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34 Luglio Agosto 2016
Dossier La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014: Valutazioni biomediche, biogiuridiche e bioetiche sulla sentenza sulla liberalizzazione della fecondazione artificiale eterologa

Introduzione

Con la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge n. 40 del 2004 all’art. 4 comma 3. È una sentenza “storica”, nel senso che demolisce quasi completamente non solo la legge n. 40 del 2004, ma lo stesso scopo della legge e cioè quello di consentire le tecniche di procreazione medicalmente assistita per «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5 della legge).
Con la dichiarazione di incostituzionalità la Corte abolisce tale divieto e, dunque, apre la strada alla fecondazione eterologa, cioè alla fecondazione con gamete di donatore/donatrice esterno/a alla coppia (come sopra definito) nel caso, ha precisato la Corte che «sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili» (cfr. POGGI). Di fronte a questa sentenza, che spalanca la strada a scelte assai radicali verso la liberalizzazione totale dei processi riproduttivi, avendo assurto il diritto di autodeterminazione della coppia a diritto fondamentale (cfr. POGGI), nel quadro di attività di ricerca e studio curato dal Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino, abbiamo posto ad altrettanti esperti i seguenti interrogativi: quanto la sentenza rispetta il senso originario del dettato costituzionale? Che idea di diritto la sentenza lascia trapelare? Su quali conoscenze biomediche dimostra di appoggiarsi? Quali profili bioetici presenta?
Ecco le loro risposte.

© Bioetica News Torino, Luglio 2016 - Riproduzione Vietata