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83 Dicembre 2021
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Esposizione Crocifisso. Commento alla sentenza Cass. SS.UU. del 9/9/ 2021 n.24414

Abstract

Lo scorso settembre le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato una sentenza sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Ripercorrendo le tappe della vicenda, dalle fonti normative nonché attraverso passi tratti dalla stessa sentenza si ricostruisce il percorso che ha condotto i giudici a concludere sulla non obbligatorietà dell'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche
per determinazione dei pubblici poteri e sulla necessità di ricercare "un ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.
Infine, si evidenziano alcune criticità che a parere dell'Autore, ne inficiano la pratica attuazione.

I.

A proposito della annosa questione dell’esposizione del Crocifisso nelle scuole, elementari, e medie la Cassazione civile a sezioni unite – dunque quale massima espressione della giurisprudenza italiana, alla quale, giusta la sua funzione nomofilattica, si devono uniformare i giudici di merito, salvo motivare adeguatamente l’eventuale dissenso – con la sentenza 6 luglio – 9 settembre 2021 n. 24414 ha enunciato il seguente principio:

« —  In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso».

« — Il R.D. n. 965 del 1924, art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi».

II.

Per la miglior comprensione della vicenda, riporto testualmente la descrizione del fatto contenuta nella sentenza:

  1. — Nel corso degli anni 2008 e 2009 il professor C., docente di ruolo di materie letterarie presso un Istituto professionale di Stato, venne sottoposto a procedimento disciplinare, tra l’altro, perché, prima dell’inizio delle sue ore di lezione nella classe del suddetto Istituto, rimuoveva sistematicamente, in “autotutela”, il crocifisso dalla parete dell’aula, per poi riappenderlo al termine delle stesse, così contravvenendo ad una circolare del dirigente scolastico che aveva recepito una richiesta di affissione del simbolo proveniente dagli studenti riuniti in assemblea.
  2. — Nell’aula della classe il crocifisso era stato affisso, inizialmente, su richiesta avanzata da due alunne all’assistente tecnico, depositario degli arredi scolastici.

Il professor C. manifestò a più riprese, sia agli studenti che ad alcuni colleghi e al dirigente scolastico, la propria disapprovazione verso la presenza del simbolo religioso, reclamando il rispetto della propria libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa e del principio di neutralità della scuola pubblica.

Dal canto loro, gli studenti, nell’assemblea di classe, deliberarono, a maggioranza, di mantenere affisso il simbolo durante tutte le ore di lezione, comprese quelle del professor C.

All’assemblea fecero seguito una circolare del dirigente scolastico con la quale richiamò i docenti al dovere di rispettare la volontà espressa dagli studenti, ed un ordine di servizio, con il quale lo stesso dirigente impartì la disposizione che il simbolo religioso fosse fissato stabilmente alla parete, diffidando formalmente il docente «dal continuare in questa rimozione che sta creando negli studenti frustrazione, incertezza e preoccupazione».

Il 3 novembre 2008 si tenne il consiglio di classe, durante il quale si diede atto: della situazione di “laicità pluralista” della scuola; della circostanza che all’interno della classe la presenza del simbolo non aveva creato alcun problema agli alunni, tra cui vi erano anche ragazzi musulmani e provenienti dall’Europa orientale; della necessità di risolvere il problema onde «smorzare la tensione di quest’ultimo periodo».

Nondimeno il professor C. provvide nuovamente a rimuovere il simbolo all’inizio della lezione, per poi riappenderlo al termine di essa.

Su segnalazione del dirigente dell’Istituto, la Direzione scolastica regionale avviò il procedimento disciplinare, anche per le offese (“cialtrone”, “poco democratico”, “di scarso spessore”, “approssimativo”) rivolte dal professor C. allo stesso dirigente scolastico nel corso del consiglio di classe.

Il Consiglio di disciplina per il personale docente, esprimendo il parere previsto dalla normativa, ritenne che al professor C. dovesse essere irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni, in particolare rilevando che:

  • l’insegnante aveva reiteratamente attuato un comportamento in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza degli alunni;
  • quella volontà era stata poi accolta dal dirigente scolastico, che ne aveva prescritto il rispetto a tutti i docenti con la circolare, seguita da una diffida indirizzata specificamente al professor C., il quale avrebbe dovuto osservare le disposizioni del superiore gerarchico;
  • il richiamo alla libertà di insegnamento era pretestuoso, perché smentito dai comportamenti del docente, in palese contrasto con la volontà espressa dai docenti nel consiglio di classe;
  • il docente era venuto meno consapevolmente all’obbligo di rapportarsi con gli altri organi collegiali ai fini del raggiungimento degli obiettivi condivisi;
  • il gesto di “togliere e mettere” il crocifisso, collegato all’ingresso in aula dell’insegnante, non era educativo, perché non teneva conto della particolare sensibilità dei soggetti in fase evolutiva a lui affidati;
  • con il comportamento complessivamente tenuto, l’incolpato era venuto meno ai doveri, alla responsabilità e alla correttezza cui devono essere sempre improntate l’azione e la condotta di un docente, considerata la sua funzione educativa e formativa.

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di disciplina, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale irrogò al C. la sanzione della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni, che fu eseguita.

Con due distinti ricorsi, poi riuniti, il professor C. impugnò dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale territorialmente competente sia l’ordine di servizio del dirigente scolastico, sia il provvedimento dell’Ufficio scolastico che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare.

Sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte d’Appello, in secondo, respinsero il ricorso.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello il C. propose ricorso per Cassazione, sezione lavoro; questa rimise gli atti al primo presidente della Corte sul rilievo che il ricorso «prospettava una questione di massima (ossia di un principio di diritto. n.d.r.) di particolare rilevanza che involge il bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati rispettivamente dal D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, n.d.r.), artt. 1 e 2, che garantiscono, da un lato, la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, e, dall’altro, il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni. L’interrogativo riguarda i modi di risoluzione di un eventuale conflitto e la possibilità di far prevalere l’una o l’altra libertà nei casi in cui le stesse si pongano in contrasto fra loro».

Il primo presidente, ritenuta la fondatezza della richiesta, dispose l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite, per la decisione.

III. Riferimenti normativi

La normativa concernente l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche è contenuta in due Regi decreti, rispettivamente in data 30 aprile 1924 n. 965 e in data 26 aprile 1928 n.1297. Entrambi concernono gli elementi di arredo delle aule scolastiche e prevedono che il Crocifisso sia posto accanto al ritratto del Re (oggi del Presidente della Repubblica, n.d.r.). Benché emanate in periodo fascista, si tratta di norme in vigore, non abrogate neppure dalla riforma introdotta dal D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

La Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità di tale normativa, l’ha dichiarata inammissibile perché le norme in questione hanno natura di regolamento, non hanno forza di legge e, in quanto tali, sono sottratte al sindacato della Corte che, com’è noto, è giudice delle leggi.

L’antinomia, apparente, si spiega col fatto che al momento della emanazione di detti Regi decreti il presupposto normativo era contenuto nell’articolo 1 dello Statuto Albertino – in quel momento  carta fondamentale dello Stato italiano – che proclamava solennemente il cattolicesimo come l’unica religione di Stato, mentre le altre erano soltanto “tollerate”.

Con il venir meno dello Statuto Albertino e l’avvento della Costituzione repubblicana ci si è chiesto se tali norme non fossero, almeno implicitamente, abrogate, ma l’interpretazione maggioritaria ritiene che esse siano ancora in vigore e compatibili col sistema costituzionale.

IV. I precedenti

I precedenti significativi e meglio conosciuti sono due: il caso “Adel Smith” e il caso “Lautsi”.

Caso Smith. Il signor Adel Smith, musulmano italiano, adisce la giustizia ordinaria, chiedendo che fosse ordinata in via d’urgenza la rimozione del Crocefisso affisso nell’aula della scuola materna frequentata dai suoi figli, ovvero che gli fosse affiancato un quadretto col testo della breve sura 112. In un primo tempo il giudice adito, provvedendo in via provvisoria, accoglieva la domanda ma lo stesso Tribunale, decidendo il merito della questione, revocava il precedente provvedimento e dichiarava «il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta», trattandosi di questione che deve competere ad un giudice amministrativo, non ordinario.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto da Adel Smith, lo rigettava, confermando la sentenza che aveva dichiarato «la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Caso Lautsi. La signora Soile Tuulikki Lautsi, di origini finlandesi, chiede al consiglio d’istituto della scuola media frequentata dai suoi figli di rimuovere il Crocifisso dalle aule. La richiesta è rifiutata e così la signora Lautsi impugna il diniego avanti al Tribunale Amministrativo competente. Questo – dopo che la Corte Costituzionale, investita dello stesso Tribunale della questione di costituzionalità dei Regi decreti 967/1924 e 1297/1928, ne dichiarò l’inammissibilità trattandosi, come accennato, di norme regolamentari, non aventi forza di legge – respinge il ricorso.

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, adito dalla signora Lautsi come giudice d’appello avverso la sentenza del TAR, con decisione del 13 febbraio 2006 n. 556 respinge l’appello e conferma la sentenza facendone proprie le motivazioni. La motivazione del Consiglio di Stato è più complessa ed articolata e tratta anche questioni che qui non rilevano tuttavia in questa sede sembra utile riportare testualmente l’argomentazione principale: «È evidente – osserva il Consiglio di Stato – che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto».

«In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana».

«In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».

«Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana».

«Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano».

«Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati».

«Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato».

Nondimeno, la signora Lautsi impugna questa sentenza avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). In prima istanza la Camera accoglie il ricorso, stabilendo che il Crocifisso nelle aule è «una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione» e condanna l’Italia a pagare € 5.000 a titolo di risarcimento dei danni morali. Ma, in seconda istanza, d’appello, la Gran Camera ribalta la sentenza di primo grado e stabilisce che l’Italia non ha violato l’articolo 2 del protocollo n.1 né l’articolo 9 della Convenzione.
Della sentenza, articolata e, come sempre, lunga, sembra utile riportare il seguente brano: «Inoltre, gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo. Dall’altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l’Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l’inizio e la fine del Ramadan sono “spesso festeggiati” nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per “ogni confessione religiosa riconosciuta”. Peraltro, nulla indica che le autorità si mostrano intolleranti nei confronti di alunni adepti di altre religioni, non credenti o aventi convinzioni filosofiche che non si ricollegano ad una religione».

«Inoltre, i ricorrenti non sostengono che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche abbia incoraggiato lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo, né sostengono che il secondo e terzo ricorrente si siano trovati di fronte ad un insegnante che, nell’esercizio delle sue funzioni, si sarebbe tendenziosamente basato sulla presenza del crocifisso».

«Infine, la Corte osserva che la ricorrente, nella sua qualità di genitore, ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali di educatore e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche».

«Da quanto precede risulta che nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato convenuto nell’ambito del suo obbligo di rispettare, nell’esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

V. La sentenza della Cass. SS.UU. 24414/2021

La sentenza, che consta di sessantacinque pagine, fa un lungo excursus sulla normativa, sulla giurisprudenza, sulla dottrina concernente l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, comprese quelle della scuola media superiore, ed infine conclude che le norme contenute nei Regi decreti 965/1924 e 1297/1928 sono tuttora in vigore; in particolare l’articolo 118 del R.D. 965/1924 che, come accennato sopra, prescrive: «Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re». «Il problema della vigenza del R.D. n. 965 del 1924, osserva la Cassazione, va tuttavia affrontato anche sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione della previsione contenuta nell’art. 118».

«Nel contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata, con la religione cattolica come sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e con il riconoscimento alla Chiesa e alla religione cattolica di un preciso valore politico, come fattore di unità della nazione, l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche aveva un carattere obbligatorio ed esclusivo ed era espressione di quel regime confessionale».

«Questa concezione viene ab imis rovesciata con l’avvento della Costituzione repubblicana (o, al più tardi, dopo la dichiarazione congiunta, in sede di Protocollo addizionale all’Accordo di modifica del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, di considerare non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, con chiara allusione all’art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato)».

«L’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita».

«La Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa. L’esposizione del crocifisso non è più un atto dovuto, non essendo costituzionalmente consentito imporne la presenza».

«La disposizione regolamentare non può più essere letta come implicante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l’aula può accoglierne la presenza allorquando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità».

«La disposizione regolamentare sugli arredi scolastici è suscettibile di esprimere un significato conforme al nuovo contesto costituzionale e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, in base ad una interpretazione evolutiva che tramuta l’obbligo di esposizione del crocifisso in una facoltà, affidando alle singole comunità scolastiche la decisione circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule».

«Là dove si leggeva imposizione autoritativa della presenza del crocifisso, è ora da intendere facoltatività della collocazione, riportata ad una richiesta che proviene dal basso, dagli studenti».

«Là dove la disposizione regolamentare era caratterizzata da esclusività (solo quel simbolo), c’è ora spazio per una interpretazione estensiva in direzione della pluralità dei simboli, ispirata ad un universalismo concreto, fondato empiricamente e democraticamente responsivo rispetto alla mutata composizione etnica e quindi anche religiosa della popolazione».

«L’originario carattere assoluto e incondizionato della esposizione del simbolo cristiano cede il posto alla possibilità di risposte articolate e non uniformanti, in base ad una linea di composizione dei possibili conflitti all’interno della istituzione scolastica, secondo il principio base della sussidiarietà orizzontale che trova spazio e riconoscimento nell’art. 118 Cost.».

«Il venir meno dell’obbligo di esposizione, dunque, non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche». Cospira in questa direzione, innanzitutto, il principio di laicità, definito dalla Corte costituzionale «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità» (sentenze n. 67 del 2017 e n. 254 del 2019). «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.» ― ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989 ― «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

«La laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell’individuo. La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse. Il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società; esso mira, piuttosto, ad assicurare e valorizzare il pluralismo delle scelte personali in materia religiosa nonché a garantire la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini. La nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e che condividono lo stesso spazio pubblico, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista».

«La scuola pubblica italiana è un luogo istituzionale, ma è anche uno spazio pubblico condiviso in cui la presenza della simbologia religiosa, quando costituisce l’effetto di una scelta che proviene dal basso e non di una determinazione unilaterale del potere pubblico, non rappresenta la visione generale dello Stato-istituzione, ma descrive ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità: di quella comunità di persone che abita tale spazio».

«La scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, né un agnosticismo da privilegiare. L’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendente. Nella scuola italiana aperta a tutti la Costituzione costituisce la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l’identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l’orizzontalità della solidarietà che si esprime nelle e attraverso le formazioni sociali».

«La scuola pubblica è un luogo aperto che favorisce l’inclusione e promuove l’incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni».

«Deve escludersi che la presenza del simbolo, quando derivi da una richiesta degli studenti in quello spazio pubblico peculiare nel quale essi imparano a convivere insieme e a formarsi culturalmente, qualifichi “tirannicamente” l’esercizio dell’attività che in esso si svolge».

«Il crocifisso appeso al muro di un’aula scolastica è un simbolo essenzialmente passivo, perché non implica da parte del potenziale destinatario del messaggio alcun atto, neppure implicito, di adesione ad esso. Nella sua fissità e nella sua dimensione statica, esso non pretende osservanza né riverenza. Parla soltanto a chi, credente o non credente, si pone rispetto ad esso in atteggiamento di volontario ascolto».

«L’esposizione del simbolo religioso non è un atto di propaganda. Non rappresenta uno strumento di proselitismo. È un atto di testimonianza, di professione della fede religiosa da parte dei componenti di quella comunità di vita in formazione che è una classe di scuola».

«Secondo la decisione finale della Corte Europea dei diritti dell’uomo, l’esposizione del simbolo è inidonea, tenuto conto del contesto di riferimento, a costituire una forma di proselitismo attivo o di indottrinamento. Il crocifisso non presenta una invasività psicologica tale da condizionare indebitamente il rapporto educativo tra allievi, genitori e istituto scolastico: in particolare, non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose».

«In generale, di fronte alla tensione strutturale tra libertà religiosa positiva e negativa, non c’è un aspetto di quella libertà destinato a prevalere in maniera assoluta sull’altro, ma c’è un dovere di garantire le diverse libertà di coscienza e le differenti sensibilità. […] Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona (sentenza n. 85 del 2013)».

«Per questo la Corte costituzionale opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame».

«La strada da percorrere, raccomandata in materia di libertà religiosa da una autorevole dottrina anche sulla base di esperienze comparate, è quella dell’accomodamento ragionevole, intesa come ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro».

«L’accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: no c’è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretensive intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata» .

«L’accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco orientato all’integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell’et et, non dell’aut aut».

«Seguendo questa prospettiva, le soluzioni vanno ricercate in concreto, non sulla linea di chiusure e di contrapposizioni, ma attraverso un dialogo costruttivo in vista di un equo contemperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, dove la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile».

«L’accomodamento ragionevole si traduce in soluzioni di mediazione e di limitazione proporzionata, perché le diverse concezioni in campo, anche quella espressa dal docente dissenziente, devono poter rinvenire una traccia del diritto fondamentale di cui sono espressione nella regola che discende dal bilanciamento».

«L’accomodamento ragionevole favorisce, insieme al raggiungimento di soluzioni concrete più eque, l’incontro e la creazione di un clima di mutuo rispetto, di condivisione e di comune appartenenza, di coesione e di intesa, particolarmente utile in uno spazio vitale di convivenza organizzata come l’aula scolastica».

«È frutto ed espressione della laicità come metodo, un metodo in grado di accomunare credenti e non credenti e di far coesistere e dialogare fra loro le diverse fedi e convinzioni attraverso il rifiuto di chiusure dogmatiche contrapposte».

«Evita sia una decisione basata sulla semplice applicazione della regola di maggioranza sia un potere di veto illimitato concesso al singolo».

«È coerente con l’idea di una democrazia in cui il processo di costruzione della decisione è fondato su, e accompagnato da, una ricca e argomentata discussione e in cui la ricerca del compromesso tra la pluralità di interessi e dei valori in gioco è affidato a una limpida e pubblica capacità di ascolto delle ragioni altrui e di ricerca di un punto di mediazione e di dialogo».

«Privilegiare un approccio dialogante rivolto alla ricerca, in concreto, di una pratica concordanza con il più ampio consenso significa non appiattirsi su una logica maggioritaria, dove i molti scelgono e decidono e i pochi soccombono: una logica che, anziché  accogliere, con uno sforzo di sintesi e di mediazione, identità diverse su un piano di parità, considera sic et simpliciter decisiva la volontà manifestata dalla maggioranza che si sia espressa a favore di una delle due opzioni in campo».

«Come interpretato nel nostro ordinamento, il principio di laicità intreccia e alimenta una trama pluralista di uguaglianza e di pari dignità di tutte le manifestazioni di libertà religiosa, senza che rilevi il dato quantitativo o numerico dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa. Il numero non è mai decisivo come tale».

«La Corte costituzionale ha al riguardo chiaramente riconosciuto che gli artt. 19 e 21 Cost. tutelano immediatamente l’opinione religiosa propria della persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una minoranza (sentenza 117 del 1979, cit.); ha affermato che in materia di religione, non valendo il numero, si impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza (sentenza n. 440 del 1995, cit.); ha sancito che la garanzia costituzionale dell’uguaglianza, rispetto ad alcuni potenziali fattori di diseguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze (sentenza n. 329 del 1997, cit.)».

«La regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali, che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli. I diritti fondamentali svolgono un ruolo contro-maggioritario, sicché, abbandonato il criterio quantitativo, il “peso” assunto dai soggetti coinvolti non può fare ingresso quale decisivo criterio di bilanciamento delle libertà. Anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo, la libertà religiosa che accompagna questo sviluppo della persona umana non può essere governata dal criterio della maggioranza che prevale e della minoranza che capitola».

VI. La laicità dello Stato

La sentenza è imperniata sul principio di laicità dello Stato. Vale allora la pena spendere due parole sull’argomento. In origine il termine “Laos”, laico, è l’appartenente al popolo, che si distingue dai capi e non esercita alcun ufficio; col Cristianesimo, laico è il fedele che non fa parte del clero; nel Settecento, con l’influenza dell’Illuminismo, laico significa civile, in opposizione ad ecclesiastico, estraneo alle cose sacre. È evidente che l’accezione contemporanea risente dell’influsso settecentesco, che con la Costituzione americana, prima, e francese, successivamente, ha sancito formalmente la separazione e reciproca separatezza della sfera temporale, politica, statuale, da quella spirituale, religiosa, di fede.

Attribuito allo Stato, il termine laico indica la reciproca autonomia ed indipendenza tra dimensione temporale e dimensione spirituale. Si tratta di una distinzione formulata per la prima volta da Gesù ―– è notissimo l’episodio riferito da Matteo (24.15) «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» ―– ma il precetto rimase per secoli incompreso ed inascoltato anche dalla Chiesa, come la Storia insegna.

Dunque laicità dello Stato come distacco, estraneità dalla dimensione religiosa. Alcuni Stati, come la Francia e gli Stati Uniti d’America, relegano questa dimensione nell’ambito privato, intimo. Si dice, in questo caso, che la laicità è passiva, perché ignora il fenomeno religioso. In Italia, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 203 del 19 aprile 1989, che tuttora è il precedente di riferimento di altre pronunce successive, la laicità è intesa in senso positivo, secondo: «il principio supremo della laicità dello Stato – precisa la sentenza – è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Ciò significa che lo Stato si fa promotore e garante della libertà di religione, anche negativa (ateismo, agnosticismo e simili).

VII. Conclusione

Ho deliberatamente riportato ampi stralci della sentenza in commento perché mi è parso utile per il lettore leggere di prima mano i passi più significativi, per formarsi un’opinione ed eventualmente trarre spunto per un confronto o un approfondimento. Mi scuso quindi dell’eccessiva lunghezza dell’articolo.

Per quel che mi concerne, la sentenza ha alcune criticità:

La prima. Essa non può fare a meno di riconoscere che i Regi decreti 965/1924 e 1297/1928 sono ancora in vigore anche nel mutato contesto costituzionale e sostiene che essi devono essere armonizzati con il principio della laicità dello Stato. Indubbiamente si tratta di norme regolamentari che tuttavia sono precettive ed i cui destinatari sono gli organi scolastici preposti a disporre l’occorrente per lo svolgimento dell’attività didattica. Dire pertanto che non sussiste l’obbligo di esporre il Crocifisso significa dire di violare una norma dello Stato ancora in vigore. Il rimedio non è migliore perché, come si afferma in sentenza, tale obbligo sarebbe venuto meno in virtù di una lettura evolutiva, costituzionalmente orientata, delle norme in questione. Ma una cosa è interpretare una norma dandole un significato più conforme a quel determinato momento storico, un’altra è giungere ad una sostanziale abrogazione senza averne i poteri.

La seconda. L’accomodamento ragionevole: si tratta di un istituto inesistente nel nostro Ordinamento. La Cassazione dovrebbe spiegare come in concreto tale accomodamento possa svolgersi, sottraendosi alla regola della maggioranza/minoranza che, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, in materia religiosa, attiva e passiva, è inapplicabile.

La terza. Perché, a proposito del Crocifisso, la Cassazione va in netto contrasto con il Consiglio di Stato? Perché a differenza di questo lo considera un semplice simbolo religioso? È chiaro che, una volta stabilito che è un semplice simbolo religioso, il discorso fila via coerente. Ma la scelta se sia un simbolo religioso o un simbolo che rappresenta una civiltà impregnata di Cristianesimo e dei valori che, di origine religiosa, sono alla base di quello Stato laico che si vuol difendere dal confessionalismo, è una scelta che non dipende da una rigida ermeneutica giuridica, ma dipende dalle convinzioni extragiuridiche, dalla visione del mondo e dell’uomo, dalla filosofia di vita che il giudice, anche il più imparziale, porta indissolubilmente con sé.

Mi sembra evidente come i giudici della Cassazione, a differenza di quelli del Consiglio di Stato, siano laici e progressisti ― e lo hanno dimostrato anche in precedenti pronunce ― impregnati di un universalismo giuridico che, a lungo andare, finirà per sradicare le tradizioni e le culture dei singoli Stati e dei singoli per calarli in un magma indifferenziato, frutto della peggior globalizzazione.

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