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34 Luglio Agosto 2016
Dossier La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014: Valutazioni biomediche, biogiuridiche e bioetiche sulla sentenza sulla liberalizzazione della fecondazione artificiale eterologa

5. Conclusione

Tentando di riassumere il ricco, articolato e documentato contenuto dei contributi raccolti, mi pare si possa dire così:

1. La sentenza della Corte costituzionale presenta vari aspetti critici, perché:

a) non prende in considerazione i diritti del concepito, costituzionalmente garantiti. La Consulta, infatti, riduce tale interesse al semplice diritto del nato a conoscere le sue origini biologiche o al mero rischio psicologico del nascere come frutto di una fecondazione eterologa (cfr. POGGI)

b) non considera l’interesse degli embrioni a proseguire il loro processo vitale. Mentre pretende di assumere una decisione che prenda in considerazione gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel caso dell’interesse degli embrioni umani, nemmeno affronta il discorso (cfr. POGGI)

c) rovescia i processi logici del controllo di costituzionalità, secondo i quali il Parlamento decide il fine di una legge e la Corte successivamente verifica che il bilanciamento operato tra i vari interessi sia ragionevole. Nella sentenza in questione, infatti, è la Corte che decide il fine (la libertà di procreare e l’autodeterminazione della coppia a procreare). E così si appropria del ruolo del legislatore e compie una scelta “politica” che compete solo al Parlamento (cfr. POGGI)

d)  fa assurgere a categoria di “fondamentale e assoluto” il diritto di “autodeterminazione della coppia”, non espressamente previsto in Costituzione (cfr. POGGI)

e) sgancia completamente le tecniche procreative dal concetto di famiglia. Dalla Costituzione emerge infatti un’idea di famiglia legata dal vincolo matrimoniale e agganciata all’idea della procreazione ed educazione dei figli. La Corte pone invece un’idea di famiglia che certamente è quella più in voga dal punto di vista culturale e più connessa al diritto individuale, ma che è difficilmente collocabile nel contesto costituzionale (cfr. POGGI)

f) Nel suo argomentare la Corte non prende in considerazione elementi di conoscenza biomedica ovvero elementi che emergono dalle ricerche scientifiche in materia di procreazione, oppure ancora non considera gli sviluppi che la propria decisione può aprire in campo biomedico. Insomma mentre richiama spesso l’art. 32 ritenendo che questo sia violato ogni qualvolta una coppia non sia messa in condizione di avere figli, non si pone minimamente il problema della tutela della salute come problema medico e di quali limiti la biomedicina imponga alle tecniche procreative proprio allo scopo di tutelare la salute (cfr. POGGI  e in modo particolarmente ampio, dettagliato e documentato PERIS).
La cancellazione di ogni sorta di vincolo prudenziale all’esercizio delle tecniche riproduttive costituisce un gravissimo segno di superficialità e di inaccuratezza scientifica (cfr. RONCO)

2. Questi aspetti critici evidenziano:

2.1. Il contrasto della sentenza con più punti del quadro costituzionale di riferimento:

a) Il diritto alla procreazione viene riconosciuto dalla Corte Costituzionale come diritto assolutamente individuale di ciascuno dei componenti la coppia, anche se complessivamente sterile, mentre la Costituzione lo riconosce al singolo ma all’interno della coppia. Il diritto alla procreazione, infatti, non è soltanto un diritto individuale inviolabile, ma è un diritto con connotazione sociale, che si accompagna a doveri inderogabili e che postula una relazione tra i due genitori (cfr. GALLO)

b) Nel configurare il diritto alla salute la Corte assume una posizione individualistica che non corrisponde dall’impostazione della nostra Costituzione, che è solidaristica, e neppure all’orientamento generale della stessa Corte, attento all’equilibrio tra le varie pretese (cfr. GALLO)

c) Il nascituro è completamente esterno rispetto alla valutazione della Corte, che considera la procreazione come una questione relativa soltanto agli individui interessati, anzi, in realtà, soltanto riferita alla coppia che intende divenire genitrice di un figlio. In una sentenza che fa riferimento ai diritti fondamentali e al diritto alla salute, è certamente sorprendente che non vi sia nessuna considerazione dei diritti fondamentali e del diritto alla salute del nascituro, e cioè proprio di quel soggetto per ottenere il quale la procreazione eterologa viene introdotta (cfr. GALLO-PERIS)

d) Probabilmente per colmare la lacuna circa l’incidenza della fecondazione eterologa sulla salute, la Corte afferma che la regolamentazione della fecondazione di tipo eterologo, per profili ulteriori rispetto a quelli da essa esaminati, sarebbe ricavabile dalla regolamentazione della donazione di tessuti e cellule umane. Ma l’assimilazione di tessuti e cellule alla persona è una assimilazione logicamente inaccettabile e dal punto di vista giuridico errata, poiché la disciplina della persona e le sue garanzie sono completamente diverse dalla disciplina e dalle garanzie per i tessuti e le cellule umane (cfr. GALLO)

e) A proposito della questione del diritto all’identità genetica la Corte afferma che è risolvibile con riferimento alla disciplina dell’adozione. In realtà non vi è analogia tra adozione, che cerca di porre rimedio ad un inconveniente dannoso al bambino e fecondazione eterologa, con la quale non si pone rimedio a una situazione di disagio o di abbandono del minore, ma si crea la situazione di abbandono e disagio del minore, poiché uno dei genitori biologici viene sin dall’origine e volontariamente individuato come inconoscibile (cfr. GALLO-RONCO)

f) La procreazione eterologa (prevedendo una donazione di gameti da parte di un donatore sconosciuto, e con il quale, perciò, non si crea nessun rapporto o relazione, che non sia il fatto che il donatore gratuitamente mette a disposizione di una coppia sconosciuta una parte di sé) avviene fuori di un legame affettivo tra i procreanti; legame che, assieme a quello fisico concorre a definire il concetto costituzionale di famiglia, e cioè formazione sociale finalizzata alla procreazione, sviluppo, educazione della prole. Viene perciò negato in radice il rapporto affettivo che è comunque alla base di qualunque procreazione ammessa dal nostro ordinamento (cfr. GALLO)

g) È impressionistica, ma inconsistente l’affermazione che la Corte adduce a sostegno della sua pronunzia e cioè che nella situazione attuale le coppie dotate di maggiori possibilità economiche potrebbero ricorrere alla procreazione eterologa all’estero, mentre le coppie dotate di minori possibilità economiche non lo potrebbero fare. Il fatto che l’ordinamento sovranazionale consenta ai cittadini, in uno stato estero, di ottenere dei risultati dal punto di vista materiale o giuridico che il nostro ordinamento non ammette non è una evenienza limitata alla fecondazione eterologa, ma dipende dal fatto che l’Italia aderisce ad organizzazioni internazionali e che, con questa adesione, ha accettato una limitazione della propria sovranità, così come prevede l’art. 11 della Costituzione, con conseguente divario tra ciò che consentono le norme interne e ciò che consentono le norme internazionali (cfr. GALLO)

h) Il discorso giuridico della Corte è senza fondamento nella realtà e nella verità delle cose. Si parte da un asserto apodittico – l’assoluta libertà di autodeterminazione -, senza rendersi conto che esso è intrinsecamente contraddittorio e non può stare alla base di un ragionamento scientifico sulle condizioni e sui limiti giuridici dell’utilizzo della tecnologia nel delicatissimo campo della procreazione umana. Il richiamo, poi, a svariati articoli della Costituzione, tutti quanti intimamente ispirati a principi che nulla hanno a che spartire con il tema antropologico in questione, costituisce frutto di un arrogante positivismo giuridico, che adatta i testi di legge in modo arbitrario alle più diverse situazioni, senza alcuna connessione reale con il tema oggetto di considerazione (cfr. RONCO)

i) In conclusione, la sentenza della Corte pare contrastare in più punti e nella sua impostazione complessiva con il quadro costituzionale di riferimento ed essere frutto di una concezione parziale ed individualistica dei rapporti umani e sociali che è esattamente il contrario di quanto la Costituzione italiana, fondata su un’idea solidaristica della società, vuol perseguire (cfr. GALLO)

2.2. L’idea di diritto che trapela dall’argomentare della sentenza

a) Il punto cruciale della sentenza sta nell’eversione del significato perenne del concetto di diritto, non più visto come una facoltà morale intrinsecamente pertinente alla persona affinché ella realizzi il bene consentaneo alla sua natura di ente razionale, bensì visto come impulso desiderante del singolo di scegliere ciò che egli è di fatto capace di ottenere come prodotto dell’autodeterminazione assoluta, ovvero della spontaneità incoercibile di soddisfare i propri desideri. Il principio prudenziale, cui si era richiamato, in un’ottica personalista, il legislatore della legge 40/2004, è proclamato, in nome dell’autodeterminazione individuale protesa alla soddisfazione del desiderio di genitorialità, contrario a una Costituzione che nella sua ispirazione e nei suoi principi ha inteso affermare il primato della dignità della persona su qualsiasi altro interesse o utilità (cfr. RONCO)

b) Il principio dell’assoluta libertà di autodeterminazione si auto-confuta peraltro inesorabilmente. L’assolutezza del desiderio individuale nega, infatti, radicalmente la verità dell’uomo, poiché lo sconfinato mondo dei desideri deve necessariamente confrontarsi con la loro inevitabile selezione, che soltanto la ragione può compiere alla luce anche della natura sociale dell’uomo, che può realizzare il suo bene soltanto nel quadro del bene comune che scaturisce dalla concordia e dalla collaborazione con gli altri (cfr. RONCO)

c) La sentenza della Corte è il frutto di un tecnicismo giuridico impregnato del più assoluto relativismo morale. Non si è resa conto della svolta epocale che essa imprime alla generazione umana e degli immensi rischi antropologici a cui ha dato ingresso, avendo trascurato completamente non so- lo i principi etici che reggono la generazione umana e vedono nella famiglia la cellula fondamentale della società, ma altresì il fondamentale principio di precauzione, che costituisce il presidio della responsabilità di ciascuno di noi – soprattutto degli uomini e delle donne che esercitano il potere politico e giudiziario – di fronte alle generazioni future (cfr. RONCO)

3. La sentenza presenta infine un allarmante profilo bioetico

a) La fecondazione eterologa rompe l’unità di coppia, perché uno dei due è escluso dal processo di filiazione; c’è quindi ingiusta discriminazione e inoltre, prescindendo da un rapporto di coppia, tan to più da un rapporto di coppia eterosessuale, può essere utilizzabile tanto da una coppia omosessuale quanto in assenza di una coppia (cfr. RONCO)

b) La tecnica di fecondazione eterologa trasforma la generazione umana in una relazione di mero possesso, in cui i gameti del fornitore sono ridotti a una cosa che serve per costruire colui che dovrà nascere, visto come un mero prodotto, e non come un dono che l’amore dei coniugi e la natura danno all’uomo e alla donna (cfr. RONCO)

c) La fecondazione eterologa è inesorabilmente una tecnica selettiva. Se la coppia è completamente libera di autodeterminarsi con la eterologa, razionalmente non si possono porre limiti a tale fondamentale diritto (cfr. POGGI-RONCO-PALESTRO)

d) La fecondazione eterologa sovverte i principi fondamentali relativi alla famiglia, riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione come società naturale fondata sul matrimonio, vulnerando gravemente i diritti fondamentali del figlio. La pratica dell’eterologa costruisce intenzionalmente una condizione esistenziale e sociale non corrispondente alla verità delle cose, caratterizzata dalla commistione ibrida di filiazione biologica e filiazione meramente legale, ove, contrariamente al dato di realtà, il figlio assume lo status filiationis di figlio biologico dei genitori sociali. Questa condizioni intrinsecamente contraria al vero costituisce la fonte di una serie di aporie e contraddizioni irresolubili: nella fecondazione eterologa il genitore biologico sfugge alle sue responsabilità; si stravolge il sistema di riconoscimento dello status di figlio, violando il diritto all’identità; aprendo la strada all’alterazione ideologica degli status di famiglia e in prospettiva al suo annientamento. La fecondazione eterologa è ispirata ad un esclusivo principio adulto centrico: il figlio sacrificato al desiderio di genitorialità degli adulti (cfr. RONCO)

e) I presupposti su cui poggia il giudizio di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa (e cioè per un verso, il diritto al figlio e, per un altro verso, l’assoluta sterilità o infertilità della coppia) aprono la via all’utero in affitto, il cui divieto diventerebbe costituzionalmente irragionevole (cfr. RONCO)

f) Se il desiderio incoercibile del figlio rende incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, non si vede per quale ragione essa debba essere preclusa alle coppie omosessuali, che per natura sono sterili, e financo ai «single»: anche i «single» possono sentire un desiderio incoercibile al figlio; desiderio che non possono soddisfare proprio per la loro condizione di «single», soprattutto se tali non per libera scelta (cfr. RONCO)

g) Affermando che vietare la fecondazione eterologa significa ledere la libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia ed avere figli, comporta come conseguenza uno sbilanciamento tra i diritti della coppia e quelli dei figli posti ad un rango inferiore: nessuno di noi si può pensare come diritto di qualcun altro (cfr. PALESTRO)

h) Se il desiderio di avere un figlio attraverso una costruzione biologica, fuori dai meccanismi naturali, si trasforma in un diritto “incoercibile” allo scopo di ottenere una «piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile», la cui negazione inciderebbe negativamente sulla salute psico-fisica, si apre allora un ampio accesso alla necessità di soddisfacimento di diritti analoghi derivanti da condizioni limitati- ve di altra natura: malattie, infermità, congenite o acquisite, menomazioni e perfino il mancato rag- giungimento di obiettivi personali di natura sociale. Si tratta di limitazioni i cui effetti frustranti  possono incidere in modo fisicamente e psicologicamente analogo agli effetti che derivano dalla impossibilità di avere un figlio per vie naturali (cfr. PALESTRO)

i) Un altro elemento bioeticamente inaccettabile sta nella voluta anonimia del fornitore di gameti. Si sancisce così un ossimoro etico tra processo di attivazione della procreazione e totale mancanza di responsabilità genitoriale, compromettendo in tal modo la realizzazione del ruolo cardine che sta alla base del rapporto di filiazione. In sostanza la sentenza concede un’immotivata e distruttiva sospensione del criterio di responsabilità che è costitutivo delle società umane e ne regola le azioni. E inoltre distrugge la determinatezza della rete generazionale, con conseguenti possibili unioni tra consanguinei ignari di esserlo (cfr. PALESTRO)

l) Se la fecondazione eterologa si deve poter praticare per non dover spendere soldi andando all’estero, in quanti altri campi si dovrebbe intervenire, per evitare ricorsi all’estero? Infatti, la stessa misura protettiva dovrebbe assurgere a diritto fondamentale anche per tutti coloro che devono sobbarcarsi trasferte, anche all’estero, per risolvere questioni di salute non altrimenti risolvibili nella propria città o nel nostro Paese, fra queste anche non poche forme di infertilità giudicate “non correggibili” che, di fatto, vengono invece risolte in centri altamente specializzati e non solo stranieri (cfr PALESTRO)

m) In conclusione si può dire che il meccanismo della fecondazione eterologa apre a incontenibili conseguenze che non è esagerato definire raccapriccianti. Non solo è lecito, ma anche doveroso di- fendere la vita, sostenendo e favorendo le potenzialità dell’organismo umano. E per raggiungere questi obiettivi è legittimo utilizzare i dispositivi che oggi scienza e tecnologia mettono a disposizione, quando si renda necessario sopperire ai limiti di reattività difensiva delle strutture organiche di fronte ad aggressioni esterne (malattie), o favorire il recupero funzionale di organi lesi da varie cause, mediante supporti meccanici (protesi), o, nei casi estremi, attraverso la loro sostituzione (trapianti). Ma è altrettanto legittimo, solo perché tecnicamente possibile, intervenire con artifici tecno- logici, per sostituire i meccanismi costitutivi della natura, violandone i suoi tratti essenziali? A questa possibilità la bioetica rispettosa della realtà e dignità della persona umana oppone un netto rifiuto, ponendosi come obiettivo la difesa e la tutela della natura umana e del suo naturale profilo antropologico da un progresso extra-umano, che di fatto diventa un’arbitraria e indebita violenza sulla stessa natura umana (cfr. PALESTRO)

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