Sostieni Bioetica News Torino con una donazione. Sostieni
81 Settembre 2021
Inserto La morte e il morire: tra diritti e senso della vita

Referendum Eutanasia. In Italia è costituzionale una legge che promuova l’eutanasia?

Maurizio CARDACI Foto_Bnt
Intervistato Maurizio Cardaci

Avvocato

Sul finire dell’estate si sono riaccesi i fari su numerosi dibattiti dalle vaccinazioni e Green Pass al ddl Zan fino alla più recente campagna referendaria a favore dell’eutanasia, che ha già superato il quorum delle 500 mila firme raccolte, per la prima volta, anche on line. L’argomento di per sé non è nuovo. Con puntuale ricorrenza le cronache degli anni scorsi si sono già occupate a più riprese di eutanasia, principalmente in occasione di casi emblematici, quali Welby, Englaro e dj Fabo.

Nel nostro Paese le diatribe pro o contro il fine vita cadono spesso nel luogo comune di ipotizzare due schieramenti. Da un lato, i favorevoli ad una legge, generalmente etichettati come laici e progressisti; dall’altro, quello dei contrari, identificati in gran parte come filocattolici e oscurantisti. La realtà tuttavia è più complessa e la risposta di ciascuno non si può inquadrare in un “casellario” ideologico, ma risponde ai moti interiori più profondi, passa dalle nostre esperienze e narrazioni, si arricchisce del beneficio del dubbio.

Sgombrando il pensiero dal pregiudizio ed alzando lo sguardo oltre i nostri confini, ci rendiamo conto che la situazione giuridica europea e mondiale si rivela piuttosto restrittiva in tema di eutanasia.

Per approfondire un argomento così complesso è necessario un approccio a più livelli, coinvolgendo competenze giuridiche, mediche e bioetiche. Per accompagnarci in queste riflessioni ci avvaliamo dei contributo di un giurista Maurizio Cardaci, di un medico palliativsta Ferdinando Garetto e infine di un bioeticista Giuseppe Zeppegno.

Intervista

Avvocato Cardaci, perché un referendum sull’eutanasia e non la proposta di una legge?

Occorre ricordare che l’assetto istituzionale consacrato nella nostra Costituzione è quello della democrazia parlamentare rappresentativa, ossia quello di una democrazia indiretta, nel senso che i parlamentari — senatori e deputati — rappresentano il popolo e ne sono (o dovrebbero essere) gli interpreti, i latori delle istanze, delle esigenze, dei sentimenti di esso.

Per questo motivo la funzione legislativa, centrale nell’Ordinamento, è assegnata al Parlamento ed il percorso di approvazione di una legge inizia, di norma, con una proposta di legge formulata da uno o più parlamentari. Nel caso specifico, credo che si sia scelta la strada del referendum abrogativo piuttosto che quella di iniziativa parlamentare o di iniziativa popolare, perché l’iter approvativo comporta tempi indubbiamente più lunghi ed esiti più incerti rispetto al referendum, ove approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi sulla maggioranza degli aventi diritto.

Quali articoli del Codice sono oggetto del referendum?

L’articolo interessato dalla proposta di abrogazione referendaria è il 579 del Codice penale che, allo stato attuale, punisce l’omicidio del consenziente sanzionando l’autore del delitto con la reclusione da sei a quindici anni.

Se passa il testo finale risulterebbe così:

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1. contro una persona minore degli anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanza alcoliche o stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

In definitiva, nella formulazione risultante dall’abrogazione referendaria, l’articolo 579 punirebbe l’omicidio del consenziente solo se consumato nei confronti de isoggetti indicati ai numeri 1,2,3 del detto articolo, mentre resterebbero esclusi i casi di omicidio del consenziente — cioè eutanasia — nei confronti di persona maggiore di età, capace di intendere e volere e che abbia espresso liberamente e validamente il proprio consenso.

È costituzionale nel nostro Paese una legge che promuova l’eutanasia?

Molti interpreti, ed io con loro, ritengono che in virtù della modifica apportata all’articolo 27, ultimo comma della Costituzione dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 la vita sia un bene indisponibile, anche dal suo titolare. Quindi, a mio avviso una legge sull’eutanasia ha profili di incostituzionalità. Vedremo cosa stabilirà la Corte Costituzionale, qualora fosse investita della questione.

Nel frattempo, fondamentale il parere dei sanitari di coloro che vivono quotidianamente il calvario della malattia.


Tratto da Referendum Eutanasia: tante ragioni per dire no, «La Voce e il Tempo», 5 settembre 2021, pp. 12-13. Si ringrazia per la pubblicazione il direttore Alberto Riccadonna.

© Bioetica News Torino, Settembre 2021 - Riproduzione Vietata