La tutela della vita in una società pluralista, segnata da profonde e sempre più marcate differenze etiche, culturali, religiose e sociali è un tema che tocca, senza dubbio alcuno, uno dei nuclei più sensibili del costituzionalismo contemporaneo. Le questioni concernenti l’inizio e il fine vita, i trattamenti sanitari, la disabilità, la non autosufficienza e le possibilità offerte dalle scienze biomediche non investono peraltro soltanto la disciplina di singoli istituti e pratiche, ma interrogano, più radicalmente, il modo in cui l’ordinamento costituzionale concepisce la persona e orienta la tutela di questa.
Si intende infatti sostenere che nello Stato costituzionale pluralista la vita costituisca un bene costituzionale primario, la cui tutela non può tuttavia essere affidata né all’imposizione autoritativa di una sola concezione etica della persona, e nemmeno a un bilanciamento puramente procedurale, privo di qualsiasi fondamento antropologico e assiologico. La categoria attraverso la quale la Costituzione rende possibile la convivenza di differenti concezioni della persona, senza rinunciare all’unità dell’ordinamento, è il principio personalista, sancito dall’art. 2 della Cost. e inteso non come una “filosofia ufficiale” dell’uomo, bensì come criterio che impone di leggere l’intero sistema dei diritti e dei doveri alla luce della centralità della persona.
1. Il “problema” costituzionale della vita nello Stato pluralista
Per una lunga fase della cultura giuridica moderna e contemporanea, in particolare, come noto, nella contrapposizione tra giusnaturalismo e positivismo giuridico, il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo è stato teorizzato secondo una logica di alternativa: o il diritto rinviava a un ordine di giustizia anteriore e superiore alla legge, oppure veniva identificato con il diritto validamente posto secondo le forme dell’ordinamento.
Questa contrapposizione non è tuttavia sufficiente a descrivere lo Stato costituzionale contemporaneo. Le Costituzioni del secondo dopoguerra hanno infatti trasformato il significato stesso della positività del diritto: la volontà del legislatore non costituisce più il fondamento esclusivo dell’ordinamento, ma opera entro un sistema di principi costituzionali che orienta e limita stabilmente il legislatore.
Il mutamento emerge con particolare evidenza proprio rispetto alla tutela della vita. Sebbene infatti le questioni bioetiche rinviino inevitabilmente a concezioni differenti della persona, della dignità, della libertà e della responsabilità, il diritto positivo non crea queste concezioni, ma, piuttosto, le incontra.
Di fronte a questo scenario, due risposte opposte risultano dunque sicuramente insoddisfacenti. Da un lato identificare integralmente l’ordinamento con una determinata concezione etica trasformerebbe una visione particolare della persona nel criterio esclusivo della decisione pubblica, risultando così inconciliabile con il pluralismo costituzionale. Dall’altro, non persuade neppure l’idea di uno Stato del tutto neutrale rispetto ai valori che orientano la convivenza civile, in quanto un ordinamento fondato sui diritti inviolabili non può rinunciare ad un patrimonio condiviso di principi senza compromettere la propria identità; patrimonio condiviso che è affidato alla Costituzione e sottratto alla disponibilità di maggioranze politiche contingenti.
Il “problema” costituzionale della vita nello Stato pluralista va dunque riformulato. La questione decisiva non è stabilire se il diritto positivo debba conformarsi a un ordine naturale preesistente, né se possa considerarsi autosufficiente rispetto a ogni fondamento assiologico, quanto comprendere come lo Stato costituzionale possa garantire la convivenza di differenti concezioni della persona entro un quadro giuridico comune. Il pluralismo, infatti, non è un limite esterno della Costituzione, ma la condizione nella quale essa opera; e dunque lo Stato costituzionale pluralista non elimina le differenze mediante l’affermazione autoritativa di una sola concezione della persona, né si limita a registrare passivamente queste differenze: lo Stato pluralista costruisce piuttosto lo spazio entro il quale queste diverse concezioni possono e debbono confrontarsi nel rispetto dei principi fondamentali.
Ed è precisamente in questo spazio di tensione che si colloca la tutela della vita.
2. Il principio personalista come criterioordinatoree unificante dell’ordinamento
L’art. 2 della Costituzione, nel sancire che la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», è stato letto a lungo domandandosi se recepisse una concezione giusnaturalistica dei diritti oppure se questi valessero giuridicamente soltanto in quanto riconosciuti dal diritto positivo.
Pur rilevanti, tali ricostruzioni concentrano però l’attenzione sul fondamento dei diritti inviolabili e dunque, anche, sul fondamento del diritto alla vita. La prospettiva che qui si assume suggerisce invece un interrogativo diverso, e cioè quale funzione assuma la persona nell’architettura complessiva della Costituzione.
L’ordinamento repubblicano non si limita infatti a riconoscere singoli diritti, ma anzitutto assume la persona come criterio ordinatore e unificante dell’esercizio del potere pubblico, del riconoscimento delle libertà fondamentali e dell’adempimento dei doveri di solidarietà.
Anche il dibattito in Assemblea costituente conferma questa tesi: l’originalità della nostra esperienza costituente non consiste nell’avere costituzionalizzato una teoria filosofica, etica o confessionale determinata, quanto nell’avere fatto convergere culture politiche ed antropologiche diverse sull’idea della persona quale limite del potere pubblico e centro dell’ordinamento democratico. Il consenso, in Assemblea Costituente, non si realizzò cioè su un unico fondamento etico-filosofico, bensì sulle conseguenze costituzionali derivanti dal riconoscimento della centralità della persona nell’ordinamento e per l’ordinamento. La convergenza fu resa possibile, in altri termini, non dall’uniformità delle premesse antropologiche, ma dalla condivisione di una precisa opzione istituzionale: lo Stato per la persona, non la persona per lo Stato.
Il principio personalista consente così di leggere unitariamente dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, salute e tutela della vita, evitando che ciascuna dimensione venga isolata e assolutizzata: la libertà non è separabile dalle relazioni nelle quali si forma; l’eguaglianza non è soltanto divieto di discriminazione, ma compito di rimozione degli ostacoli; la solidarietà non è mera virtù privata, ma dovere costituzionale.
Questa è precisamente la funzione ordinatrice e unificante del principio personalista, che non elimina le differenze, ma impedisce che il pluralismo degeneri in indifferenza assiologica e che una concezione particolare pretenda di occupare l’intero spazio costituzionale.
3. La tecnica (necessaria) del bilanciamento
La Costituzione non si identifica dunque con una posizione etica “monolitica” della persona e, tuttavia, i diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla vita, entrano frequentemente – come dimostra la prassi – in tensione reciproca, costringendo spesso il legislatore e il giudice – specialmente la Corte costituzionale – a ricorrere a tecniche di composizione dei conflitti, tra le quali quella del bilanciamento assume senza dubbio un ruolo centrale.
Occorre però intendersi; il bilanciamento non è il principio originario della decisione costituzionale, ma la tecnica mediante la quale i principi vengono applicati al caso concreto. Il bilanciamento non attribuisce da sé significato ai beni in conflitto, ma opera su situazioni già qualificate dalla Costituzione; risulta essere il momento applicativo di una scelta costituzionale di fondo e presuppone quindi la previa ricostruzione del rilievo costituzionale dei beni in conflitto.
Prima di bilanciare vita, autodeterminazione, salute e dignità, occorre dunque ricostruirne il rilievo costituzionale e le reciproche relazioni. La vita non è un bene ordinario; la libertà personale non coincide con l’arbitrio assoluto; la salute non è soltanto integrità biologica; la dignità non permette di selezionare le vite meritevoli di protezione. Queste qualificazioni non sono il risultato del bilanciamento, ma il suo necessario presupposto.
Ponderare non significa quindi relativizzare ogni bene, considerarli tutti equivalenti o ridurre il giudizio costituzionale a una mediazione intuitiva tra preferenze in conflitto, e il bilanciamento non può essere neutro, nel senso di svolgersi in un vuoto assiologico. Esso non può divenire il nome tecnicamente raffinato della resa a logiche di efficienza, utilità o desiderio, e tale rischio è particolarmente evidente quando una vita segnata da malattia, disabilità o non autosufficienza venga implicitamente misurata in base al grado di autonomia residua, al costo dell’assistenza o a standard sociali di qualità della vita. Domande apparentemente pragmatiche — quanto costa assistere questa persona? quale capacità conserva? quanto grava sulla famiglia? — possono insinuarsi nel modo in cui il diritto struttura la tutela e abbassarne progressivamente la soglia. La persona, in queste ipotesi, non sarebbe più considerata come fine, ma apprezzata in funzione dell’utilità che produce, dell’efficienza che esprime o del costo che comporta. Il principio personalista serve precisamente a impedire questo esito: la persona non può essere ridotta a mezzo, misurata soltanto per ciò che fa o protetta finché è autonoma e performante.
Il bilanciamento deve quindi operare come tecnica razionale e giuridicamente controllabile, retta da ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, coerenza sistemica e salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti.
Ciò è particolarmente importante quando “in gioco” è la vita. Essa non è un bene assoluto, nel senso di isolato da ogni altro principio; e tuttavia, proprio per il suo rilievo primario (come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del 1996 la vita è «il primo dei diritti inviolabili dell’uomo») non può essere trattata come un bene ordinario.
La giurisprudenza costituzionale in materia di biodiritto rende particolarmente evidente questa dinamica: dalle decisioni sull’inizio della vita e sull’interruzione volontaria della gravidanza (sentt. 27/1975 e 151/2009), a quelle sul consenso informato e sul rifiuto dei trattamenti sanitari (sent. 438/2008), sino alle pronunce sul suicidio medicalmente assistito (sentt. 242/2019, 135/2024, 66/2025, 148 e 152 del 2026). In questi ambiti il principio personalista non assolutizza uno dei poli della vicenda, ma impone una lettura relazionale e sistematica delle posizioni coinvolte. La continuità tra Assemblea Costituente e Corte costituzionale rispetto alla capacità ordinatrice del principio personalista attesta inoltre la permanente “virtualità normativa” di tale principio.
Anche da ultimo, nelle decisioni sulla depenalizzazione del suicidio medicalmente assistito, la Corte costituzionale non ha dissolto la tutela della vita nell’autodeterminazione individuale. Non ha affermato che la volontà del singolo basti, da sola, a fondare qualunque pretesa sul morire, né che compito dell’ordinamento sia semplicemente eseguire tale volontà. Essa ha riconosciuto, piuttosto, uno spazio alla scelta entro condizioni rigorosamente delimitate, collegando il rispetto della volontà della persona alla protezione della vita e della vulnerabilità, nonché a verifiche pubbliche idonee a escludere abusi o determinazioni non pienamente libere. La libertà di rifiutare trattamenti non voluti e la protezione della vita non sono state cioè contrapposte meccanicamente, ma sono state ricondotte alla medesima struttura costituzionale della persona.
Resta tuttavia aperta una domanda decisiva: in una società attraversata da profonde diseguaglianze, solitudini e insufficienze assistenziali, quanto è realmente libera una scelta, specie quando trattasi della scelta di morire?
Occorre ricordare, quale compito ineludibile per un costituzionalista, che la libertà non è astratta e non può essere separata dalle condizioni materiali del suo esercizio e che la Repubblica ha il dovere irrinunciabile di promuovere la persona quale forma ordinaria di tutela della vita.
4. Promozione della persona come forma ordinaria di tutela della vita
La tutela della vita non si esaurisce nella soluzione dei conflitti bioetici più drammatici. Fermarsi a questi significherebbe osservare soltanto il momento patologico dell’ordinamento, quello nel quale principi diversi entrano in tensione e richiedono l’intervento del legislatore o del giudice.
Nello Stato costituzionale la vita si tutela, prima di tutto, in modo ordinario, quotidiano e strutturale.
I pubblici poteri devono creare le condizioni affinché la persona possa sviluppare la propria personalità ed esercitare effettivamente i diritti costituzionali. La centralità della persona non opera allora soltanto come limite al potere, ma altresì come criterio permanente dell’azione pubblica. La lettura congiunta degli artt. 2, 3, 32 e 38 della Cost. mostra che diritti inviolabili, eguaglianza sostanziale, tutela della salute e protezione della fragilità non costituiscono interventi isolati, ma esprimono una medesima scelta: porre la persona al centro dell’ordinamento anche, e soprattutto, nelle condizioni di maggiore fragilità.
In questa prospettiva la vulnerabilità assume un rilievo costituzionale specifico. Essa non designa soltanto categorie predeterminate di soggetti deboli, ma una possibile dimensione della persona, che l’ordinamento deve considerare stabilmente nella costruzione delle dovute garanzie.
La Costituzione non assume cioè come paradigma esclusivo un individuo sempre autonomo, razionale e autosufficiente, ma guarda alla persona lungo l’intero arco dell’esistenza, comprese le fasi di dipendenza, malattia, disabilità, non autosufficienza, povertà e isolamento.
La vulnerabilità non è perciò una deroga all’autonomia, ma una condizione che richiede tutele effettive, capaci di tenere insieme libertà, solidarietà e promozione della persona.
Promuovere la vita significa promuovere la persona nelle condizioni concrete dell’esistenza.
Occorre dunque distinguere ciò che la Repubblica realizza e ha realizzato sul piano normativo e istituzionale e la distanza che ancora separa tale piano da quello dell’effettività.
Sul piano normativo e istituzionale, la promozione della vita viene sviluppandosi lungo almeno quattro direttrici:
- la tutela della salute attraverso il Servizio sanitario nazionale; universalità, globalità ed eguaglianza nell’accesso alle cure rappresentano la principale forma ordinaria di protezione della vita, realizzata attraverso prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e continuità assistenziale;
- il sostegno alla maternità, all’infanzia e alla genitorialità, mediante i consultori, protezione della maternità, congedi parentali, assegno unico e servizi educativi per la prima infanzia;
- la protezione della disabilità, della malattia cronica, della non autosufficienza e dell’invecchiamento; la legge delega n. 33/2023 e il d.lgs. 29/2024 hanno tentato di costruire un sistema maggiormente integrato di assistenza agli anziani, mentre la riforma della disabilità mira a spostare l’attenzione dalla prestazione frammentaria al progetto individuale di vita;
- le cure palliative e la terapia del dolore; la legge n. 38/2010 riconosce il diritto di accesso alle relative reti e pone tra i propri principi la tutela della dignità e dell’autonomia del malato, la qualità della vita sino al suo termine e il sostegno alla famiglia.
Il problema odierno non è dunque (o non è solo) la mancanza di norme, ma, probabilmente, la loro frammentarietà e, soprattutto, la loro diseguale attuazione.
Proprio la distanza tra proclamazione di diritti e principi e la capacità amministrativa di renderli effettivi costituisce infatti uno dei luoghi nei quali la tutela della vita rivela oggi le sue maggiori criticità. Quali, allora, gli attuali nodi costituzionali più critici?
Se ne propongono, senza presunzione di esaustività, cinque, tutti però riconducibili alla tensione tra libertà e condizioni materiali della libertà.
- La diseguaglianza territoriale e l’effettività della tutela della salute. Senza dover riportare specifici dati – che peraltro, come noto, sono allarmanti – liste d’attesa, mobilità sanitaria, differenze regionali e infraregionali, carenza di personale e diseguale accesso all’assistenza domiciliare rendono la possibilità concreta di essere curati dipendente dal territorio, dal reddito e dalla capacità della famiglia di supplire alle insufficienze pubbliche.
La tutela della vita è anzitutto un problema di eguaglianza sostanziale e di unità della Repubblica: la garanzia del diritto non può variare sino a dipendere dal luogo nel quale si nasce, ci si ammala o si invecchia o dalle proprie condizioni socio-economiche.
- La libertà effettiva nelle scelte procreative: la crisi della natalità (secondo l’ISTAT nel 2025 abbiamo avuto 15.000 nati in meno rispetto al 2024) non dovrebbe essere affrontata come esigenza dello Stato di ottenere nuove nascite, mediante politiche demografiche che orientino autoritativamente le scelte procreative, ma come indicatore della difficoltà di rendere effettive le scelte personali e familiari. La prospettiva costituzionale sposta l’attenzione dal numero delle nascite alle condizioni nelle quali la scelta di avere figli può essere assunta senza che precarietà lavorativa, costo dell’abitazione, insufficienza dei servizi e diseguale distribuzione dei compiti di cura la rendano di fatto impraticabile.
Promuovere la vita significa rendere possibile una scelta libera, non sostituirsi ad essa.
- L’invecchiamento, la non autosufficienza e il lavoro di cura: l’allungamento della vita è senz’altro una conquista costituzionale e sociale, ma pone il problema della qualità dell’esistenza nelle fasi di maggiore dipendenza. I dati ISTAT mostrano una distanza ancora rilevante tra longevità e autonomia; quasi la metà degli ultra settantacinquenni presenta multi-cronicità o gravi limitazioni nel compimento delle attività abituali e circa 4 milioni di caregiver dedicano all’assistenza almeno venti ore settimanali.
Fondamentale è pertanto la continuità tra sanità e assistenza sociale, domiciliarità e sostegno ai caregiver, evitando che il peso della cura ricada prevalentemente sulle famiglie e, al loro interno, sulle donne.
- Il fine vita e il suicidio medicalmente assistito: nelle pronunce sulla depenalizzazione del suicidio medicalmente assistito la Corte costituzionale ha collegato la libertà di scelta all’accesso effettivo alle cure palliative, all’assistenza domiciliare e al sostegno alle famiglie. Con la sentenza 66/2025, in particolare, la Corte ha avvertito che, nell’odierno contesto socio-economico e di allocazione delle risorse, la richiesta di morire potrebbe essere percepita dal malato come un «dovere di morire per non essere di peso», con un grave abbassamento della protezione sociale e giuridica delle persone più fragili. Il punto è costituzionalmente decisivo: una scelta formalmente autonoma può essere sostanzialmente condizionata dall’assenza di alternative di cura e di sostegno. Non dobbiamo dunque domandarci soltanto quanto sia libera una scelta di morire, ma, anzitutto, quali obblighi positivi della Repubblica impediscano che quella scelta sia condizionata da uno stato di abbandono. L’autodeterminazione a morire, altrimenti detto, non può apparire più autentica o meritevole di considerazione dell’autodeterminazione a vivere.
- Le nuove forme di vulnerabilità tecnologica: le tecnologie genomiche, gli algoritmi sanitari e l’intelligenza artificiale pongono questioni che riguardano non soltanto la possibilità tecnica di intervenire sulla vita, ma anche l’accesso alle innovazioni, le discriminazioni fondate su dati genetici o sanitari e la trasformazione della persona in un insieme di informazioni predittive. Nessuna opacità tecnica consente di sottrarre tali questioni alle garanzie costituzionali e la cornice regolativa deve assicurare protezione dei dati, trasparenza e controllo degli algoritmi, accesso equo alle innovazioni e rispetto della dignità personale.
Occorre dunque impedire che l’innovazione produca nuove diseguaglianze o riduca la persona ad un mero profilo predittivo.
5. Conclusioni
La sfida del costituzionalismo contemporaneo non è scegliere tra fondamenti etici e pluralismo, ma impedire che il pluralismo divenga indifferenza e che i fondamenti etico-antropologici si traducano in imposizione. È qui che il principio personalista mostra la sua funzione più profonda.
Promuovere la vita significa, in senso propriamente costituzionale, promuovere la persona nelle condizioni concrete della sua esistenza: una precisa scelta costituzionale che impone alla Repubblica di accompagnare la persona lungo l’intero arco della vita e rispetto a questo compito decisive sono le condizioni materiali della libertà. Promuovere la vita non può consistere nell’imporre alla persona una scelta predeterminata o nell’astenersi di fronte a una decisione maturata in una situazione di vulnerabilità e di abbandono; occorre piuttosto che la Repubblica renda concretamente possibile vivere, curarsi, generare, essere assistiti e attraversare la fragilità senza perdere dignità e relazioni. In questa prospettiva, la libertà non è meno autentica perché sostenuta dalla solidarietà; al contrario, diviene effettiva proprio quando la persona non è lasciata sola dinanzi alla propria dipendenza e fragilità.
Su questo terreno si misura oggi la forza normativa del principio personalista e la sua prova più difficile non si colloca soltanto nei casi drammatici, ma nella quotidiana distribuzione delle risorse, nell’organizzazione dei servizi e nella qualità della presa in carico.
Promuovere la vita significa, in definitiva, impedire che alcune vite risultino, nei fatti, meno protette perché più fragili, più povere, più sole o perché territorialmente e socialmente più svantaggiate.
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