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81 Settembre 2021
Inserto La morte e il morire: tra diritti e senso della vita

A proposito del Referendum sulla “Cannabis”

Nel volgere di poche settimane, eccoci a commentare una seconda proposta di referendum popolare. Come si ricorderà, la prima mira ad abrogare in parte l’articolo 579 del codice penale – che, allo stato attuale, punisce con la reclusione fino a 15 anni l’omicidio del consenziente –  al fine di depenalizzare tale delitto  (salvo pochi, tassativi casi) e così sancire la liceità dell’eutanasia. Con la seconda richiesta di referendum popolare, oggetto delle presenti brevi note, si vorrebbe depenalizzare la coltivazione della cannabis, almeno apparentemente, ed eliminare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motori veicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

La materia degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope è regolata dal DPR 9 ottobre 1990 numero 309, testo unico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Articolo 13 del Testo Unico

L’articolo 13 di detto Testo Unico dispone quanto segue:

1. «Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2)».

2. «Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche».

3. (…)

4. «Il decreto ė pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale».

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.

Articolo 14 del Testo unico

Il successivo articolo 14 dispone quanto segue:

«Criteri per la formazione delle tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

  • 1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
  • 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
  • 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
  • 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
  • 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
  • 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
  • 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
  • 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

b) nella tabella II devono essere indicati:

  • 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
  • 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); (…)».

Tralascio di riportare il resto delle tabelle perché in questa sede non interessano.

Articolo 73 del Testo base

Il primo comma dell’articolo 73 del Testo Unico statuisce: «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000».

La prima parte del quesito referendario, tratta dal sito ufficiale del comitato promotore del referendum Cannabis Legale, è del seguente tenore: «volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva».  

Senonché, ad una (ri)lettura men che attenta emerge che la coltivazione sanzionata dal comma 1 dell’articolo 73 del Testo Unico concerne le sostanze elencate nella tabella I, ossia papaveri da oppio, coca ed ogni altra pianta che possa produrre gli effetti di cui al numero sette della tabella I, non la cannabis, che è compresa, come si è visto, nella tabella II.

Peraltro è questa la vera finalità dei promotori del referendum, ossia quella di depenalizzare la coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti, come da essi dichiarato nel sito ufficiale.

Dunque, se dovesse passare il referendum nella formulazione attuale, non sarebbe inconsueto vedere nel giardinetto del vicino una bella aiuola di papaveri o arbusti di coca o di altra pianta consimile, sempre beninteso per uso strettamente personale. Anche perché per la cannabis ci ha già pensato la Corte di Cassazione che, con una sentenza a sezioni unite, ha statuito che la coltivazione domestica di qualche piantina non integra una fattispecie penalmente rilevante, stante la non attitudine, oggettiva e soggettiva, a ricavare dallo sparuto raccolto domestico una apprezzabile quantità di sostanza.

Della restante parte del quesito referendario si può dire che mira a ridurre la pena a chi produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, se il fatto è di lieve entità, togliendo l’arresto e lasciando la multa, ma non si comprende quale sia la norma di riferimento, perché quella indicata nel quesito non sembra congruente.

A prescindere dal merito e dalle sorti di questo referendum, come dell’altro sull’eutanasia, osservo che l’abuso di tale istituto, contemplato dalla Costituzione come strumento eccezionale, vista la centralità del Parlamento, abuso agevolato anche dalla nuova possibilità di aderire alla proposta firmando in rete con la firma digitale, potrebbe essere esiziale per il nostro Ordinamento perché finirebbe per esautorare il Parlamento.

Speriamo i politici, attuali e futuri, sappiano arginare queste derive.

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