Il grande e rapido sviluppo della scienza e della tecnologia applicata alla vita umana, ha determinato un forte cambiamento della cultura con un violento impatto antropologico. Questi mutamenti impongono attente e profonde riflessioni bioetiche sulla legittimità dei diversi interventi ai quali possono essere, legalmente, sottoposti gli embrioni.
La possibilità di dare vita con procedure artificiali, che sovvertono i processi naturali e utilizzano i gameti per costruire in laboratorio un embrione da sottoporre al trauma del congelamento e della crioconservazione, senza conoscerne a fondo le conseguenze biologiche, ci riporta alle fantasticherie prometeiche che la fantasia di Mary SHELLEY aveva tradotto nel mito di Frankenstein, forse, come allora si disse, con l’intento di presentare un quadro inquietante delle possibilità applicative umane da parte di una tecnologia sviluppatasi in modo incontrollato.
Di fronte alla possibilità di “costruire” la vita extra naturam, come accade nella fecondazione eterologa, va rivalutato il significato stesso della vita umana. È stata legalizzata una procedura che, innegabilmente, sconvolge le modalità naturali della procreazione, senza un responsabile e doveroso dibattito sugli aspetti biologici che derivano dai diversi processi di procreazione artificiale. Si crea artificialmente in laboratorio un embrione, quindi totalmente fuori dal piano naturale, lo si priva dei naturali rapporti, che fin dall’inizio si instaurano con la madre, affidandolo invece a un biologo, che ne controlla una sorta di “alimentazione” surrogata, attraverso un brodo di coltura, nell’innaturale dimora di una provetta, fino al suo trasferimento nell’utero. I suoi diritti sono dunque secondari a quelli che vengono riconosciuti prioritariamente alle coppie richiedenti.
«In tal modo – afferma POSSENTI61 – la procreazione umana viene riportata e ridotta ad un problema tecnico – ma – la tecnica conosce le regole del produrre e non le norme dell’agire».
Quanto alla PMA omologa e la PMA eterologa, va sottolineata, sotto il profilo bioetico, la sostanziale differenza esistenziale che le distingue. Mentre la fecondazione in vitro permessa dalla legge 40, pur trattandosi di procreazione medicalmente assistita, consente ai bambini di essere comunque concepiti e allevati da chi li ha generati, anche se fuori da un rapporto naturale, la fecondazione eterologa crea una scissione tra genitori sociali, riconosciuti per legge e genitori biologici, cioè quelli che hanno fornito, e si vorrebbe segretamente, ai primi i propri gameti.
Inoltre, il meccanismo della fecondazione eterologa apre a incontenibili conseguenze che non è esagerato definire raccapriccianti. Ce lo ricorda Assuntina MORRESI62:

[s]i potranno “donare” gameti fra consanguinei (cioè madri e figlie, o sorelle, potranno scambiarsi gli ovociti, e padri e figli o fratelli il liquido seminale)? Il fatto è che l’eterologa non è una variante tecnica di una procedura di fecondazione in laboratorio, ma l’attuazione concreta di una nuova visione degli esseri umani e delle loro relazioni fondanti […] Anche nel nostro Paese si affaccia purtroppo una società in cui perfino il legame più profondo che gli esseri umani conoscono, quello tra una madre e un figlio, viene frammentato, sminuzzato, nelle sue componenti “genetiche”, “gestazionali” e “sociali”, e niente lo potrà sostituire nella sua pienezza. Certo non il “mercato della vita” lucrativo e gelidamente organizzato, che già stiamo vedendo crescere altrove.

Questa affermazione è un monito di estrema gravità, che impone attente riflessioni non solo sul fondamentale piano etico-morale, ma anche sotto il profilo socio-antropologico. Se infatti la legge stabilisce che la titolarità materna spetta a chi partorisce il figlio, pur non essendo la partoriente madre genetica, si sancisce altresì la possibilità che, nell’incontrollato, o comunque difficilmente controllabile, processo di fertilizzazione in laboratorio, cui può aggiungersi anche l’uso di spermatozoi eterologhi, esso possa avvenire tra gli stessi gameti che hanno dato origine a embrioni assegnati poi a diverse possibili gestazioni in affitto, cioè per conto terzi. In altri termini, si può verificare che soggetti partoriti da altre donne-madri siano di fatto fratelli, sorelle a loro insaputa, o quanto meno, condividano, se non tutto, almeno metà del patrimonio genetico. Diventa così concreto il rischio di incontri incestuosi involontari, ma altrettanto reali, con le relative tare che ne possono derivare, dovute alla condivisione del patrimonio genetico, condizione che può generare gravi affezioni patologiche, incompatibili con la salute dell’individuo e della specie. Si tratta di un rischio che può apparire statisticamente poco significativo nella fase iniziale della pratica della fecondazione eterologa, ma nessuno può escludere che un tale rischio diventi progressivamente maggiore nel tempo, in parallelo con il progressivo diffondersi di tale pratica e con il sostanziale segreto che sottostà ad essa, oltre all’anonimità del donatore/donatrice, che favorisce donazioni fuori da ogni controllo in tutto il mondo. Ma al di là dell’entità del rischio, resta inaccettabile il principio che la legalizzazione della fecondazione eterologa possa causare, come diretta conseguenza, il concretizzarsi di un evento inaccettabile sotto tutti i profili. E non è certo la modernità culturale, che tende all’egemonia nel nostro Paese, in Europa e nell’intera società mondiale, che può legittimare una tale distorsione etica, antropologica, di tutela della salute e perfino della democrazia. La società sta subendo un processo di mitridatizzazione culturale globale, una intossicazione lenta e progressiva che genera un’inconscia e diffusa assuefazione.
Dunque è su questi elementi che si dovrà operare una seria valutazione non solo sulla legittimità di sovvertire gli schemi in cui è incardinata la natura, ma anche sulle preoccupanti conseguenze che derivano da questi sovvertimenti fra cui vanno incluse anche le derive che gli interventi pre-impianto sugli embrioni possono aprire.
Proprio in merito alle procedure di diagnosi pre-impianto, che non rientrano certo nelle pratiche terapeutiche, credo si debba rimarcare l’importanza delle conseguenze che derivano dagli scopi selettivi della specie umana che tali tecniche si prefiggono e che prefigurano, in modo inquietante, la possibilità che si affermino i principi della scienza eugenetica, ledendo quindi il diritto sostanziale alla vita di ogni essere umano.
Va inoltre sottolineato che la stessa attuazione delle procedure predispone di per sé alla comparsa di effetti patologici per alterazioni di tipo epigenetico.
A favorire questa deriva, la sentenza della C.C. ha dato un forte contributo, come conferma Riccardo CHIEPPA63 in un’intervista per «Avvenire»: «Ammettendo la separazione della filiazione biologica da quella di carattere sociale o del rapporto di coppia, si produce un travolgimento dell’aspetto generativo. Con il rischio concreto di una deriva eugenetica».
Infine, sempre sul piano bioetico occorre un ferma distinzione, sotto il profilo di legittimità, fra i vari interventi che la moderna biomedicina, con le sue applicazioni tecnologiche può offrire alla vita umana. Mi preme infatti ricordare, in queste note conclusive, quanto già discusso in precedenza: non solo è lecito, ma anche doveroso difendere la vita, sostenendo e favorendo le potenzialità dell’organismo umano. E per raggiungere questi obiettivi è legittimo utilizzare i dispositivi che oggi scienza e tecnologia mettono a disposizione, quando si renda necessario sopperire ai limiti di reattività difensiva delle strutture organiche di fronte ad aggressioni esterne (malattie), o favorire il recupero funzionale di organi lesi da varie cause, mediante supporti meccanici (protesi), o, nei casi estremi, attraverso la loro sostituzione (trapianti). Ma è altrettanto legittimo, solo perché tecnicamente possibile, intervenire con artifici tecnologici, per sostituire i meccanismi costitutivi della natura, violandone i suoi tratti essenziali? A questa possibilità la bioetica oppone un netto e non negoziabile rifiuto, ponendosi come obiettivo la difesa e la tutela della natura umana e del suo naturale profilo antropologico da un progresso extra-umano, che di fatto diventa un’arbitraria e indebita violenza sulla stessa natura umana.
Si impone, dunque, una riconsiderazione dei parametri antropologici che hanno sempre orientato il giudizio sul significato della vita umana. Si tratta, cioè, di rimettere in primo piano il senso della natura umana, il significato ontologico di ciò che indichiamo, anche con il fondamentale contributo delle conoscenze scientifiche, come “persona” fin dal concepimento.
Se la delicatissima questione legata alla legittimazione della fecondazione eterologa, come appare molto evidente, apre a profonde riflessioni bioetiche, è tuttavia sostanziale sottolineare che le considerazioni espresse non sono affatto condizionate da preconcetti fideistici di natura religiosa. Pur essendo l’intera questione in stretta coerenza con la morale cattolica, non è da questa affatto condizionata, ma è radicata nella morale naturale, riferimento millenario sul quale il valore ontologico di “essere umano” e di “persona” si è costruito lungo l’arco della storia dell’umanità.
Ne è la prova il contenuto di un’intervista, di grande interesse, dal punto di visto bioetico, rilasciata dal biologo professor Angelo VESCOVI64 il 10 aprile 2014 al giornale «Il Messaggero». Il professore, richiesto di esprimere le sue posizioni in tema di fecondazione eterologa, nella sua visione laica e non allineata su concezioni religiose, così risponde:

Credo che molti non si rendano conto che cosa voglia dire tirare su un bambino che, di fatto, è figlio di uno solo. L’altro genitore è un estraneo. Un intruso, in qualche modo […] Il desiderio è avere un figlio con chi si ama non un figlio ad ogni costo con chiunque. Allora è meglio adottare e offrire una vita migliore a chi sta messo male […] Se l’uomo o la donna non sterile decide di avere un rapporto con un’altra persona è possibile che il bambino arrivi. Ma in quel caso si tratta di un atto vero. Così, invece, la tecnica permette una sorta di rapporto surrogato […] Quella vita non è figlia di una coppia che ha deciso di generare insieme. L’eterologa, di fatto, sterilizza l’atto che uno dei due, seppur in laboratorio, ha avuto con un altro.

A una delle domande finali: «Pensa che anche l’adulto che non si è sottoposto alla tecnica possa con il tempo avere dei ripensamenti?» il professor VESCOVI risponde:

Sì penso ad una specie di fenomeno di rigetto, quel figlio nasce dall’unione di un terzo. Non è certo che tutto si superi con il tempo […] La tecnologia non può governare l’impatto emotivo che può uscire fuori quando uno meno se lo aspetta. Quel figlio è solo di uno dei due, va ricordato.

L’umanità ha saputo inorridire di fronte alle pratiche eugenetiche operate da regimi condannati dalla storia, oltreché dalla morale, in nome di un progetto politico-sociale il cui duplice scopo consisteva nella procreazione di soggetti desiderabili e nella eliminazione mediante aborto di quelli considerati invece indesiderabili, nonché nella soppressione di quelli indesiderati mediante l’infanticidio.
E se sul piano puramente scientifico è ormai possibile riconoscere i soggetti geneticamente portatori di deficit o predisposti alle malattie, sul piano bioetico appare moralmente illecito procedere alla loro eliminazione.
Se l’umanità prima inorridiva, questo avveniva in sintonia con la cultura morale di allora. Ora, ci si domanda, con grande preoccupazione, quali influenze potrà avere la possibilità di soddisfare molte umane pretese, garantite dalle conquiste scientifico-tecnologiche attuali, sulla cultura morale dell’umanità di oggi e del futuro.


Note

47 CEI – UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI, L’eterologa snatura la paternità, «Avvenire», 10 aprile 2014.
48 A. LAMBERTINO, docente di Filosofia morale, Università di Parma.
49  R. COLOMBO, genetista, bioeticista Università Cattolica di Milano, membro Pontificia Accademia per la Vita; JOSEPH A. HILL, Division of Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA.
50 Ibid. 3;  L. WEBER-LEHMANN e coll., genetisti.
51RICCARDO di SAN VITTORE, filosofo e teologo mistico francese, priore abbazia benedettina di San Vittore a Parigi.
52 A. MORRESI, Professore  di Chimica e Fisica, Università di Perugia. Comitato Nazionale per la Bioetica. Consulente Agenzia italiana del farmaco.
53 V. POSSENTI, filosofo Università, direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti umani a Ca’ Foscari di Venezia; membro del Comitato Nazionale per la Bioetica – Pontificia Accademia Scienze sociali e di San Tommaso d’Aquino.
54 M. ZOLL, giornalista e consulente ONU.
55 Ibid., 8.
56  M. RONCO, Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Padova.
57 M. LOMBARDI RICCI, bioeticista Facoltà Teologica di Torino, Centro Cattolico di Bioetica – Arcidiocesi di Torino.
58 Ibid., 7.
59 /sup>Ibid., 6.
60DAGAN WELLS, The Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford. Director at Reprogenetics UK.
61 Ibid., 7.
62 Ibid., 6.
63R. CHIEPPA, Presidente emerito della Corte Costituzionale. Un desiderio che travolge ogni diritto», «Avvenire.it», 10 aprile 2014.
64 A. VESCOVI, Direttore dell’IRCCS «Casa Sollievo della Sofferenza» di San Giovanni Rotondo e Direttore della Fondazione Cellule Staminali, Fecondazione eterologa: quelli che nascono così sono figli di un solo genitore, «Il Messaggero», 10 aprile 2014.


Bibliografia essenziale

A. LAMBERTINO,  «La bioetica e il processo di formazione dell’essere umano. Riflessioni filosofiche», in S. Biolo: in nascita e morte dell’uomo. Problemi filosofici e scientifici della bioetica, Marietti, Genova 1993

J.A. HILL., Maternal-embryonic cross-talk, «Anna. NY Acad. Sci.», 943, Boston 2001

R. COLOMBO, Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede, 2002

L. WEBER-LEHMANN e COLL., Finding the needle in the haystack: Differentiating “identical” twins in paternità testing and forensic by ultra-deep next generation sequencing, «Forensic Science International: Genetics», vol 9, 2014

RICCARDO DI SAN VITTORE, Rationalis naturae Individua existentia,  De Trinitate, IV.

A. MORRESI, Category Archives: Bioetica e Vita, 12.1.2014

V. POSSENTI, Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa, «IUSTITIA Rivista di cultura giuridica», Aprile-Giugno, 2015

M. ZOLL, Cracker Open: Liberty, Fertility and pursuit of high tech babies, Publisher Interlink Pub Group, 2013

M. RONCO, Derechos enloquecidos; una nueva forma de totalitarismo? Discorso a la “Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires”, 4.9.2014

M. LOMBARDI RICCI, La vita prenatale: inizio di un viaggio…  Centro Cattolico di Bioetica – Arcidiocesi di Torino 2014

D. WELLS, A novel embryo screening technique provides new insights into embryo biology and yields the first pregnancies following genome sequencing. The annual meeting of ESHRE, «Abstract» 2013, 63

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